ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05443

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 464 del 08/03/2021
Trasformazioni
Trasformato il 27/04/2021 in 4/09102
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/03/2021
Stato iter:
27/04/2021
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2021

TRASFORMA IL 27/04/2021

TRASFORMATO IL 27/04/2021

CONCLUSO IL 27/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05443
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Lunedì 8 marzo 2021, seduta n. 464

   QUARTAPELLE PROCOPIO e GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il congedo previsto a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti in caso di quarantena scolastica, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, è disciplinato attualmente dall'articolo 21- bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (che ha abrogato il decreto-legge n. 111 del 2020), di conversione dello stesso decreto-legge n. 104 del 2020, così come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il congedo previsto per la sospensione dell'attività didattica in presenza è disciplinato dal medesimo articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

   secondo il citato articolo 21-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come è stato successivamente chiarito anche dalla circolare dell'Inps n. 132 del 20 novembre 2020, i congedi parentali di cui sopra sono fruibili fino al 31 dicembre 2020;

   la legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto congedi straordinari previsti a favore dei genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate in zone rosse individuate nelle ordinanze del Ministro della salute e in favore dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione didattica in presenza o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. In ogni caso, tali congedi straordinari non sarebbero fruibili qualora il genitore avesse la possibilità di svolgere l'attività professionale in modalità agile;

   il bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto «Cura Italia»), così come modificati dall'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «decreto Rilancio»), riguardano solo il periodo che va dal 5 marzo al 31 agosto 2020;

   l'emergenza pandemica è ancora in corso e che la rapida diffusione di nuove varianti del virus COVID-19 ha richiesto l'adozione di misure più stringenti per la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia e le elementari. Inoltre, la sospensione scolastica potrà essere disposta anche dai presidenti di regione se ricorrono determinate condizioni ed è in rapido aumento il numero degli istituti scolastici chiusi. In tali circostanze, è evidente che maggiori restrizioni riguardanti la chiusura delle scuole necessitano di essere bilanciate da concreti sostegni per i genitori lavoratori che, in mancanza di tali supporti, sono costretti a sacrificare entrambe vita lavorativa e familiare. Questa situazione, che grava principalmente sulle madri, aggrava ulteriormente la condizione delle donne italiane già trattate con enormi disparità nel contesto lavorativo –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative mirate a prevedere bonus per i servizi di baby-sitting e congedi parentali indennizzati in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e in caso di quarantena scolastica dei figli che possano essere fruiti attraverso un meccanismo automatico nelle due summenzionate circostanze, dai genitori lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi di figli frequentanti scuole di ogni grado e ordine e a prescindere dal livello di rischio e gravità in cui versa la zona in cui la scuola è situata e dalla possibilità da parte del genitore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.
(5-05443)