Legislatura: 17Seduta di annuncio: 618 del 03/05/2016
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 03/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/05/2016 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/05/2016 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/05/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2016 Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 04/05/2016 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 04/05/2016 Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 04/05/2016
SVOLTO IL 04/05/2016
CONCLUSO IL 04/05/2016
GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nella provincia autonoma di Bolzano, a causa della vicinanza con il confine con l'Austria, la Germania e la Svizzera, frequentemente vengono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo a soggetti fiscalmente non residenti in Italia;
le istruzioni per la certificazione unica 2016 (provvedimento 7786/2016 del 15 gennaio 2016), relativa al periodo d'imposta 2015, richiedono al sostituto d'imposta di indicare le suddette prestazioni anche per i soggetti non residenti;
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione unica 2016, pubblicate ed aggiornate il 24 febbraio 2016, chiedono l'indicazione di dati, come il codice fiscale italiano attribuito al percipiente estero, non previsti dalla normativa vigente;
l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, infatti, al secondo periodo prevede che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti e i negozi di cui alla lettera g-quinquies»;
l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale italiano per il percipiente estero comporterebbe oneri burocratici eccessivi e non gestibili, soprattutto per la corrente certificazione unica, e lederebbe il principio di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea, nonché avrebbe come conseguenza anche la distorsione della concorrenza;
l'analoga indicazione dei medesimi dati nel precedente modello 770 – dichiarazione dei sostituti d'imposta – non prevedeva tale obbligo di indicazione del codice fiscale, nonostante la normativa al riguardo a tutt'oggi risulti invariata –:
se il sostituto d'imposta possa tralasciare l'indicazione dei percipienti esteri nella certificazione unica 2016, attenendosi all'articolo 6, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in modo da permettere la trasmissione dei relativi dati anche in assenza del codice fiscale italiano. (5-08568)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'indicazione, in sede di certificazione Unica 2016, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.
In particolare, gli Onorevoli tenuto conto che l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale italiano per il percipiente estero comporterebbe oneri burocratici eccessivi e non gestibili, chiedono «se il sostituto d'imposta possa tralasciare l'indicazione dei percipienti esteri nella Certificazione Unica 2016, attenendosi all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in modo da permettere la trasmissione dei relativi dati anche in assenza del codice fiscale italiano».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 prevede che «coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte».
I dati di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605, al quale fa riferimento l'articolo 6 sopra riportato, sono il nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
Pertanto, in base alle norme richiamate, in linea di principio, i dati identificativi del soggetto non residente sono idonei a sostituire il codice fiscale.
Occorre, tuttavia, precisare che la risoluzione n. 178/E del 28 novembre 1998, in relazione a società con sede legale all'estero, ha chiarito che il sostituto di imposta non può tralasciare l'indicazione del codice fiscale senza aver prima posto in essere gli adempimenti indicati dal medesimo articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 volti ad ottenere tramite l'Amministrazione finanziaria l'attribuzione del codice fiscale o del codice numerico del soggetto non residente.
In particolare, nel caso illustrato dal citato documento di prassi, viene giudicata corretta la procedura posta in essere dal soggetto istante che, nel caso in cui i soggetti siano sprovvisti del codice fiscale, ne richiede l'attribuzione direttamente all'Amministrazione Finanziaria.
Con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono state introdotte norme di semplificazione degli adempimenti fiscali, fra le quali in particolare la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate e uno snellimento degli adempimenti dei sostituti d'imposta.
Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo, anche alla luce delle introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, si è reso necessario eliminare la duplicazione dell'invio dei dati reddituali presenti nella CU e nel modello 770 Semplificato, prevedendo un'unica trasmissione dei predetti dati entro il 7 marzo.
La struttura informatica che è stata realizzata per l'invio della Certificazione Unica 2016 presenta delle differenze rispetto alle dichiarazioni fiscali predisposte negli ultimi anni.
Ciascuna certificazione inviata assume, infatti, valore dichiarativo con caratteri di autonomia e gestione separati rispetto alle certificazioni degli altri percipienti. Tale innovazione è di immediata percezione se si pensa alla modalità con le quali possono essere inviate le certificazioni (flussi separati o anche singoli e non necessariamente invii massivi da parte del sostituto) nonché alle regole di modifica e annullamento di CU già inviate (l'annullamento/sostituzione di una certificazione non interferisce in alcun modo sulle altre certificazioni presenti nel flusso telematico).
Per garantire questa notevole flessibilità nell'operato del sostituto d'imposta è stato, altresì, necessario garantire l'individuazione univoca delle singole certificazioni inviate, utilizzando a tal fine il codice fiscale del percipiente come chiave informatica di identificazione all'interno del sistema delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà rappresentate da alcuni sostituti nel reperire l'informazione del codice fiscale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di approvazione, è stata prevista nel modello 770/2016 Semplificato e nel modello 770/2016 Ordinario una nuova sezione nel prospetto SY al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):restrizione alla concorrenza
accordo commerciale
imposta sul reddito