ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06601

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI BENEDETTO CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/10/2015
Stato iter:
17/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 17/03/2016
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/10/2015

SOLLECITO IL 20/01/2016

ATTO MODIFICATO IL 21/01/2016

DISCUSSIONE IL 17/03/2016

SVOLTO IL 17/03/2016

CONCLUSO IL 17/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06601
presentato da
DI BENEDETTO Chiara
testo presentato
Mercoledì 7 ottobre 2015
modificato
Giovedì 21 gennaio 2016, seduta n. 552

   DI BENEDETTO, CANCELLERI, BRESCIA, MARZANA, D'UVA, LUIGI GALLO, VACCA e SIMONE VALENTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale n. 499 del 2015, emanato in attuazione dei commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Buona Scuola), prevede le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, e relativa prova scritta finale, volta all'immissione di soggetti, in possesso di determinati requisiti, nel ruolo di dirigenti scolastici;
   tali soggetti sono individuati, dal comma 88, lettera a), in coloro già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie o che abbiano positivamente superato tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
   oltre che nei soggetti, individuati dal comma 88, lettera b), che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 2004, al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 76 del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010 n. 202;
   altresì, il comma 90 include, nell'elenco, anche i soggetti, di cui al comma 88, lettera a), che nell'anno scolastico 2014/2015 hanno prestato servizio con contratto di dirigente scolastico. Per costoro è prevista una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, il cui superamento con esito positivo da luogo alla conferma dei rapporti di lavoro già instaurati con l'amministrazione;
   da qui l'evidente disparità di trattamento tra i ricorrenti del 2011, e, dall'altra parte, quelli del 2004, 2006, 2010 la quale sarebbe, inoltre, reiterata;
   infatti i ricorrenti del 2004, 2006 avevano già potuto beneficiare in passato di una sanatoria. In particolare per quelli del 2004, con legge finanziaria del 2007, oltre che con la legge 3 dicembre 2002 (cosiddetta legge Siragusa), si prevedeva la ricorrezione delle prove scritte in cui molti ricorrenti erano stati bocciati per una seconda volta; mentre, ai ricorrenti del 2006, con un anno di servizio come presidi incaricati era stata data facoltà di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione riservato, indetto ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre 2006;
   oltre a ciò, bisogna menzionare la particolare situazione dei concorsi banditi in Sicilia. Molti dei concorrenti, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1, comma 88, lettera a) non solo erano stati bocciati per ben due volte alla prova scritta e non avevano nemmeno superato la prova preselettiva del concorso del 2011, ma, in contrapposizione con quanto previsto dall'articolo 1 comma 88 lettera b), risultavano altresì avere ricorsi perenti o ricorsi con sentenze definitive;
   nonostante ciò, questi stessi sono riusciti a partecipare al corso di formazione e alla relativa prova finale, favoriti a giudizio degli interroganti da una negligente e poco trasparente gestione delle procedure da parte dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia, il quale ammetteva i candidati al corso, con riserva di accertamento dei requisiti e facendo salva la facoltà di escluderli in ogni momento della procedura (finanche dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro);
   pur se tale operazione era legittima, poiché «contenuta» nelle maglie larghe della legge, i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione avrebbero richiesto maggiore accuratezza dei controlli, ovvero la previsione di un obbligo per i candidati di un'autocertificazione riguardo al possesso dei requisiti richiesti prima dell'inizio del corso, ovvero di un'autodichiarazione di ricorso pendente;
   perciò molti degli esclusi dalla lista ufficiale, tra i quali vi erano anche ricorrenti del concorso 2004 e 2006 oltre che ricorrenti del 2011, hanno partecipato ugualmente al corso, con il beneplacito dell'ufficio scolastico regionale salvo poi, in corso d'opera, in data 18 agosto 2015, vedersi recapitare un decreto di espulsione (in numero totale pari a 36), riguardanti, in particolare, candidati in elenco del concorso 2006, dichiarato perento e dunque non in possesso dei requisiti previsti in forza del comma 88 lettera b) già citato;
   la «mala gestione» del concorso tenuto dall'ufficio scolastico poteva, altresì, ravvisarsi nell'emanazione del provvedimento finale prot. n. 11466 da parte della direzione generale, in data 6 agosto 2015, che conteneva l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione, che necessita di numerose rettifiche e integrazioni. Veniva emanato, infatti, un'ulteriore provvedimento del 21 agosto 2015, che sanciva che gli ammessi alla prova scritta non erano più 153, come in origine, ma 120 e i non ammessi erano in numero pari a 36, come suddetto;
   nonostante ciò, il giorno della prova scritta nell'istituto adibito a sede della prova, i candidati pronti a svolgere la prova d'esame erano 150. Alcuni di essi esibivano contestualmente un decreto cautelare da parte del TAR di Palermo di riammissione. Tutto questo avveniva in carenza di controlli da parte del presidente della commissione d'esame;
   bisogna menzionare, invero, un'altra impugnativa proposta dai presidi incaricati siciliani che avrebbero, in maniera diversa, titolo e giustificazione dopo anni di contratti di incarico di presidenza a una giusta e corretta sanatoria;
   in definitiva, il corso-concorso era stato indetto dalla direzione regionale della Sicilia per i ricorrenti che, non avendo superato il concorso ordinario del 2004 e del 2006, avevano presentato ricorso e avevano nel corso di questi anni conseguito delle sentenze favorevoli da parte della magistratura, che secondo gli interroganti ha operato con lentezza esasperante. In tali fattispecie, grazie anche alle inefficienze dell'ufficio scolastico regionale, si sono, in maniera a dir poco di dubbia legittimità, inseriti docenti che non avevano mai avuto alcun titolo alla partecipazione al corso, alla relativa prova scritta finale né tantomeno alla nomina di dirigente;
   la ratio della cosiddetta Buona Scuola era in senso deflattivo dei ricorsi pendenti nei confronti del Ministero per iniziare, con nuove procedure nazionali, l'espletamento del concorso per dirigente scolastico, cancellando le anomalie accadute in forza delle leggi regionali. Tale finalità non sembra attualmente essere stata rispettata –:
   se il Ministro intenda assumere iniziative nei confronti dell'ufficio scolastico della regione siciliana che ha gestito in maniera secondo gli interroganti inefficiente il corso-concorso per dirigenti scolastici, in contrasto con i princìpi di trasparenza, efficienza, nonché buon andamento della pubblica amministrazione;
   se il Ministero abbia tenuto in debita considerazione la posizione dei soggetti ricorrenti che hanno un contenzioso aperto riferito al concorso del 2011 ma che sono stati esclusi dalla previsione di cui al comma 88 lettera b) della legge n. 107 del 2015 e se intenda assumere iniziative o provvedimenti al riguardo. (5-06601)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06601

  L'interrogazione cui si risponde fa innanzitutto riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011.
  L'atto parlamentare ipotizza una presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al citato concorso i quali – pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali – non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, della medesima legge, ed i partecipanti ai diversi concorsi precedentemente banditi con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006.
  Al riguardo, si osserva che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della succitata legge n. 107 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.
  Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, al fine di soddisfare concrete esigenze di regolarizzare talune situazioni in cui si era verificato l'annullamento dell'intera procedura concorsuale ovvero la sussistenza di contenziosi risalenti da lungo tempo e non ancora conclusi.
  A tal proposito si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti politici ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente. Infatti, le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 107 del 2015 erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2014, quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso – concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Nello specifico, come anche rilevato dagli On.li interroganti, la previsione di cui al comma 88, lettera a), della citata legge n. 107 è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.
  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 i quali, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.
  La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.
  Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo.
  Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.
  A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006.
  Con riferimento all'altra questione relativa ad una presunta gestione inefficiente del corso-concorso per dirigenti scolastici nella regione Sicilia, in contrasto con i principi di trasparenza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha fornito i seguenti chiarimenti.
  In ossequio ai principi di trasparenza è stato compilato l'elenco degli ammessi alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sulla base dei dati relativi ai ricorsi pendenti risultanti al citato Ufficio, dandone regolare avviso di avvio della procedura anche con l'indicazione dei numeri telefonici dei funzionari competenti. Successivamente, l'USR ha provveduto a pubblicare l'elenco degli ammessi al corso specificando che coloro che non vi fossero inclusi e ritenessero di avere i prescritti requisiti, potevano produrre una apposita richiesta corredata da idonea documentazione. Con appositi avvisi l'USR ha, quindi, pubblicato sia la data di avvio del corso, con la specificazione della sede dove lo stesso si teneva, sia l'elenco definitivo degli ammessi al corso stesso.
  La rilevazione delle presenze al corso di formazione, sempre secondo quanto riferito dall'USR, «è avvenuta sempre in modo regolare» e i fogli frequenza «sono stati regolarmente ritirati dagli addetti alla rilevazione delle presenze» e conservati giornalmente in un armadio blindato presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
  Il citato Ufficio scolastico regionale ha rappresentato, inoltre, che tutti i soggetti inclusi nell'elenco dei vincitori hanno un ricorso giurisdizionale o al Presidente della Repubblica pendente nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010, e che molti di essi hanno prodotto certificazione delle varie cancellerie e, comunque, l'Ufficio ha accertato il possesso dei requisiti con tutti i mezzi di cui dispone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

nomina del personale

contratto