ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09271

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/07/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/07/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/07/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09271
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   con il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai livelli essenziali di assistenza – in attesa della sola approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze – si deduce che, se non verranno apportate giuste modifiche al testo, le cure palliative non rientreranno fra le discipline la cui presenza è garantita negli ospedali;
   pertanto il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri apparirebbe per gli interroganti in contrasto con la legge n. 38 del 2010 – legge che non prevede che le cure palliative siano solo territoriali – ma anzi le garantisce anche a livello ospedaliero, in aderenza alle esigenze di cura della sofferenza dei pazienti, in ogni fase sintomatica delle gravi malattie, quindi dall'esordio sino alla terminalità, non escludendo le sempre più lunghe e complesse fasi di trattamento della malattia di base, con specifico riferimento alla «continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio» (legge n. 38 del 2010, articolo 2, 1d);
   peraltro, la corretta interpretazione in tal senso della legge n. 38 del 2010 e dei successivi decreti applicativi, veniva anche stigmatizzata dallo stesso Ministero della salute nel Position Paper prodotto nell'arco del semestre di presidenza europea del 2014 «Cure Palliative, cure palliative pediatriche, terapia del dolore» nel quale al paragrafo 2, si ricordava che «l'eccellenza italiana si concretizza... nella Rete regionale delle cure palliative (...) con integrazione e interoperabilità tra ospedali per acuti, MMG, servizi domiciliari»;
   quindi, con l'applicazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai livelli essenziali di assistenza le persone affette da gravi patologie potranno effettuare le loro cure nelle fasi di acuzie presso le strutture ospedaliere, ma rischieranno di non vedersi riconosciuto contestualmente il diritto alle cure palliative per controllare la prolungata sofferenza che è spesso presente in tali frangenti;
   va ricordato infatti che tali pazienti potranno appropriatamente accedere alla alta intensità assistenziale propria delle cure palliative territoriali (domiciliari e/o residenziali in Hospice, ovviamente maggiormente costose del livello ospedaliero consulenziale e ambulatoriale), solo se queste si rendono effettivamente necessarie, ovvero quando, oltre all'assenza di ulteriori cure disponibili per il trattamento eziologico della malattia di base (oncologica e non), il livello di disabilità e la perdita di autonomia, correlata anche all'elevata sofferenza, siano tali da non consigliare più spostamenti rilevanti al malato;
   di fatto, per migliorare le condizioni del paziente sofferente che necessita di cure palliative anche durante le fasi di trattamento delle gravi malattie, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente anche negli «standard ospedalieri», il diritto alla palliazione della sofferenza in ogni fase di malattia in aderenza ai dettami della citata legge n. 38 del 2010, garantendo esplicitamente anche a livello ospedaliero la medicina palliativa, ove sarebbe soprattutto utile almeno in regime consulenziale ed ambulatoriale – in parallelo o in concomitanza al trattamento specialistico della patologia in essere, al fine anche di migliorare la sinergia delle cure;
   peraltro quando si rilevano intensi, la sofferenza ed il dolore nelle gravi malattie, costituiscono una emergenza medica ed il cittadino-paziente ha il diritto di vederne garantita la corretta risoluzione anche all'interno dell'ospedale laddove dunque dovrebbe sempre essere garantita la presenza del palliativista, in grado di affrontare celermente tali evenienze, quale figura medica in forza all'ospedale, disponibile prontamente a livello consulenziale per i vari reparti e per il pronto soccorso;
   tale attività ospedaliera di medicina palliativa, volta a ridurre il livello di sofferenza inutile dei malati affetti da gravi patologie, avrebbe certamente costi molto modesti, rispetto agli importanti risparmi attesi, in termini di minori accessi ospedalieri successivi, essendo la sofferenza non controllata fra i più frequenti motivi di accesso dei pazienti pronto soccorso, esitanti spesso in successivi ricoveri che sarebbero stati evitabili;
   nell'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato sono istituite le codifiche per la prima visita di cure palliative prevista solo come multidisciplinare con contestuale redazione di PAI (cod 89.07.A) e poi per la visita di controllo di cure palliative includente la revisione del PAI (cod 89.01.R);
   ad un attento esame appare forse presente una certa confusione fra la realtà della presa in carico palliativa territoriale (intesa come domiciliare e residenziale), che per sua stessa natura è generalmente attuata con una prima visita a domicilio od in Hospice effettuata in équipe multidisciplinare e multiprofessionale (Medico, Infermiere, Oss, e altro) ed invece la realtà delle cure palliative ambulatoriali, ove anche la prima visita si svolge usualmente in modalità monoprofessionale effettuata dal solo medico palliativista;
   infatti, il malato viene inviato in ambulatorio solo per la prima insorgenza di sintomi non controllati – generalmente ancora abbastanza lontani dalla fase terminale di malattia –, necessitanti dell'appropriato trattamento terapeutico progressivo, solitamente antalgico, attuato dal medico palliativista con la prima visita e poi con il monitoraggio nelle visite di controllo;
   in tali visite ambulatoriali non è necessario e pertanto non viene stabilito alcun Piano assistenziale individuale, strumento in uso semmai nella citata presa in carico domiciliare o residenziale e peraltro più adatto all'ambito geriatrico ove il paziente ha una certa stabilità clinica;
   quale ulteriore elemento che può aver indotto alla redazione delle codifiche improprie, va menzionata l'esistenza, seppur molto rara di ambulatori congiunti di « simultaneous care» in cui la visita viene effettuata congiuntamente dal medico palliativista e dallo specialista che si occupa della grave malattia di base del paziente, in genere oncologo, ma si tratta di casi molto particolari o di sperimentazioni, che potrebbero quindi beneficiare della codifica di prima visita multidisciplinare di CP, ma non per le successive di controllo e non della realtà normalmente presente;
   pertanto, le codifiche stabilite per le visite ambulatoriali non appaiono aderenti alla realtà, non essendo di fatto multidisciplinare la prima visita di cure palliative e non portando alla redazione di un piano assistenziale individuale, mentre la visita di controllo di cure palliative pur risultando correttamente individuata come non multidisciplinare, prevederebbe però la revisione del piano assistenziale individuale, che, come già detto, non è strumento in uso a livello ambulatoriale –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   se, considerato che nei prospettati nuovi livelli essenziali di assistenza risultano assenti e quindi negate al paziente le cure palliative ospedaliere, e ciò per gli interroganti in contrasto con la legge n. 38 del 2010 – non si intendano assumere iniziative per procedere con la modifica dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di inserire cure le cure palliative ospedaliere in particolare, prevedendo l'inserimento almeno dell'ambito consulenziale e la correzione delle codifiche di quello ambulatoriale;
   quale sia la motivazione che impone – come risulta nell'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – la esclusiva codifica multidisciplinare come sola possibilità per effettuare la prima visita di cure palliative non prevedendo invece la codifica per quella che risulta realmente essere la usuale prima visita ambulatoriale palliativistica monodisciplinare;
   quale sia la motivazione che impone, nella vista ambulatoriale palliativistica, la redazione e poi la verifica del piano assistenziale individuale, laddove tale strumento, volendolo usare, risulta fruibile solo nella presa in carico domiciliare o residenziale di cure palliative per la pianificazione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi assistenziali e prevede peraltro necessariamente il contestuale intervento dell'intera équipe di assistenza sia nella redazione che nella revisione, comunque non possibile nell'organizzazione normale delle visite ambulatoriali;
   quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, per garantire al meglio le cure palliative anche ai pazienti sofferenti acuti presenti negli ospedali;
   se si intenda chiarire la codifica delle visite ambulatoriali in aderenza alla realtà attuale, al fine di garantire ai pazienti le idonee cure palliative di cui necessitano. (5-09271)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cure palliative

trattamento sanitario

malattia