ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 12/07/2016
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00985
Firmatari
Primo firmatario: GINATO FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 12/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
12/07/2016
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 12/07/2016

APPROVATO IL 12/07/2016

CONCLUSO IL 12/07/2016

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00191
presentato da
GINATO Federico
testo di
Martedì 12 luglio 2016 in Commissione VI (Finanze)

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    il Governo sta affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione;
    l'intervento, nel suo complesso, si pone la finalità di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti;
    tra i principali interventi legislativi in questa direzione si ricordano:
     la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'unione bancaria, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;
     la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;
     il recepimento nella legislazione dell'accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;
     il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, che prevede un sistema di rappresentanza territorialmente più omogeneo, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa che il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il 23 aprile 2015, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance;
    nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, risulta fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento;
    sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, le MAG possono finanziare solo i propri soci e non soggetti terzi; esse sono pertanto prima di tutto società tra persone e si basano quindi sul rapporto fiduciario con i soci e le realtà finanziate;
    gli articoli 111 e 113 del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come riformati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48/CE, hanno disciplinato le caratteristiche generali del microcredito quale strumento di sviluppo economico che consente alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, rimandando ad un successivo decreto ministeriale le disposizioni attuative;
    il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, emanato sentita la Banca d'Italia, il quale reca la disciplina attuativa dei citati articoli del TUB, ha stabilito determinati limiti oggettivi e soggettivi ai finanziamenti che possono essere erogati da coloro che svolgono attività di microcredito, ed ha equiparato l'attività delle predette MAG a quella dei richiamati soggetti del microcredito;
    i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito, e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione, rischiano di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza;
    il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento prevede, tra l'altro, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per «titoli finanziari etici», così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;
    durante il percorso legislativo di riforma delle BCC è stata espressa da più parti, anche governative, l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica;
    in quest'ambito appare importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, per non rischiare che tale termine, contrapposto all'attività di tipo speculativo, di breve periodo e non orientata alla comunità, al territorio e allo sviluppo sostenibile, diventi appannaggio di coloro che, attratti dalla maggiore visibilità, dai vantaggi fiscali o più in generale da misure agevolative, non sopportano lo sforzo sostanziale di sostegno al settore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito della complessiva riforma del sistema bancario italiano, di assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare attraverso:
    a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;
    b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
    c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;
    d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle MAG a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

   al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per:
    a) stabilire una definizione di finanza etica cui collegare forme di incentivazione fiscale;
    b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;
    c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel no-profit.
(8-00191) «Ginato, Pelillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

etica

restrizione quantitativa

applicazione del diritto comunitario