Legislatura: 18Seduta di annuncio: 464 del 08/03/2021
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 04/03/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2021
FRAGOMELI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
il regolamento europeo 2021/267 stabilisce, per tutti gli Stati membri ed in mancanza di opt-out, il posticipo di 10 mesi per le revisioni dei veicoli (con Ptt fino a 3,5t sia oltre le 3,5t) in regolare scadenza nel periodo compreso tra settembre 2020 e giugno 2021;
la prima ondata pandemica ha dimostrato che i centri di revisione italiani hanno saputo gestire correttamente la crisi, implementando misure efficaci sia per la protezione dei clienti che del personale addetto; attualmente non vi è evidenza di situazioni rischiose per l'esecuzione dei controlli tecnici sui veicoli sotto le 3,5t;
gli effetti negativi del posticipo previsto sono valutabili su 3 macro aree:
1) aumento dei rischi in termini di sicurezza stradale: in Italia è presente un'anzianità del parco circolante tra le più alte in Europa. Le ultime stime ipotizzano il posticipo della revisione per più di 6 milioni di veicoli fino a 3,5t, di cui il 73 per cento (circa 4,4 milioni) con un'anzianità di oltre 10 anni e il 63 per cento (circa 3,8 milioni) catalogate Euro 4 o precedente;
2) insostenibilità economica con prolungata perdita di fatturato sia per i centri di revisione che per gli operatori del settore dell'autoriparazione che lavorano sull'indotto. È stimata una perdita di 325 milioni di euro per i centri di revisione (con nuova tariffa ex legge di bilancio 2020) e di 870 milioni di euro per le attività di riparazione, considerando un indotto medio di 145 euro per veicolo revisionato (stima Autopromotec);
3) impatto economico per lo Stato: considerato che parte del costo finale delle revisioni e delle riparazioni ritorna allo Stato sotto forma di Iva, diritti e commissioni, anch'esso ne avrebbe un danno economico nell'esercizio 2021 stimabile in 330 milioni di euro in totale non percepiti, di cui 143 direttamente dalle revisioni. Da considerare, inoltre, i costi sociali della prevedibile maggiore incidentalità e gli eventuali costi in termini di «ristori» e ammortizzatori sociali nel caso di ripercussioni sugli organici dei dipendenti dei centri di revisione; il posticipo previsto avrà conseguenze anche negli anni successivi al 2021 e con ciclicità biennale: dal momento che le revisioni future sarebbero effettuate secondo tempistiche ordinarie, a partire dal momento effettivo della revisione precedente, si verrebbe a modificare la struttura stessa del mercato con una domanda quasi assente per circa metà anno di tutti gli anni dispari a venire; implementare un'ulteriore proroga delle revisioni avrebbe un impatto superiore rispetto a quelle già approvate nel 2020 per i seguenti elementi differenzianti:
a) maggiore posticipo (10 mesi di proroga rispetto ai 7 mesi del 2020);
b) maggiore finestra temporale di applicazione, 10 mesi (da settembre 2020 a giugno 2021) rispetto ai 5 mesi del 2020 (da aprile 2020 ad agosto 2020);
c) maggiore facilità di recepimento da parte del pubblico perché non sovrapposta ad altre proroghe come avvenuto invece nel 2020; in occasione del precedente Regolamento europeo del 2020, ben 24 Stati dell'Unione europea su 27 si avvalsero della facoltà di opt-out e non implementarono la proroga;
attualmente, risulta che la maggioranza degli Stati membri si stia già attivando per richiedere nuovamente l'opt-out e non applicare il posticipo; questo lascerebbe l'Italia tra i pochissimi Stati a rimandare le revisioni di 10 mesi –:
se il Governo non intenda fare ulteriori valutazioni in merito alla facoltà di derogare all'applicazione del regolamento (UE) 2021/267, almeno per i veicoli fino a 3,5t, come previsto dal regolamento stesso, all'articolo 5, il quale specifica come ogni Stato possa «decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2», previa comunicazione alla Commissione.
(5-05446)