ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06462

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 543 del 20/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2021
GUALTIERI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2021
MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2021
SOVERINI SERSE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2021
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 20/07/2021
Stato iter:
21/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/07/2021
Resoconto BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 21/07/2021
Resoconto BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/07/2021

SVOLTO IL 21/07/2021

CONCLUSO IL 21/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06462
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Martedì 20 luglio 2021, seduta n. 543

   BENAMATI, BONOMO, GUALTIERI, GAVINO MANCA, SOVERINI e ZARDINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato istituito un sistema di controlli da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse) relativi agli incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica;

   i citati controlli sono finalizzati a verificare i presupposti per l'erogazione degli incentivi medesimi ovvero per il diniego e la decadenza degli stessi a fronte dell'insussistenza di tali presupposti;

   sebbene il quadro normativo in materia sia stato oggetto nel tempo di numerosi interventi, a partire dal 2017 con la legge n. 205, successivamente nel 2019 con la legge n. 128 e nel 2020 con il decreto-legge n. 76, finalizzati ad una progressiva mitigazione del regime sanzionatorio ed a una maggiore flessibilità dei poteri di controllo del Gestore, continua a permanere una applicazione dei controlli asimmetrica, poiché frequentemente, a fronte di irregolarità meramente formali, il Gse ha comminato sanzioni estremamente severe quali l'integrale decadenza dagli incentivi;

   tali sanzioni hanno determinato gravi danni agli operatori, nonostante sia lo stesso articolo 42 ad affermare il principio secondo il quale, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il Gse disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione;

   per porre rimedio a questa situazione, sarebbe necessario dare attuazione a quanto previsto al comma 5 del citato articolo 42, che rinvia al Ministero dello sviluppo economico (intendendosi, nell'attuale compagine governativa, competenza del Ministero della transizione ecologica) la disciplina organica delle regole e delle modalità con cui il Gse effettua i controlli sugli impianti che accedono agli incentivi e applica sanzioni in caso di violazioni, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità;

   tuttavia, nonostante l'urgenza e i ripetuti annunci, a tutt'oggi il Ministero della transizione ecologica non ha emanato il decreto attuativo del sistema dei controlli ai sensi della normativa vigente e, pertanto, il Gse continua ad applicare la sanzione massima –:

   quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
(5-06462)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-06462

  Il quadro normativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stato oggetto, nel tempo, di significativi interventi del legislatore volti a salvaguardare la produzione degli impianti che al momento dell'accertamento di una violazione percepiscono incentivi.
  In particolare tali interventi si sono tradotti:

   nella previsione di una decurtazione tariffaria da applicare per talune violazioni, in luogo della decadenza, e, successivamente, nella rimodulazione in melius delle percentuali di decurtazione;

   nella modifica della disciplina dei controlli - introducendo, tra i contenuti di detta disciplina, l'indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo;

   nella modifica del procedimento di controllo svolto dal GSE secondo cui, prima di disporre la decadenza, il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela previsti dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Tali modifiche legislative non possono tradursi in una eliminazione tout court della misura della decadenza dagli incentivi, a fronte dell'accertamento delle violazioni più gravi e non meramente formali.
  Riguardo alla tempistica di adozione del nuovo decreto ministeriale in sostituzione del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, si fa presente che alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia, è stata svolta un'approfondita istruttoria tradottasi nel 2018 nella predisposizione di uno schema di nuovo decreto ministeriale, aggiornato nel 2019 a seguito degli ulteriori interventi di cui occorreva tenere conto.
  Con questo schema di decreto, è stata rivisitata la disciplina attuativa, perseguendo l'obiettivo del contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo, idoneo a garantire il rispetto dei princìpi di tutela del legittimo affidamento e l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al predetto Gestore.
  Pertanto, in estrema sintesi, gli obiettivi salienti del nuovo decreto controlli sono quelli di:

   aggiornare, rispetto al precedente decreto, l'elenco delle «violazioni rilevanti, che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l'incentivo o a rigetto dell'istanza»;

   definire un nuovo elenco di «violazioni che danno luogo a decurtazione» dell'incentivo, con indicazione per ciascuna della percentuale di decurtazione; del pari, si precisa che l'elenco delle violazioni ivi indicate deve intendersi come tassativo, benché suscettibile di modifica;

   limitare il ricorso ai provvedimenti di decurtazione degli incentivi ai soli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi, al fine di assicurare la salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili.

  L'adozione del nuovo decreto controlli ha subìto una sostanziale battuta d'arresto in considerazione dell'intervento di cui al decreto-legge cosiddetto «Semplificazioni» n. 76/2020, che ha modificato portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.
  Allo stato, il Ministero ribadisce di essere impegnato a concludere al più presto la valutazione del testo del nuovo decreto ministeriale controlli, con l'indicazione delle violazioni cui applicare le corrispondenti decurtazioni percentuali della tariffa spettante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione d'energia

rendimento energetico

energia rinnovabile