ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00490

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 308 del 13/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/06/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00490
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Martedì 23 giugno 2015, seduta n. 448

   La VII Commissione,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, regolamenta la disciplina in materia di contributi universitari;
tale regolamento prevede che ogni università abbia piena autonomia nella determinazione dell'entità e delle regole della contribuzione studentesca ma debba rispettare i criteri di equità, solidarietà e progressività tenendo in considerazione la condizione economica dello studente in base alla natura e all'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del suo nucleo familiare;
oltre ai contributi universitari, ogni studente è tenuto a versare all'università anche la tassa di iscrizione, fissata inizialmente in trecentomila lire e poi da aggiornare annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'importo della tassa di iscrizione è identica per tutti gli atenei italiani;
la contribuzione totale versata dallo studente universitario è la risultante della somma tra la tassa di iscrizione definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i contributi universitari decisi autonomamente da ogni singola università;
come contrappeso all'autonomia delle università, per evitare che queste possano stabilire importi contributivi troppo alti, il regolamento stabilisce che la somma delle contribuzioni versate da ogni singolo studente ogni anno alla propria università non possa eccedere il 20 per cento del finanziamento ordinario dello Stato all'ateneo;
il citato regolamento stabilisce alcuni princìpi, seguendo criteri più specifici, che prevedono anche la garanzia dell'accesso ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi e la riduzione del tasso di abbandono degli studi;
tale disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che ha disposto (con l'articolo 7, comma 42) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997;
le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 entrano nel merito dei limiti della contribuzione studentesca modificando i criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. In sostanza, viene modificato il calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale (la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo) rispetto al finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università;
con le novelle introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale, è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso. Come conseguenza non sono più considerate, ai fini del calcolo della contribuzione totale versata dagli studenti alle università, le somme pagate dagli studenti fuori corso che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti;
tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso; inoltre, è eliminato qualsiasi limite alla determinazione dell'importo della contribuzione studentesca per gli studenti fuori corso;
il citato decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, inoltre, entro tre anni dalla entrata in vigore, un aumento significativo della tassazione per tutti gli studenti;
il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica e della spesa per le attività sportive universitarie;
negli ultimi anni il fondo per il finanziamento ordinario è fortemente diminuito (-21,5 per cento dal 2008 al 2013):  per conseguenza, le università che si sono trovate a superare il limite del 20 per cento sono numerose: ben due delle università statali su tre nell'anno accademico 2011/2012;
alcune università (Insubria, Milano statale, Milano Bicocca, Napoli Partenope, Urbino, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV) hanno supera anche il 30 per cento e una (Bergamo) addirittura il 40 per cento;
di fatto le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012 al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, scaricano sull'utenza studentesca i tagli apportati al fondo per il finanziamento ordinario nel corso degli anni dai vari governi alla guida del nostro Paese;
le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012 hanno reso il regolamento più farraginoso, andando in una direzione opposta rispetto alla razionalizzazione e alla semplificazione apportate originariamente dal medesimo regolamento;
come conseguenza principale lo studente fuori corso, che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari, ha una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università;
gli atenei che, fino al 2013, non hanno rispettato il tetto massimo degli introiti derivanti da tasse e contribuzione studentesche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono stati avvantaggiati dal reclutamento e dalle quote premiali, nonostante fossero in difetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012;
dal 2007 alcune associazioni studentesche universitarie hanno avviato una serie di ricorsi amministrativi contro quegli atenei che superavano il limite del 20 per cento stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
dopo l'accoglimento, nel marzo del 2011, del primo ricorso sulla contribuzione studentesca presentato nel 2007 (registro generale 599) al Tar Abruzzo contro l'università di Chieti Pescara, si sono moltiplicati i ricorsi in vari atenei italiani;
di fatto le disposizioni normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 sono una sanatoria per le università che fino al 2012 non rispettavano quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo – oltre a prevedere l'esonero dal pagamento della contribuzione studentesca per gli studenti meno abbienti introducendo una no tax area per situazione economica equivalente – è indispensabile garantire gradualità e progressività nella contribuzione almeno per gli studenti appartenenti a famiglie situate nella fascia tra 21.000 e 30.000 euro di ISEE familiare;
secondo dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare Fondo di finanziamento ordinario 2013 si attesta intorno ai 6.656 milioni di euro, mentre il gettito complessivo della contribuzione studentesca intorno ai 1.695 mila euro;
secondo i dati presenti sull'area statistica del portale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il gettito totale della contribuzione studentesca nel 2013 è di circa 1.550 mila euro;
allo stato attuale non sono disponibili le informazioni relative alle condizioni reddituali dei singoli studenti, necessarie per poter effettuare delle stime sull'impatto finanziario che deriverebbe dalle proposte normative sulla contribuzione studentesca;
per poter effettuare delle stime sull'impatto finanziario che deriverebbe dalle proposte normative sulla contribuzione studentesca è necessario rendere operativa la banca dati prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
secondo i firmatari del presente atto di indirizzo è necessario rimborsare alle università il mancato introito dovuto all'introduzione della no-tax area tramite un incremento dedicato del Fondo di finanziamento ordinario,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a modificare la disciplina attualmente vigente sulla contribuzione studentesca alle università statali stabilendo un'area di reddito entro cui lo studente, non inattivo nel percorso universitario, sia esente dal pagamento della contribuzione (fascia no-tax) per tutti gli ISEE al di sotto dei 21.000 euro;
ad assumere iniziative per garantire gradualità e progressività nella contribuzione almeno per gli studenti appartenenti a famiglie situate nella fascia reddituale compresa tra 21.000 e 30.000 euro di ISEE familiare;
a rendere operativa la banca dati prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
(7-00490) «Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Sibilia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

spese di funzionamento

studente