ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07473

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 552 del 21/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 21/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/01/2016
Stato iter:
17/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/05/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 17/05/2016
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/01/2016

SOLLECITO IL 02/03/2016

DISCUSSIONE IL 17/05/2016

SVOLTO IL 17/05/2016

CONCLUSO IL 17/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07473
presentato da
OLIARO Roberta
testo di
Giovedì 21 gennaio 2016, seduta n. 552

   OLIARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in base alla nuova regola internazionale SOLAS adottata in sede IMO (International Maritime Organization), dal 1o luglio 2016 tutti i container da caricare sulle navi dovranno essere accompagnati dal documento di massa lorda verificata (verified gross mass — VGM), prodotto dal caricatore (shipper), che ne è responsabile;
   sono previsti due metodi per avere il documento VGM, utilizzando strumenti di pesatura omologati. A questo fine l'IMO con circolare 1475/2014 ha adottato delle linee guida, tra le quali si prevede che gli strumenti di pesa utilizzati rispettino gli standard di accuratezza e i requisiti dello Stato in cui l'attrezzatura viene usata;
   per quanto concerne l'Italia, la direzione competente del Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato che gli strumenti di pesatura devono rispondere ai requisiti, molto stringenti, contenuti al momento nel decreto legislativo n. 517 del 1992, di recepimento della direttiva 90/384/CE, in attesa del recepimento della direttiva 2009/23/CE che al riguardo non modifica i contenuti della precedente direttiva. Non sarebbero quindi previste deroghe a detti requisiti di omologazione;
   alcuni Stati membri dell'Unione europea (esempio Inghilterra e Olanda) hanno adottato proprie linee guida per l'implementazione dei nuovi requisiti stabiliti dalla predetta nuova regola SOLAS;
   in Italia il comando generale delle capitanerie di porto si sta occupando della questione e, a quanto è dato conoscere, prossimamente convocherà un incontro tra tutti gli stakeholder interessati (caricatori, trasportatori terrestri, interporti e centri merci, compagnie di navigazione, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti portuali, e altri);
   diversi operatori esprimono preoccupazioni circa l'impatto di questa nuova regola sulla fluidità dei traffici logistici e sulla relativa operatività –:
   dal momento che tutte le parti interessate dovrebbero essere sensibilizzate sulla questione, per evitare un impatto negativo, se il Governo non ritenga opportuno adottare un approccio molto pragmatico circa l'applicazione di questa nuova normativa e, in particolare, se non ritenga utile:
    a) consentire l'omologazione di strumenti di pesa aventi tolleranze superiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 517 del 1992;
    b) raccomandare al comando generale delle capitanerie di porto di non prevedere in capo ai caricatori requisiti e adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nella richiamata circolare IMO;
    c) proporre in sede dell'Unione europea la previsione di un periodo transitorio e di prima applicazione, almeno di alcuni mesi, atto a consentire agli operatori interessati di organizzarsi adeguatamente per affrontare i nuovi adempimenti, nonché sensibilizzare la Commissione europea circa l'adozione di linee guida omogenee tra i vari Stati membri sull'implementazione della nuova regola, onde evitare l'eventuale rischio di distorsione della concorrenza. (5-07473)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07473

  In premessa, riferisco che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto informa di aver provveduto a firmare il decreto dirigenziale afferente Procedure applicative sulla verified gross mass packed container (VGM) in data 5 maggio 2016, poi pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2016. Nel suddetto provvedimento hanno trovato accoglimento talune proposte delle associazioni di categoria (principalmente Assiterminal e Fedespedi) quali, soprattutto, il criterio della tolleranza da adottare in sede di verifiche e controlli fissata al 3 per cento tra la massa del contenitore dichiarata e quella verificata – e la previsione di specifiche disposizioni transitorie. Inoltre, il Comando generale informa di non aver previsto, quale competent authority, a carico dei soggetti coinvolti requisiti od adempimenti ulteriori rispetto al contenuto della circolare dell'IMO MSC.I/Circ 1475 in data 9 giugno 2014.
  Quanto alla nuova regola internazionale, questa promana dal recepimento di una convenzione IMO la cui entrata in vigore è obbligatoria per tutti gli Stati membri IMO, e non solo per quelli appartenenti all'Unione Europea. In tal senso, l'eventuale mancata o procrastinata attuazione di tale normativa, come ipotizzato nell'atto parlamentare in esame, comporterebbe il possibile fermo delle navi battenti bandiera italiana soggette ad ispezione di controllo dello Stato del porto di destinazione, per la non conformità alle disposizioni impartite dalla Convenzione SOLAS 1974 a far data dal 1o luglio 2016.
  Infine, con riferimento all'esigenza di omogeneità all'interno dell'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico fa presente che la normativa sugli strumenti di misura è compiutamente armonizzata fra i vari Stati aderenti e non può che essere omogenea anche quanto ad applicazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IMO

trasporto marittimo

sicurezza marittima