Legislatura: 17Seduta di annuncio: 477 del 08/09/2015
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015 GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015 VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/09/2015
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015 Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 22/10/2015 Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2015
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/10/2015
DISCUSSIONE IL 22/10/2015
SVOLTO IL 22/10/2015
CONCLUSO IL 22/10/2015
MARZANA, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, VACCA, D'UVA, BRESCIA e CHIMIENTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la «riforma Gelmini» ha promosso il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;
in data 15 marzo 2010 è stato emesso il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 che all'articolo 5, comma 1, lettera b) determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali;
in pari data (15 marzo 2010), è stato emesso il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 che all'articolo 5, comma 1, lettera b) determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici;
nello specifico i due regolamenti del 15 marzo 2010 all'articolo 1 recano entrambi la seguente disposizione gemella, modificata ovviamente per quanto concerne il monte ore totale:
per gli istituti tecnici, l'articolo 1, comma 4 prevede: «A partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti fino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondete a 32 ore settimanali»;
per gli istituti professionali, articolo 1, comma 3 «Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare per l'a.s. 2010/2011 sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali»;
dopo, con il decreto interministeriale n. 61 del 26 luglio 2010, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle sono state individuate le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici (rimodulazione dell'orario delle lezioni nelle classi, seconde, terze e quarte degli istituti tecnici) e con il decreto interministeriale n. 62 del 26 luglio 2010, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle sono state individuate le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali (rimodulazione dell'orario delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti professionali);
successivamente con i decreti interministeriali n. 95 e 96 del 25 novembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali suddetti;
è chiaro che in virtù dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali è stata introdotta una modificazione dei curricula scolastici per gli anni scolastici successivi al primo, modificando il patto formativo sottoscritto con la scuola al momento dell'iscrizione;
nella sostanza, i «decreti della Gelmini» hanno inciso sulle materie caratterizzanti i corsi, determinando ad avviso degli interroganti una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con il decreto legislativo n. 226 del 2005, in assenza di chiari criteri in base ai quali la riduzione è effettuata con l'allegazione del mero dato numerico percentuale del taglio. Il tutto con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico dei docenti e di garanzie formative per gli studenti;
sulla riduzione dell'orario complessivo introdotta dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e 88, nonché dai successivi decreti interministeriali citati, si è espresso in prima battuta il Consiglio di Stato che con sentenza n. 4535 del 29 luglio 2011 ha evidenziato la irragionevolezza della riduzione dell'orario complessivo attuata su discipline relative a classi di concorso dotate di un monte orario annuale di una certa consistenza, anziché su quelle dotate di orario annuale già molto contenuto;
la questione è così evidente che il Tar Lazio, con la sentenza n. 3527/2013 dell'8 aprile 2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 37, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera b) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito; il decreto interministeriale n. 61 del 2010 nella parte in cui, nelle premesse, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici; il decreto interministeriale n. 62/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali; i decreti interministeriali nn. 95 e 96 del 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali predetti;
nella sentenza su citata, inoltre, si legge: «Già ictu oculi si può notare che le due disposizioni regolamentari più che recare norme per la “ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari” portano sic et simpliciter il taglio degli orari», evidenziando come la riduzione oraria non è funzionale ad alcuna opera o criterio di razionalizzazione, bensì fine a se stessa. Il giudice amministrativo, in maniera conforme al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, rileva che l'attività del Ministero, in realtà, mal celi un mero fine di contenimento della spesa. Si può parlare, quindi, non di razionalizzazione dei piani di studio, come sancito dall'articolo 1 comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ma di mera riduzione dell'orario;
vi è di più: il giudice rileva l'assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti su citati, che rende gli stessi non più soltanto discrezionali ma arbitrari e, quindi, annullabili. Tale omissione testimonia come l'unica ragione dell'agire dell'amministrazione è stata quella relativa al contenimento della spesa;
eppure, dal momento del deposito della sentenza di annullamento del Tar, in data 8 aprile 2013, decorsi, quindi, inutilmente, ben due anni, il Miur non ha dato esecuzione al pronunciamento, dimostrando, secondo gli interroganti, di non tenere in debito conto un tema di rilevanza nazionale poiché la riduzione dell'orario incide direttamente sulla formazione e sullo sviluppo della formazione diretta a consentire l'inserimento nella filiera tecnologica o in quella produttiva per tutti i frequentanti gli istituti in questione;
per tale motivo, adito dagli stessi ricorrenti, il Tar Lazio, Sez. III bis, in qualità di giudice dell'ottemperanza, ha emesso la sentenza n. 6438/2015, resa il 29 gennaio 2015 ma depositata il 5 maggio 2015, con cui ordina al Miur di dare completa esecuzione alla pronuncia n. 3527/2013, come su citata, entro il termine di trenta giorni (decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della stessa sentenza). Altresì, nell'ipotesi di inesecuzione, il giudice ha nominato il prefetto di Roma (o funzionario da lui indicato come sostituto) quale commissario ad acta, che Provvederà all'esecuzione entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta della parte;
dato l'annullamento dei provvedimenti suddetti, tutti gli atti che ne derivano sono presuntamente viziati: dall'8 aprile 2013 tutti i trasferimenti di personale che l'amministrazione ha effettuato a seguito delle riduzioni orarie sono da considerare illegittimi, anche i diplomi rilasciati agli studenti in questo stesso periodo non possono essere considerati equipollenti a quelli emessi ante-riforma e risultano, anch'essi, analogamente viziati –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se sia stata intrapresa l'attività amministrativa tesa a dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 disposta dal Tar Lazio, Sez. III bis;
il Governo sia a conoscenza della nomina a commissario ad acta del Prefetto di Roma e se sia a conoscenza di un'attività intrapresa dallo stesso al fine di ottemperare alla medesima sentenza sopra citata;
come il Ministro intenda valorizzare e rilanciare i percorsi di istruzione tecnica e professionale che costituiscono un segmento fondamentale nella formazione didattica degli studenti che scelgono di iscriversi negli istituti tecnici e professionali. (5-06292)
Gli Onorevoli interroganti, in merito alla tematica del riordino degli istituti tecnici e professionali, chiedono al Ministro se sia stata intrapresa l'attività tesa a dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 disposta dal TAR del Lazio, Sez. III bis.
Domandano, altresì, come il Ministro intenda valorizzare e rilanciare i percorsi di istruzione tecnica e professionale.
Al fine di inquadrare correttamente la problematica, corre l'obbligo fare una breve premessa. I due Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010, disciplinanti rispettivamente i nuovi ordinamenti degli istituti professionali e degli istituti tecnici, sono entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011 per le sole classi prime, per poi estendere la propria efficacia negli anni successivi, fino a trovare completa attuazione nell'anno scolastico 2014/2015, per tutte le classi, dalla prima alla quinta.
Nel periodo transitorio (anni scolastici dal 2010/2011 al 2013/2014) per le classi alle quali non era applicabile il nuovo ordinamento (quindi le classi seconde e terze per gli istituti professionali e le classi seconde, terze e quarte per gli istituti tecnici, osservanti i vecchi ordinamenti), i due provvedimenti hanno disposto rispettivamente la riduzione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1122/1056 ore, corrispondenti a 34/32 ore settimanali, per gli istituti professionali (articolo 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010) ed a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per gli istituti tecnici (articolo 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010).
A regime, i due provvedimenti hanno previsto, per tutte le classi dei nuovi ordinamenti, la determinazione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
La sentenza del TAR del Lazio n. 3527/2013, richiamata negli atti di sindacato ispettivo in discussione, ha annullato i decreti ministeriali numeri 61 e 62 del 2010 e i successivi decreti di conferma numeri 95 e 96, sempre del 2010, i quali, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 (per gli istituti professionali) e dell'articolo 1, comma 4 (per gli istituti tecnici) dei due decreti del Presidente della Repubblica in esame, hanno individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici, per le residue classi dei vecchi ordinamenti.
Detta sentenza, ha annullato, inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera b) dei due citati Regolamenti, in quanto determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo annuale delle lezioni per entrambe le tipologie di istituto.
Con successiva sentenza n. 6438/2015 il TAR del Lazio, in sede di giudizio di ottemperanza, ha osservato che, sia nei decreti interministeriali impugnati, sia nei due Regolamenti, non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari annuali delle lezioni rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici.
Il giudice amministrativo ha ordinato, quindi, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ottemperare alla citata sentenza del 2013, dettando, tra i principi generali, quello dell'integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario, indicando, a titolo esemplificativo, il contenuto dei suddetti criteri.
Il TAR del Lazio ha disposto, inoltre, nell'ipotesi di inesecuzione, la nomina del Prefetto di Roma o di un funzionario da lui incaricato, quale suo sostituto in qualità di Commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione a richiesta della parte.
Posto ciò, per rispondere a quanto chiesto dagli Onorevoli interroganti, si informa che il Prefetto di Roma, con proprio decreto – n. 210040 del 28 luglio 2015 – ha nominato, quale Commissario ad acta, il Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dottoressa Carmela Palumbo).
Il Commissario ad acta, considerato che i due originari regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali sono stati emanati a seguito dell’iter procedurale previsto per i regolamenti di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), ha proceduto all'esecuzione della sentenza di ottemperanza mediante il rispetto del suddetto iter procedurale e, procedendo, quindi alla definizione di altrettanti schemi di Regolamento.
Pertanto, il Commissario ad acta ha trasmesso tali schemi al Prefetto di Roma, all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio legislativo del MIUR con nota prot. 7442 del 31 luglio 2015, al fine di avviare il relativo iter formale di adozione.
Dal canto suo, con nota n. 3770 del 3 settembre scorso, l'Ufficio legislativo del MIUR ha inoltrato al MEF gli schemi di Regolamento ai fini dell'acquisizione del necessario concerto.
Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400, l’iter formale richiede la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'emanazione dei due decreti del Presidente della Repubblica e della conclusiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In merito, inoltre, al quesito sulla valorizzazione e rilancio dei percorsi di istruzione tecnica e professionale, si specifica che – con decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 334 del 27 aprile 2015 – è stato costituito il «Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali» con il compito di definire, con l'assistenza tecnica dell'INVALSI, dell'INDIRE, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), un complessivo sistema di monitoraggio riferito alle innovazioni ordinamentali, organizzative, didattiche e metodologiche dei percorsi degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 87 e 88 del 2010.
Secondo quanto specificato nel decreto direttoriale, il Comitato curerà, altresì, la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati per fornire all'Amministrazione contributi e indicazioni per eventuali aggiornamenti e revisioni dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):istruzione professionale
soppressione di posti di lavoro
istruzione tecnica