ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ARTINI MASSIMO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01021
presentato da
ARTINI Massimo
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   Le Commissioni III e IV,
   premesso che:
    a seguito dell'adozione del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990, ha recepito la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intra-comunitari di materiale di armamento e le posizioni comuni 2003/468/PESC (sul controllo dell'intermediazione di armi) e 2008/944/PESC (sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari), è stato adottato il regolamento n. 19 del 7 gennaio 2013 che detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
    la direttiva 2009/43/C prevede tre tipi di autorizzazione: generale, globale e individuale; l'autorizzazione generale consente il trasferimento dei prodotti selezionati da ogni Stato membro a ciascun altro a condizione che siano destinati a imprese certificate dal proprio Governo o a Forze armate; l'autorizzazione globale consente il trasferimento di uno specifico elenco di prodotti tra aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o partecipanti ad un programma intergovernativo; l'autorizzazione individuale, simile a quella disciplinata dalla legge n. 185 del 1990, è limitata a operazioni singole, in particolare quelle che coinvolgono prodotti sensibili, ovvero nei casi in cui sia necessario tutelare gli interessi sensibili della sicurezza o l'ordine pubblico;
    nell'attuale quadro normativo, rappresentato dal citato decreto legislativo di riforma e dal relativo regolamento di attuazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l'autorità nazionale – UAMA (unità per le autorizzazioni di materiali di armamento) espleta la propria attività autorizzativa orientando la stessa alle valutazioni delle competenti direzioni generali, geografiche e tematiche, che assicurano un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento;
    riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti intra-comunitari con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e in particolare all'UAMA di cui all'articolo 7-bis decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 105, d'intesa con il Ministero della difesa in quanto competente alla tenuta del registro nazionale delle imprese e depositaria di informazioni rilevanti ai fini del rilascio dell'atto;
    l'UAMA rilascia le autorizzazioni e proroghe alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e rilascia le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi non NATO-UE;
    l'attività di certificazione implica delle attività di controllo e vigilanza riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento; al riguardo è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale della collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale; in particolare, è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti;
    UAMA e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno realizzato e implementato lo sportello unico doganale, progetto che ha consentito la piena integrazione informatica tra le due amministrazioni e che gradualmente interesserà tutta la pubblica Amministrazione;
    il Ministero della difesa, tramite lo Stato maggiore della difesa, rilascia i nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, rilascia le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi Nato e dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, e fornisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il necessario parere sulle restanti tipologie di esportazione tenendo in considerazione le valutazioni di carattere tecnico-operativo, politico-militare e di sicurezza; coordina inoltre l'acquisizione delle necessarie deroghe al divieto di rilascio di informazioni classificate di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, specifiche per le operazioni oggetto di valutazione; emana con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento;
    il Ministero della difesa tramite il servizio del registro nazionale delle imprese posto alle dipendenze del 4o ufficio del II reparto del segretariato generale della difesa, gestisce il registro nazionale delle imprese (SeRNI); per l'iscrizione al registro le imprese devono produrre la documentazione vista dal regolamento adottato con il decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, come modificato dal decreto 3 luglio 2009 n. 125, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro delle attività produttive; anche per il rinnovo dell'iscrizione, sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, deve essere prodotta la stessa documentazione;
    solo le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese possono essere destinatarie di autorizzazioni relative a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento;
    il Ministero dell'interno rilascia le autorizzazioni all'esportazione ed importazione delle armi sportive e da caccia, delle armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e delle armi corte non automatiche; rilascia le autorizzazioni al transito sul territorio nazionale del materiale d'armamento e rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del TULPS;
    il dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze rilascia le autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, relative a operazioni di esportazioni, importazioni, e transito dei materiali d'armamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 185 del 1990;
    l'Agenzia delle dogane del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza l'esportazione temporanea ed importazione dei materiali appartenenti ai programmi intergovernativi ed esercita il controllo doganale della movimentazione dei materiali; 
    il Ministero dello sviluppo economico rilascia le autorizzazioni all'esportazione dei materiali e della tecnologia duale;
    il sistema relativo alla richiesta e concessione di autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento e di uso duale è alquanto complesso, coinvolge numerosi enti e impone alle aziende la fornitura di numerosi dati e documenti;
    i medesimi dati e documenti devono spesso essere nuovamente prodotti per il rinnovo delle certificazioni e per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esportazione, anche nei casi in cui dette autorizzazioni riguardano materiali e destinatari per i quali si era già ottenuto il nulla osta in precedenti occasioni e nonostante il contesto generale non risulti mutato;
    gran parte di questi dati e documenti è ancora prodotto in formato cartaceo, fattore che comporta rallentamenti e sprechi nel processo autorizzativo, rende più complessa l'attività degli enti di controllo e rende difficoltoso l'accesso alle informazioni non classificate da parte dei privati, incluse le organizzazioni non governative dedite al monitoraggio della produzione delle armi e della loro diffusione,

impegnano il Governo:

   a valutare l'assunzione di iniziative per apportare le opportune modificazioni alle procedure di richiesta e concessione delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento e di uso duale, regolate dal decreto 7 gennaio 2013, n. 19 «regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105», nonché alle procedure per ottenere l'iscrizione al registro nazionale delle riprese e per il rinnovo della stessa, definite dal decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, come modificato dal decreto ministeriale 3 luglio 2009 n. 125, allo scopo di eliminare l'impiego di documenti cartacei;
   a valutare la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei dati e dei documenti, in formato aperto, relativi alla richiesta e al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento e di uso duale allo scopo di garantire una più efficace esecuzione delle procedure autorizzative finalizzata alla semplificazione delle attività di controllo e di maggiore trasparenza;
   a comunicare, nella prima relazione utile sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento il formato con cui verranno gestiti i dati ed i documenti.
(7-01021) «Artini, Lo Monte».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo delle esportazioni

licenza d'esportazione

scambio intracomunitario