Legislatura: 18Seduta di annuncio: 504 del 10/05/2021
Primo firmatario: SURIANO SIMONA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 30/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma APRILE NADIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 29/04/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/04/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/05/2021
SURIANO e APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 16, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, introduce un regime fiscale speciale per i lavoratori rimpatriati, corrispondente ad un'imponibilità del 30 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia;
il comma 1 del citato articolo 16, nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione, specifica che, oltre al trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è necessario che: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
sempre in relazione al suddetto articolo, il comma 3-bis prevede un'estensione della detassazione per ulteriori 5 anni, in presenza di condizioni che indichino un radicamento nel territorio dello Stato, quali la presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidamento preadottivo, oppure l'acquisto della proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale;
il comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, definisce l'ambito temporale di applicazione del regime agevolato a partire dal periodo di imposta 2019, per i soggetti che trasferiscano la residenza in Italia dal 30 aprile 2019;
come chiarito dalla circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E, il suddetto articolo va letto in modo tale da essere applicato ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019, mentre per coloro i quali hanno trasferito la residenza successivamente si applicherà a partire dal periodo di imposta 2020;
lo stesso articolo 5, al comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020, prevede inoltre la possibilità di applicare l'estensione di 5 anni al periodo di imposta 2019 anche per i soggetti che non rientrano fra quelli indicati al sopra citato comma 2, i quali abbiano già trasferito la residenza prima dell'anno 2020, a condizione che siano stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
tali criteri conducono ad una discriminazione a sfavore dei cittadini italiani residenti in Paesi extra Unione europea in quanto è richiesto ai soli cittadini italiani di soddisfare una condizione ulteriore: l'iscrizione all'Aire;
vi è una palese discriminazione anche tra i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza fra il 30 aprile 2019 ed il 2 luglio 2019 e coloro che l'abbiano trasferita fra il 3 luglio 2019 ed il 31 dicembre 2019;
l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, al comma 5-ter prevede che i cittadini italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 possano accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;
ai sensi del medesimo articolo 16, comma 5-ter «I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda mettere in atto per eliminare le disparità di trattamento degli italiani residenti all'estero che sono rimpatriati e di quelli che intendano rimpatriare.
(5-05966)