Legislatura: 17Seduta di annuncio: 507 del 21/10/2015
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2015 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/10/2015 Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015 Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 22/10/2015 Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 22/10/2015
SVOLTO IL 22/10/2015
CONCLUSO IL 22/10/2015
PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, FICO, RUOCCO e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è in costante crescita il mercato degli affitti brevi ovvero le locazioni per brevi periodi (a volte anche di una sola notte) di case o appartamenti e porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale; il settore interessa diverse categorie di soggetti: dal semplice possessore di un immobile che vuole renderlo produttivo senza ricorrere alle tradizionali forme di affitto a chi, soprattutto in conseguenza della crisi economica degli ultimi anni, cerca di arrotondare il proprio reddito affittando una stanza della propria casa in occasione di eventi particolari; in tutti questi casi, la locazione breve del proprio immobile rappresenta una sicura e concreta fonte di guadagno; i dati ISTAT, relativi all'ultima rilevazione annuale (riferita all'anno 2012) contano oltre nove milioni di presenze presso «esercizi ricettivi diversi da quelli tradizionali»; numeri significativi, insomma (considerato che gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale nonché i tradizionali bed & breakfast hanno visto presenze per complessivi 18.288.521), e che confermano le potenzialità economiche di tale settore;
questa nuova forma di ricettività rappresenta, dunque, un nuovo ed efficiente volano turistico e crea un doppio vantaggio sia per l'economia del Paese, che vede ampliato il proprio indotto legato al turismo, sia per i proprietari fondiari che in questo periodo congiunturale hanno la possibilità di incrementare i propri redditi concedendo in affitto le proprie case o porzioni di esse;
sul piano fiscale, i compensi derivanti dalle locazioni brevi andrebbero indicati in dichiarazione dei redditi e sottoposti a tassazione IRPEF; al riguardo, come di recente precisato dall'Agenzia delle entrate, è ammessa l'applicazione della cedolare secca e dunque l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento (15/10 in caso di canone concordato);
sussistono tuttavia non poche difficoltà nel controllo e verifica della regolare dichiarazione dei detti compensi; l'insussistenza dell'obbligo di registrazione del contratto (previsto solo per i periodi di locazione superiori ai 30 giorni), consente al proprietario locatore di evadere le imposte omettendo di dichiarare al fisco le entrate conseguenti alla locazione dell'immobile;
se da un lato, dunque, il settore degli affitti a breve merita di essere incentivato e sviluppato, rappresentando esso una valida fonte reddituale soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale, al contempo non può prescindersi dall'individuazione di validi strumenti diretti a garantire adeguati controlli sul piano fiscale, dell'ordine pubblico e della leale concorrenza; in tale direzione, un efficace contributo potrebbe allora derivare non solo da una chiara regolamentazione giuridica delle locazioni brevi (ad oggi sottratte sia alla disciplina delle locazioni ordinarie di cui alla legge n. 431 del 1998 sia alle regole previste per l'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale), ma soprattutto dalla individuazione di misure di controllo e di prelievo che vedono il coinvolgimento anche di soggetti terzi (quali potrebbero essere le stesse piattaforme di prenotazione online o le agenzie specializzate che supportano il proprietario nella locazione del proprio immobile): si pensi all'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulle somme girate ai proprietari a titolo di canone di locazione; alla previsione di modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta prelevando, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, una cedolare secca del 10 per cento (che sulla sola base dei dati Istat 2012, ipotizzando una spesa media pari ad euro 100 e trascurando cautelativamente l'espansione di questo mercato, potrebbe garantire un gettito fiscale non inferiore ai 100 milioni di euro) –:
quale sia il gettito conseguente dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo rilevate in Italia (specificando in particolare la base imponibile e l'imposta in relazione all'IRPEF ordinaria e alla cedolare secca nella misura del 20, 15 e 10 per cento) e quali effetti finanziari in termini di gettito conseguirebbero se si applicasse un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura fissa del 10 per cento del canone di locazione stabilito dalle parti, nonché se ritenga in ogni caso proficui in termini di gettito l'applicazione di un'imposta sostitutiva in misura fissa e l'obbligo per gli intermediari di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (5-06730)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che il mercato delle locazioni per brevi periodi, appartamenti e porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale negli ultimi anni risulta essere in forte espansione.
Sotto il profilo fiscale, i compensi derivanti devono essere indicati in dichiarazioni dei redditi e sottoposti a tassazione IRPEF e sulla base di quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle entrate è possibile per i contribuenti optare per il regime di imposta sostitutiva cosiddetto della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere il gettito derivante dalle locazioni in argomento in Italia e quali effetti finanziari in termini di gettito potrebbe derivare dall'applicazione di un'imposta sostitutiva del gettito delle persone fisiche nella misura fissa del 10 per cento del canone di locazione pattuito dalle parti ed, infine, se tale proposta di modifica normativa possa essere proficua in termini di maggiore gettito unitamente all'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo a registrazione in caso d'uso. Pertanto, i dati relativi a detti contratti non sono complessivamente rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti.
Ciò precisato, si segnala che dalle dichiarazioni dei redditi sono desumibili per ciascun immobile i dati relativi ai canoni complessivi di locazione, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di contratti di locazione di «breve» durata.
Deve, altresì, rilevarsi che nelle dichiarazioni dei redditi è presente solo il dato relativo agli estremi catastali degli immobili oggetto di contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.
Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che i dati relativi al gettito delle locazioni non superiori a trenta giorni non sono estraibili né dalle informazioni rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti né dalle dichiarazioni dei redditi, le quali, ai fini della determinazione della base imponibile e delle conseguenti imposte, evidenziano gli elementi reddituali complessivi per singolo immobile.
In merito alla proposta normativa di applicare agli imponibili derivanti dalle locazioni brevi un'imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali locali nella misura del 10 per cento del canone di locazione, occorre osservare che la modifica normativa determinerebbe una perdita di gettito non quantificabile, in quanto, sulla base dei dati fiscali disponibili, come anzidetto non si ha contezza dell'ammontare dei redditi oggetto della prospettata agevolazione.
Deve, altresì, evidenziarsi che l'eventuale introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura fissa del 10 per cento è suscettibile di generare un'evidente disparità di trattamento fiscale tra fattispecie equivalenti, pur se con un ambito temporale differente – nello specifico, locazioni di durata inferiore o superiore a 30 giorni.
Infine, con riferimento alla richiesta di introduzione di nuovi obblighi in qualità di sostituto, d'imposta in capo a soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare, l'Agenzia delle entrate segnala che, dal punto di vista gestionale, sussistono possibili criticità derivanti dalla circostanza che la gestione di piattaforme di intermediazione on-line potrebbe essere riconducibile a contribuenti non residenti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):locazione immobiliare
allargamento del mercato
norme giuridiche sulla concorrenza