Legislatura: 17Seduta di annuncio: 881 del 06/11/2017
Primo firmatario: GUERRA MAURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/10/2017
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/10/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2017
GUERRA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con la legge n. 386 del 26 luglio 1975, è stato approvato ed è stata data piena esecuzione all'accordo stipulato a Roma, in data 3 ottobre 1974, tra l'Italia e la Svizzera con il quale, allo scopo di evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dei lavoratori frontalieri, è previsto il versamento ai comuni di confine, da parte dei Cantoni Svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, di una determinata somma a titolo di compensazione finanziaria operata a carico dei lavoratori frontalieri sulle retribuzioni ai medesimi corrisposte;
l'articolo 5 della citata legge stabilisce, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà annualmente i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi che saranno versati dai Cantoni Svizzeri;
l'ultimo dei decreti emanati recante i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2014-2015, è quello del 4 agosto 2016, il cui articolo 2 prevede testualmente che «Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato, esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2014 e 2015. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere»;
ai fini dell'assegnazione delle somme ai comuni, per quanto riguarda quelli della provincia di Como oggetto della presente interrogazione, occorre rilevare che le somme vengono assegnate non solo ai comuni, ma anche alle comunità montane o alla stessa regione secondo i seguenti criteri:
a) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto dell'anno in questione 2014 e al 31 agosto 2015;
b) alle comunità montane, qualora il suddetto rapporto tra numero di frontalieri e l'intera popolazione sia inferiore al 4 per cento ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana;
c) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane;
alcuni comuni della provincia di Como, tra cui ad esempio il comune di Cerano d'Intelvi, hanno riscontrato e segnalato significativi scostamenti tra il numero di frontalieri comunicato dalle autorità svizzere ed il numero effettivo di frontalieri attivi risultante ai comuni stessi. Il comune di Cerano d'Intelvi, i cui dati risultano particolarmente significativi, a fronte del numero fornito dalle autorità elvetiche di 13 frontalieri per l'anno 2014 e 15 per l'anno 2015, ha accertato, per entrambi gli anni, un numero effettivo di 32 frontalieri; si tratta di un disallineamento di cifre assolutamente rilevante e gravemente pregiudizievole per il bilancio del suddetto comune che, non avendo superato la soglia del 4 per cento, non ha potuto introitare i ristorni fiscali dovuti –:
se risultino o siano stati segnalati al Ministro interrogato altri casi analoghi a quello del comune di Cerano d'Intelvi;
quali siano i criteri e le modalità sulla base dei quali le competenti autorità svizzere acquisiscono e determinano il numero dei frontalieri per ciascun comune di residenza che viene poi comunicato alle autorità italiane;
se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per verificare, d'intesa con le competenti autorità elvetiche, le difformità segnalate riguardo alle reali entità numeriche dei frontalieri riconosciuti residenti in ciascun comune, in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1974 tra l'Italia e la Svizzera, con particolare riferimento al ristorno fiscale ai comuni di confine, alle comunità montane ed alla regione Lombardia, nonché al riparto tra questi enti.
(5-12587)