Legislatura: 17Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2016 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2016 COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2016 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2016
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 03/05/2016 Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 03/05/2016 Resoconto FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2016
DISCUSSIONE IL 03/05/2016
SVOLTO IL 03/05/2016
CONCLUSO IL 03/05/2016
FERRARESI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI e BONAFEDE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 41, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che il tirocinio professionale del praticante avvocato può essere svolto presso gli uffici giudiziari, rimandandone la disciplina (articolo 44) all'emanazione di un decreto ministeriale;
l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato;
a fronte di un carico di lavoro particolarmente gravoso, fatta esclusione per l'eventuale corresponsione di una borsa di studio per un massimo di soli 400 euro mensili, agli stagisti che hanno concluso con esito positivo il tirocinio formativo di diciotto mesi sono riconosciuti alcuni vantaggi di tipo curricolare, fra i quali l'effetto sostitutivo pari ad un anno di pratica forense;
relativamente alle disposizioni richiamate, in data 11 aprile 2015, il Ministro della giustizia ha trasmesso alle competenti commissioni delle Camere uno schema di decreto ministeriale, non ancora adottato concernente il «regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari», inclusivo dei termini di collaborazione tra gli ordini circondariali forensi e gli uffici giudiziari coinvolti;
nelle more dell'adozione del suddetto regolamento, a quanto risulta agli interroganti, tra i numerosi stagisti praticanti avvocati che hanno compiuto con esito positivo il proprio tirocinio di un anno e sei mesi presso gli uffici giudiziari, alcuni di essi non hanno visto riconosciuto dai propri ordini circondariali – ad esempio, presso l'ordine di Cagliari – il vantaggio, ai sensi di legge, dell'effetto sostitutivo dell'esito positivo dello stage per il periodo di un anno di pratica forense;
lo stesso regolamento in via di adozione non determina in maniera esaustiva la disciplina transitoria eventualmente applicabile ai casi di cui in premessa –:
se non intenda assumere iniziative normative per chiarire che il valore sostitutivo del tirocinio ai fini del praticantato debba essere riconosciuto in maniera uniforme da qualsiasi ordine forense e per tutti coloro che lo hanno svolto ai sensi dell'articolo 73 di cui in premessa.
(5-07801)
Come noto, l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto la possibilità, per i laureati in giurisprudenza che si sono distinti negli studi, di svolgere un periodo di tirocinio formativo, pari a diciotto mesi, presso gli uffici giudiziari.
L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ed è anche previsto che «per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale».
Gli stage formativi ai sensi del precitato articolo sono ormai una realtà in molti uffici giudiziari, costituendo un percorso formativo e innovativo di accesso alle professioni forensi e anche un valido supporto per gli uffici giudiziari.
In considerazione di ciò, si è ritenuto di costituirne una delle figure cardine dell'ufficio per il processo, stabilendo con l'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 che possano farne parte unitamente a personale amministrativo, magistratura onoraria e stagisti ex articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, dettando altresì delle misure operative con il decreto ministeriale del 1o ottobre 2015.
L'onorevole interrogante sottolinea come si siano registrate alcune criticità nell'applicazione della norma da parte di Consigli dell'Ordine degli Avvocati con riguardo al riconoscimento della compiuta pratica degli stagisti.
Il tenore testuale della citata disposizione non appare in realtà suscettibile di generare dubbi interpretativi, dovendosi intendere, all'esito di un procedimento di interpretazione letterale, che lo svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari, con esito positivo, tiene luogo dello svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense per il periodo di un anno.
Il comma 10 dell'articolo 73 prevede, difatti, che «lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione».
A ciò consegue che allo stagista ammesso al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari non è impedito di svolgere contestualmente il tirocinio professionale «presso un avvocato iscritto all'ordine presso l'Avvocatura dello Stato», a norma del comma 7 dell'articolo 41 della legge n. 247 del 2012.
Ciò non di meno taluni ordini forensi hanno adottato prassi interpretative, che si sono riscontrate specie ove manchino specifiche convenzioni stipulate con i capi degli Uffici giudiziari, non riconoscendo il periodo svolto presso gli uffici, ove non esperito un esclusivo periodo di sei mesi presso lo studio legale o richiedendo un periodo integrativo di pratica forense.
È in questo quadro che si colloca la prassi, censurata dall'interrogante, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Tale casistica era pervenuta a conoscenza del Ministero che sul punto ha avviato una interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense, con l'obiettivo di elaborare e diramare indicazioni univoche ai Consigli dell'Ordine territoriali.
Gli accertamenti svolti dalla competente articolazione ministeriale hanno effettivamente confermato che il Presidente del Consiglio di Cagliari non ha ritenuto di riconoscere il periodo di stage presso gli uffici giudiziari idoneo a sostituire il tirocinio forense a causa della mancata stipulata di specifiche convenzioni con i capi degli uffici giudiziari del distretto cagliaritano. Tale determinazione è stata assunta sulla scorta dell'interpretazione dell'articolo 73, comma 5-bis, secondo cui «L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali».
Consta, altresì, come – a seguito di un incontro con il Presidente della Corte cagliaritana svoltosi nel dicembre 2015 – i soggetti istituzionali interessati abbiano concordato la stipula di un accordo, cui è seguita la predisposizione di una bozza di convenzione, approvata da tutti i Consigli circondariali degli avvocati della Sardegna e che, allo stato, è in corso di trasmissione alla Presidenza della Corte di Appello.
La situazione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo è, dunque, in via di risoluzione, e le ulteriori criticità registrate sono derivate – come sopra rilevato – dalla disomogenea applicazione delle norme, alla cui univoca interpretazione è stata offerta la più ampia collaborazione istituzionale del Ministero.
Peraltro, all'esito dell'apposito iter, il regolamento di attuazione dell'articolo 41 comma 13 della legge forense verrà a breve pubblicato indicando una disciplina univoca, quale invocata dall'interrogante.
La richiesta dell'onorevole Ferraresi offre inoltre occasione per ricordare come il Ministero abbia adottato molteplici iniziative finalizzate all'avvio ed al positivo espletamento dei tirocini formativi, che non si limitano alla costruzione di una coerente cornice normativa.
Agli ammessi è, difatti, stata attribuita una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400,00 mensili, nei limiti delle risorse disponibili tratte, per il 2015 reperita dalle risorse F.U.G. destinate per tale scopo in misura pari a complessivi euro 8.000.000, dando in tal modo per la prima volta attuazione a quanto previsto proprio dall'articolo 73 del decreto del fare sul punto.
Il 20 aprile scorso è stata pubblicata sul sito del Ministero la graduatoria di coloro ammessi a beneficiare della borsa di studio in relazione al primo semestre del 2015, con assegnazione di tale borsa a 1457 stagisti.
In attuazione del precitato decreto del Ministro della giustizia in data 1o ottobre 2015, concernente le misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, inoltre, è stato predisposto un modello standard per la domanda di ammissione allo stage, pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia, da compilarsi per via telematica.
È poi in corso la definizione del sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, che permetterà di monitorare l'andamento dei predetti stages presso gli uffici giudiziari e per gestire l'anagrafica dei soggetti che ne fanno parte.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):tirocinio professionale
giurisdizione minorile
giurisdizione giudiziaria