Legislatura: 17Seduta di annuncio: 503 del 15/10/2015
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015 Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 22/10/2015 Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/10/2015
DISCUSSIONE IL 22/10/2015
SVOLTO IL 22/10/2015
CONCLUSO IL 22/10/2015
RUOCCO, CASO, CASTELLI, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PISANO e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale del 22 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 2012, ha disciplinato le modalità di certificazione del credito in forma cartacea e telematica di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008;
all'articolo 1, comma 2, del detto decreto ministeriale (invariato a seguito delle modifiche da ultimo introdotte con il decreto ministeriale 24 settembre 2014), si chiarisce che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti certificati, «in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti»;
da segnalazioni pervenute agli interroganti, sembrerebbe che l'iter amministrativo predisposto on line per il rilascio della certificazione del credito non consenta al creditore di calcolare la misura del credito per interessi già maturati alla data dell'istanza di certificazione; la certificazione, dunque, riguarderebbe la sola sorte capitale del credito ed ometterebbe altresì di esplicitare che sul credito certificato matureranno comunque interessi di mora;
tale circostanza pare venga confermata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze: nel «Vademecum — breve guida alla certificazione dei crediti» del 24 luglio 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa infatti che «non sono certificabili eventuali interessi moratori», in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale;
tale specificazione non è stata riprodotta nella versione 2.0 del guida breve, pubblicata il 20 agosto 2014. Tuttavia, nulla viene precisato in ordine alla certificazione degli interessi –:
se risulti confermata l'impossibilità di certificare, attraverso l'apposita piattaforma on line gli interessi sui crediti verso la pubblica amministrazione maturati a qualsiasi titolo alla data dell'istanza di certificazione nonché quelli che matureranno sino alla data di pagamento indicata nella certificazione rilasciata all'esito della procedura e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno intervenire al fine di garantire ai creditori anche la certificazione degli interessi dovuti per legge o per pattuizione contrattuale. (5-06679)
Con l'interrogazione in Commissione n. 5-06679 l'Onorevole Carla Ruocco ed altri chiede se risulti confermata l'impossibilità di certificare gli interessi sui crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, si fa presente che il decreto MEF del 22 maggio 2012 – con cui sono state disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – all'articolo 1, comma 2, ha specificato che «Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente».
Nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 del 27 novembre 2012, punto 2, è stato definito l'ambito di applicazione del suddetto decreto MEF; infatti, al penultimo paragrafo è stato chiarito che «Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo... È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria».
Tale assunto risulta in linea con la previsione del predetto articolo 1, comma 2, posto che la citata normativa è mirata alla sola certificazione dei crediti, avente natura giuridica di riconoscimento dei debiti commerciali, ai fini della loro cessione alle banche o agli intermediari finanziari, ovvero della compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.
In particolare, va segnalato che occorre distinguere la certificazione, avente natura giuridica di riconoscimento del debito commerciale, dai pagamenti, aventi l'effetto di estinguere l'obbligazione; inoltre, il campo di applicazione del decreto MEF e della circolare in questione non può essere confuso con quello dei pagamenti, dal momento che la certificazione non è sostitutiva di questi ultimi.
Si ribadisce, pertanto, la legittimità della disposizione riportata nella circolare in questione secondo la quale può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, ma si deve escludere la certificazione degli interessi moratori. Resta, comunque, impregiudicato il diritto del creditore di rivalersi nelle ordinarie forme vigenti nell'ordinamento giuridico degli interessi, che costituiscono un'obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria di natura finanziaria non commerciale.
Coerentemente con i predetti principi ed in applicazione dell'articolo 3 del decreto MEF 22 maggio 2012, è stata quindi predisposta la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei soli crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori.
Si soggiunge che, in assenza di specifico riferimento normativo sulla certificazione degli interessi, non è possibile sommare un debito di natura finanziaria al debito principale di natura commerciale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):procedura amministrativa
ente pubblico
credito