Legislatura: 17Seduta di annuncio: 596 del 23/03/2016
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 23/03/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/03/2016
BRIGNONE. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono citati per la prima volta nel regio decreto del 1938 n. 1631;
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come gli ospedali, accanto a prestazioni di ricovero e cura, svolgono attività di ricerca con lo scopo di migliorare l'assistenza clinica;
alla luce del loro sistema giuridico – diverso da quello che regola le aziende sanitarie e le università – la caratteristica fondamentale degli IRCCS è rappresentata dalla compresenza e sinergia tra assistenza e ricerca;
il decreto legislativo 269 del 1993 conferma l'attribuzione della duplicità di funzioni e definisce gli IRCCS come «Enti che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura», qualificandoli in armonia con le aziende ospedaliere introdotte con il decreto legislativo n. 502 del 1992 «ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione» aventi la funzione di fornire agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale supporto tecnico e operativo finalizzato al perseguimento degli obiettivi;
a seguito della duplice funzione svolta dagli IRCCS, essi facevano riferimento alle regioni per quanto attinente al settore dell'assistenza e al Ministero della salute per quanto attinente al settore della ricerca;
gli IRCCS sono stati commissariati dal 1994 al 2003. Nel 2003, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 288 contenente il «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
il riordino apportato dal decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede che gli IRCCS siano enti dotati di personalità giuridica la cui natura può essere sia pubblica che privata. Pertanto, l'investimento in ricerca sanitaria è lasciato prevalentemente a un mercato privatistico in sfavore di un sistema di ricerca sanitario integrato pubblico;
inoltre, la riforma introduce il concetto di prevalenza della ricerca – traslazionale – mettendo, di fatto, all'angolo la ricerca di base, cioè quella più innovativa, attribuendo alle regioni il controllo totale sugli IRCCS;
il risultato è quindi stato l'aumento esponenziale del numero di IRCCS e l'introduzione di notevoli disomogeneità organizzative tra una regione e l'altra: ad esempio, nel numero di posti letto e nel volume delle attività di ricerca, anche a causa di una non chiara normativa sui criteri cui attenersi per ottenere il riconoscimento degli IRCCS;
a suddetta situazione si sono aggiunte riorganizzazioni improbabili disposte da regioni in mancanza di fondi con il caso eclatante rappresentato dall'Istituto, tumori di Genova che, nel 2011, è stato oggetto di fusione con l'azienda ospedaliera universitaria San Martino, con conseguenze a giudizio dell'interrogante disastrose sia sulle attività di ricerca sia sulla qualità dell'assistenza;
il decreto ministeriale 14 marzo 2013 contiene «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» ha tentato di dare una risposta al caos senza riuscire nell'intento, essendo privo d'indici quantitativi di riferimento;
oltre che nell'ambito delle disposizioni indicate gli IRCCS sono coinvolti in tutte le normative e regolamenti che riguardano il Servizio sanitario nazionale creando un vero problema, poiché le difficoltà organizzative e della gestione, gli avanzamenti di carriera, il reclutamento del personale, la formazione e la valutazione dei lavoratori e l'orario di lavoro non sono adeguate alle specificità delle strutture –:
se il Governo non ritenga necessario e urgente assumere iniziative per la corretta interpretazione del decreto legislativo n. 288 del 2003 al fine di chiarire i criteri cui attenersi per l'ottenimento del riconoscimento degli IRCCS;
quali iniziative il Governo intenda assumere affinché la ricerca biomedica resti esclusivamente in mano pubblica, quindi indipendente dagli interessi delle cause farmaceutiche;
se non si ritenga vi sia la necessità, nel campo della ricerca medica svolta in fondazioni o istituti privati di assumere iniziative per definire regole e parametri più congrui stabilendo una percentuale massima di lavoratori impiegati in modo da ridurre il finanziamento privato «a pioggia» a discapito di quello pubblico;
se non si ritenga doveroso risolvere il problema del precariato nel campo della ricerca biomedica e, nell'eventualità positiva, come intenda sanare la situazione di migliaia di ricercatori alcuni dei quali hanno trascorso già dieci anni di precariato;
se non si ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere i criteri di reclutamento per l'accesso al dottorato di ricerca, attualmente distinto discriminatoriamente tra le «specialità» e «i cinque anni di comprovata attività di ricerca» non essendo riconosciuti titoli equipollenti per i concorsi;
se non si ritenga necessario assumere iniziative per fissare un numero limite al riconoscimento di fondazioni ed enti privati nel campo della ricerca e della biomedica, al fine di evitare una dispersione di denaro pubblico che porta loro profitto, ma corrispondenti scarsi benefici per l'utenza poiché utilizzando personale proprio e strutture già esistenti, potranno compiere la ricerca a loro più utile e consona, tralasciando e non favorendo la ricerca più vantaggiosa per la collettività. (5-08215)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ricerca medica
ricerca scientifica
istituto ospedaliero