ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 432 del 25/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 25/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2020
Stato iter:
26/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/11/2020
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2020
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2020

SVOLTO IL 26/11/2020

CONCLUSO IL 26/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05082
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, il cosiddetto «Decreto Crescita» ha introdotto la cosiddetta società d'investimento semplice (Sis) come veicolo efficace per l'investimento in startup e piccole e medie imprese innovative, nonché come strumento per la gestione del risparmio nel medio/lungo periodo;

   formalmente la «società di investimento semplice» rappresenta un veicolo societario, costituito in forma di «società di investimento a capitale fisso» («Sicaf») e autorizzato dalla Banca d'Italia, che consente di raccogliere e gestire capitali presso investitori istituzionali e privati: si tratta de facto di un «mini» fondo di investimento specializzato;

   per molti anni la normativa di cui al testo unico della finanza ha rappresentato una barriera all'ingresso per la nascita di nuovi gestori o di nuovi fondi d'investimento. Questo in considerazione principalmente dei costi legati alla costituzione di una di una società di gestione del risparmio (Sgr) o di una Sicaf che hanno, sino ad oggi, scoraggiato le iniziative di minori dimensioni. Lo strumento della Sis, invece, consente ai gestori attivi nel venture capital di disporre di un veicolo più flessibile che beneficia di una minore complessità normativa e regolamentare sia in fase di costituzione che nel corso dell'operatività giornaliera;

   la raccolta nel settore del venture capital, importante fonte di capitale di rischio per le start-up, in Italia rimane molto contenuta e ben inferiore a quella di altri Paesi europei;

   il patrimonio netto della Sis non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le società per azioni di 50.000 euro;

   considerati i costi fissi minimi per la gestione di un fondo di investimento e il livello delle commissioni nel mercato del risparmio gestito, i limiti in termini di patrimonio netto costituiscono un ostacolo alla redditività e all'operatività –:

   se, di fronte alla crisi economica in atto e al forte aumento dei depositi bancari, non si ritenga opportuno adottare iniziative per un potenziamento di strumenti di canalizzazione del risparmio privato verso l'economia reale come le società di investimento semplice, innalzando il limite patrimoniale da 25 milioni a 50 milioni di euro.
(5-05082)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05082

  In relazione al QT in riferimento, inerente alle Società di investimento semplice, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Come noto, l'introduzione nel nostro ordinamento delle Società di Investimento Semplice (SIS) risponde all'esigenza di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital.
  Esse, infatti, si inseriscono tra gli interventi del legislatore volti ad attrarre sempre di più il mondo del private capital verso il tessuto delle piccole e medie imprese e di quelle in fase di crescita.
  Nello specifico, la struttura della SiS è quella tipica di un fondo di investimento alternativo (cosiddetto FIA) costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (cosiddetto Sicaf), che gestisce direttamente ed investe il patrimonio raccolto in PMI non quotate, non facendo ricorso alla leva finanziaria, il tutto disponendo di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro) ed un patrimonio netto non eccedente la soglia di 25 milioni di euro.
  Trattasi, dunque, di un OICR – organismo di investimento collettivo del risparmio – «sotto-soglia» di tipo chiuso, caratterizzato da una minor complessità operativa, garantita, tra l'altro, anche dalla previsione del richiamato limite di patrimonio netto (che è anche limite di investimento), in ragione della quale la SiS beneficia di un particolare regime di esenzione rispetto alla ordinaria disciplina regolamentare vigente ed applicabile alle Sicaf autorizzate in Italia ai sensi del TUF.
  Nello specifico:

   il Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria (TUF), come novellato in seguito all'introduzione della figura della SiS, prevede la disapplicazione, per tale gestore, delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob rivolte ai gestori di OICR;

   il set regolamentare cui le SIS sono chiamate a conformarsi risulta sensibilmente più snello rispetto a quanto ordinariamente previsto per i gestori di OICR alternativi, sia «ordinari» (cioè soggetti ad autorizzazione «piena»), sia sotto-soglia (ossia soggetti a deroghe rispetto ai gestori ordinari, in ragione delle ridotte dimensioni dei portafogli gestiti dai medesimi, che non superano la soglia di 100 milioni di euro);

   il suddetto notevole snellimento della disciplina applicabile alle SIS – anche rispetto alla figura semplificata dei gestori sotto-soglia – risulta, in particolare, giustificato dalle esigue dimensioni della raccolta (come detto, patrimonio massimo pari a 25 milioni di euro). Al riguardo, la Relazione Illustrativa all'articolo 27 del Decreto Crescita rappresenta che «in considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF».

  In altri termini, prevedendosi tale limite patrimoniale e, quindi, di investimento, si è voluto prevedere che tali gestori sotto-soglia, almeno inizialmente, mantenessero dimensioni e meccanismi operatività di investimento tali da garantire il mantenimento di quella flessibilità organizzativa e snellezza operativa necessari al miglior perseguimento del loro oggetto sociale tipico.
  Parimenti, qualora si fosse optato per un limite patrimoniale più elevato, sarebbe stato necessario prevedere una differente e più onerosa disciplina circa l'organizzazione e le funzioni interne, deviando dall'intento per il quale il nuovo veicolo è stato concepito.
  Ciò premesso e considerato, fermo il costante impegno del Governo a prevedere misure che consentano una più agevole e diversificata raccolta di capitali in particolare a favore delle piccole e medie imprese, non è escluso in futuro, una volta avuti dati circa la raccolta ed i risultati conseguiti su un arco temporale significativo, di prevedere modifiche alla disciplina in materia, laddove le stesse possano risultare effettivamente idonee a consentire una maggiore e più efficace capitalizzazione delle PMI.