Legislatura: 18Seduta di annuncio: 504 del 10/05/2021
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 10/05/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 12/05/2021 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 12/05/2021 Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/05/2021
DISCUSSIONE IL 12/05/2021
SVOLTO IL 12/05/2021
CONCLUSO IL 12/05/2021
PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con riguardo agli elementi forniti in risposta all'interrogazione n. 5-05717, si evidenziano perplessità per quanto concerne gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali;
il paragrafo 2.5 della richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate (AdE) è riferito ad associazioni di promozione sociale, la cui nuova normativa, decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione nel mondo sportivo dilettantistico, come esplicato della circolare AdE 18E del 1° agosto 2018;
nelle istruzioni dell'Ade per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare, nel caso delle società di capitali, il fatturato di riferimento viene individuato nel rigo RS 107 (colonna 2); in tale rigo, le istruzioni al Modello unico 2020 prevedono che vada indicato il valore dei ricavi, intendendo per ricavi: «i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa», includendo quelli istituzionali. Parrebbe contraddittorio che per determinare l'aliquota si debba far riferimento a tutti i ricavi, mentre per il contributo bisognerebbe «fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES»;
in base alla risposta, dal calcolo sarebbero esclusi anche i proventi da raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali, irrilevanti ai fini Ires ma che invece rilevano per fatturazione/corrispettivi e conseguentemente, sulla base delle sopra riportate istruzioni, andrebbero rilevati;
le argomentazioni a supporto della risposta sembrerebbero contrastare con quanto contenuto nelle citate istruzioni dell'Agenzia delle entrate, secondo cui ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi «per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (...) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA». Dunque, sia le società sia le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero considerare utili ai fini del calcolo anche i ricavi da entrate istituzionali non rilevanti ai fini Iva –:
se intenda chiarire le contraddizioni di cui in premessa, indicando quali criteri debbano essere applicati per il riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.
(5-05961)
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, chiede chiarimenti in merito ai criteri applicati per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni), alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare l'Onorevole interrogante, con riguardo agli elementi forniti in risposta all'interrogazione 5-05717, segnala le seguenti perplessità per quanto concerne gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali:
1) «il paragrafo 2.5 della richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate (AdE) è riferito ad associazioni di promozione sociale, la cui nuova normativa, decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione nel mondo sportivo dilettantistico, come esplicato della circolare AdE 18/E del 1° agosto 2018»;
2) «nelle Istruzioni dell'AdE per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare, nel caso delle società di capitali, il fatturato di riferimento viene individuato nel rigo RS 107 (colonna 2); in tale rigo, le istruzioni al Modello Unico 2020 prevedono che vada indicato il valore dei ricavi, intendendo per ricavi: “i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o scambio è direna l'attività d'impresa”, includendo quelli istituzionali. Parrebbe contraddittorio che per determinare l'aliquota si debba far riferimento a tutti i ricavi mentre per il contributo bisognerebbe “fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES”»;
3) «in base alla risposta, dal calcolo sarebbero esclusi anche i proventi da raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali, irrilevanti ai fini IRES ma che invece rilevano per fatturazione/corrispettivi e conseguentemente, sulla base delle sopra riportate istruzioni, andrebbero rilevati»;
4) «le argomentazioni a supporto della risposta sembrerebbero contrastare con quanto contenuto nelle citate istruzioni dell'AdE, secondo cui ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi “per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (...) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”. Dunque, sia le società sia le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero considerare utili ai fini del calcolo anche i ricavi da entrate istituzionali non rilevanti ai fini IVA».
Chiede pertanto di chiarire le contraddizioni evidenziate indicando quali criteri debbano essere applicati per il riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
In merito al punto 1) si rappresenta che il richiamo, anche ai fini del calcolo del contributo al fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni, ai chiarimenti forniti con circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, par. 2.5, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio) costituisce un criterio generale valido per tutti i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES (quali, a titolo esemplificativo, le attività decommercializzate di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999).
Con riguardo al rilievo di cui al punto 2) si precisa che il dato cui fare riferimento ai fini del contributo a fondo perduto è quello dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Per i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES, a tali ricavi vanno sottratti i ricavi «decommercializzati» ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento al rilievo di cui al punto 3) si rinvia a quanto rappresentato in relazione al punto 2) in merito al computo dei soli ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento, infine, ai rilievi di cui al punto 4) si rappresenta che nelle istruzioni al modello per l'istanza al CFP di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni è precisato che «per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA». Tali chiarimenti attengono, in sostanza, a fattispecie estranee a quella rappresentata dall'interrogante.