ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 12/07/2016
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00914
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
12/07/2016
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 12/07/2016

APPROVATO IL 12/07/2016

CONCLUSO IL 12/07/2016

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00190
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 12 luglio 2016 in Commissione VI (Finanze)

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    in Italia operano da più di trent'anni le mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, poiché operano sia come finanziatori dei propri soci compartecipi, sia come promotori di cultura e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo di enti no profit;
    poiché «autogestione» significa utilizzo esclusivo di risorse proprie o dei propri soci, le MAG non usano la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici;
    le MAG presenti attualmente sul territorio italiano sono attualmente cinque, con sedi in Milano, Torino, Reggio Emilia, Firenze e Venezia, mentre altre due sono in fase di costituzione a Reggio Calabria e Roma;
    la finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito: per potersi definire mutualistica e solidale tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa collegate devono uniformarsi infatti ai seguenti principi:
     a) accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione;
    b) preferenza da sempre per le garanzie personali, a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle di natura finanziaria;
    c) concessione dei finanziamenti sulla base di un'analisi del contesto socio-ambientale del socio richiedente, oltre che sulla base dell'istruttoria economica;
    d) trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente nella massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati, che devono essere composti di due soli elementi, ovvero costi di gestione della struttura e mantenimento del valore reale del capitale preso a prestito e nella massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e di pubblicità dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle principali decisioni strategiche, fino alla possibilità per tutti i soci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e alla determinazione di sistemi di conoscenza, scambio e collaborazione fra prestatori e finanziati;
   e) forma cooperativa della struttura, con partecipazione paritetica di soci lavoratori, finanziatori e finanziati;
    il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha riformato il TUB, in osservanza della disciplina comunitaria, introducendo, tra l'altro, all'articolo 111 del medesimo, la categoria del microcredito, disciplinandone le caratteristiche generali e rimandando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative: in particolare, si prevede che i finanziamenti concessi in questo regime non possano eccedere i 25.000 euro e siano privi di garanzie reali, se rivolti a attività di impresa, e siano limitati ad un massimo di 10.000 euro senza garanzie reali se indirizzati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale;
    tutti i finanziamenti erogati in regime di microcredito, così come definito all'articolo 111 del TUB, devono ottenere, attraverso il tasso di interesse applicato, una remunerazione limitata al mero recupero dei costi operativi, come sopra descritto;
    in un contesto caratterizzato da perdurante credit crunch, da difficoltà oggettive del sistema bancario, dalla necessità di implementare canali alternativi di accesso al credito, appare importante rafforzare esperienze solidaristiche storiche, con buone performance nella gestione del rischio, che sarebbero invece fortemente limitate, fino ad arrivare alla cessazione delle attività, dalle previsioni normative vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   modificare tempestivamente il decreto ministeriale n. 176 del 2014, prevedendo per le MAG la deroga a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera d);
   assumere iniziative per innalzare anche l'importo massimo di credito concedibile, rispetto agli attuali euro 75.000;
   assumere iniziative normative per prevedere, in prospettiva, un'apposita sezione separata nel TUB per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, così da evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano caratteristiche, obiettivi e target diversi.
(8-00190) «Paglia, Fassina».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

erogazione di prestito

gestione