ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05991

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 506 del 12/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 12/05/2021
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 12/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 12/05/2021
Stato iter:
13/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2021
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 13/05/2021
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2021

SVOLTO IL 13/05/2021

CONCLUSO IL 13/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05991
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Mercoledì 12 maggio 2021, seduta n. 506

   ROTTA, PEZZOPANE e ZARDINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la società Rottami Metalli Italia ha presentato richiesta di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico alla regione Veneto per realizzare nel territorio del Comune di Sorgà una maxi discarica di car fluff in una zona la cui economia si basa su colture d'eccellenza, quali il riso Vialone Nano, il radicchio, le pesche, i kiwi e le mele;

   il car fluff rappresenta la frazione principale dei residui dell'auto avviata a smaltimento e costituisce uno tra i maggiori problemi dell'intera filiera costituendo fino al 20 per cento del peso di un veicolo;

   la gestione dei veicoli fuori uso è regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 2000/53/CE, di recente modificata dalla Direttiva dell'Unione europea 2018/849, che ha il duplice obiettivo di gestire i rifiuti dei veicoli giunti al termine del ciclo di vita e promuoverne il riuso, il riciclo e altre forme di recupero;

   con circolare ministeriale del 29 marzo 2018, si è stabilito la cessazione della qualifica di rifiuto del car fluff (Cer 191004), ammettendo il suo utilizzo come combustibile solido secondario (Css) in quanto rifiuto speciale non pericoloso ed escludendo solo i codici Cer 191001 e 191002;

   tuttavia emerge (Italia del Riciclo 2020) che le carenze strutturali della filiera nel tempo non sono state superate; decisamente lontano è il target del 95 per cento per il recupero totale, a causa dell'assenza di forme di recupero energetico e (dati 2018) si evince che viene smaltito in discarica l'87 per cento, avviato al riciclo il 12 per cento e solo poco più dell'1 per cento è destinato al recupero energetico;

   al riguardo è fondamentale l'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'elaborazione da parte della regione Veneto di un nuovo piano regionale dei rifiuti evitando la concessione di autorizzazioni per ulteriori progetti relativi all'ampliamento di discariche, all'autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, ovvero di ampliamenti o riattivazioni degli stessi, in attesa che il suddetto programma definisca le macroaree per la razionalizzazione degli impianti sulla cui base individuare i flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare –:

   quanti siano oggi gli impianti che utilizzano il car fluff e se il Ministro intenda assumere iniziative, anche normative per evitare la realizzazione di discariche, in particolare come quella di cui in premessa, in coerenza con gli obiettivi di recupero totale dei veicoli a fine vita, anche nell'ottica dell'abbandono progressivo del conferimento in discarica e della tecnica dell'incenerimento, a vantaggio di soluzioni che possano promuoverne ulteriormente il riciclo.
(5-05991)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05991

  Le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti sul car fluff sono da ricondurre alla disciplina sui veicoli fuori uso. La materia è normata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 209 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/53/CE.
  Il decreto prevede che i veicoli fuori uso siano sottoposti ad operazioni di trattamento, tra cui quelle relative ad attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati.
  Il citato decreto legislativo n. 209 del 2003 prevede, inoltre, il raggiungimento di una percentuale di reimpiego e riciclaggio pari almeno all'85 per cento del peso medio del veicolo, e di una percentuale di reimpiego e recupero pari almeno all'95 per cento del peso medio del veicolo stesso.
  Nel 2018, il risultato conseguito per il reimpiego e riciclaggio è stato pari all'82,6 per cento e dunque al di sotto dell'obiettivo dell'85 per cento fissato dalla direttiva, ma comunque superiore alla percentuale del 12 per cento indicata dagli interroganti.
  Maggiore preoccupazione ha destato il risultato dell'82,6 per cento conseguito per il reimpiego ed il recupero che è stato di oltre 10 punti percentuali inferiore rispetto alla all'obiettivo del 95 per cento fissato dalla direttiva.
  Una delle ragioni che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi comunitari è da attribuirsi alla rete impiantistica che, seppure sufficiente a coprire le esigenze di raccolta dei veicoli fuori uso, non raggiunge adeguati livelli qualitativi di trattamento tali da consentire la massimizzazione del recupero e del riciclaggio.
  Per quanto concerne le iniziative sostenute dal Ministero anche per il recupero del car fluff si evidenzia l'emanazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 che contiene le norme tecniche per la produzione e l'utilizzo dei combustibili solidi secondari che cessano la qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati alla stregua di un comune combustibile.
  Tale norma costituisce il primo decreto sull'«End of Waste» emesso dallo Stato italiano per stabilire la cessazione della qualifica di un rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006.
  Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla possibilità di poter impiegare anche il car fluff tra le matrici in ingresso agli impianti di preparazione del CSS-combustibile, e implementarne così il recupero, il Ministero ha predisposto la circolare del 29 marzo 2018.
  Allo stato attuale, considerata la carenza di impianti destinati al riciclaggio del car rispetto al recupero energetico, la discarica ed il trasferimento fuori del territorio italiano per l'utilizzo come combustibile sono le uniche alternative possibili per il destino di questa tipologia di rifiuto.
  Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, però, anche per il car fluff vale il principio della massimizzazione del riciclaggio e del recupero dei materiali e di componenti, e, ove non fosse possibile il recupero di materia, il recupero energetico consentirebbe di migliorare significativamente le prestazioni di recupero e riciclo in questa filiera.
  Secondo ENEA, ad oggi sono disponibili tecnologie e know-how per sviluppare processi di riciclo chimico del car-fluff come la pirolisi per la produzione di combustibili alternativi o tecnologie per aumentare il valore delle plastiche presenti negli autoveicoli a fine vita grazie al riciclo in prodotti ad elevato valore aggiunto.
  Anche il recupero energetico del car fluff, come ultima opzione nella gerarchia dei rifiuti, consentirebbe di migliorare significativamente le prestazioni di recupero e riciclo ormai ferme da 10 anni al 82-83 per cento del peso medio per veicolo trattato.