Legislatura: 18Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 21/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI 21/06/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/06/2022 Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI RISPOSTA GOVERNO 22/06/2022 Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 22/06/2022 Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
DISCUSSIONE IL 22/06/2022
SVOLTO IL 22/06/2022
CONCLUSO IL 22/06/2022
GEBHARD e MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
a seguito di un percorso di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri, praticata da una coppia di persone dello stesso sesso all'estero ai sensi delle normative locali, dopo l'avvenuta trasmissione al comune di residenza della coppia, da parte del consolato italiano dell'atto di nascita tradotto dalle autorità locali e legalizzato dal Ministero competente, presso alcuni comuni gli ufficiali di stato civile omettono arbitrariamente di trascrivere entrambi i genitori e procedono alla sola trascrizione del genitore biologico, con grave pregiudizio per il minore;
la legge n. 40 del 2004 stabilisce, all'articolo 8, che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere ad esse, e l'articolo 9 stabilisce che non possa essere proposta dai membri della coppia l'azione di disconoscimento di paternità né, per la madre, la richiesta di non essere menzionata nell'atto di nascita;
nonostante l'articolo 5 della legge n. 40 del 2004 stabilisca che possano accedere alle tecniche di Pma coppie di persone di sesso diverso, l'articolo 12, recante divieti generali e sanzioni, non ha previsto in nessun caso deroghe al riconoscimento dello stato giuridico di figlio, di cui al summenzionato articolo 8, limitandosi a stabilire sanzioni a carico di chi applichi in Italia tecniche vietate;
la trasmissione degli atti formati all'estero per la trascrizione nei registri dello stato civile è un procedimento imposto ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, non sussistendo alcuna discrezionalità in capo all'ufficiale di stato civile; ai sensi dell'articolo 236 del codice civile, l'atto di nascita è strumento idoneo a provare il possesso di uno status, in questo caso di figlio, che verrebbe quindi deliberatamente modificato dall'ufficiale dello stato civile, mettendo in atto una condotta di alterazione di stato, nonché una falsità materiale –:
se non ritenga che i comuni abbiano l'obbligo di trascrivere integralmente presso l'anagrafe gli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di percorsi di pma e gestazione per altri come figli dei genitori intenzionali, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno in osservanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 40 del 2004, e che, in ogni caso, qualsiasi difformità rispetto all'atto legittimamente formatosi all'estero può essere stabilita solo dall'autorità giudiziaria, alla quale l'ufficiale di stato civile non può sostituirsi.
(5-08289)
Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla questione della trascrivibilità, da parte degli ufficiali di stato civile, degli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri come figli dei genitori d'intenzione.
L'articolo 11 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile qualifica gli atti dello stato civile come atti tipici a contenuto vincolato, soggiungendo che «l'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto». Il successivo articolo 12 precisa, altresì, che tali atti sono redatti secondo formule e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, escludendo ogni margine di discrezionalità. Anche altre disposizioni del nostro ordinamento impongono limiti precisi nella formazione di un atto di nascita o di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso. In primo luogo giova richiamare la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che preclude la tecnica della fecondazione eterologa, che successivamente – con sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 – è stata resa fruibile solo alle coppie formate da persone di «sesso diverso», in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili.
Anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la conseguenza che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita che viene formato in Italia in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa. Su tale preclusione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha ribadito la legittimità costituzionale della citata legge n. 40 del 2004, nella parte in cui impedisce l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso.
Inoltre, la legge n. 76 del 2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, pur riconoscendo dignità sociale e giuridica alle coppie formate da persone dello stesso sesso, non ha contemplato, né espressamente né tramite rinvio, la materia della filiazione.
Per quanto riguarda, inoltre, la surrogazione di maternità, gli orientamenti forniti dal Ministero dell'interno si fondano sia sul quadro normativo vigente sia sull'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sulla questione. Tra l'altro, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 in data 8 maggio 2019, ha affermato il principio secondo cui non può essere considerato nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore «d'intenzione», in quanto tale riconoscimento troverebbe ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante.
Tanto premesso, in aderenza al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza sopra menzionata, è sinora stato o precluso alle coppie omo-affettive l'accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 40 del 2004, con conseguente impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione integrale degli atti di nascita formati all'estero attestanti lo status filiationis nei confronti dei genitori intenzionali. Tenuto conto, infatti, delle regole che informano l'ordinamento vigente e dei principi dallo stesso desumibili, è possibile in tali casi trascrivere l'atto di nascita che dichiari il rapporto di genitorialità di coppie dello stesso sesso solo parzialmente, riconoscendo lo stato di filiazione nei confronti del solo genitore con cui sussista il legame biologico o genetico con il minore. Inoltre, si evidenzia che la trascrizione nei registri dello stato civile di atti di nascita attestanti lo status filiationis nei confronti del genitore intenzionale, in mancanza di un legame biologico tra lo stesso e il minore, costituirebbe un atto atipico non consentito dall'ordinamento dello stato civile di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, regolarizzando, peraltro, una posizione non tutelata dalle norme vigenti.
Tuttavia, recentemente, la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione, n. 23319/2021, ha evidenziato che «al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento». In considerazione di tale decisione, e tenuto conto dell'insorgenza di un crescente contenzioso, si è ritenuto di sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato – di cui si è in attesa di conoscere le valutazioni – sottoponendo diversi aspetti attinenti la specifica tematica, tra cui quello della trascrizione di atti di nascita formati all'estero.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):procreazione artificiale