Legislatura: 17Seduta di annuncio: 308 del 13/10/2014
Primo firmatario: ROSSOMANDO ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/10/2014
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/10/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/10/2014
ROSSOMANDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la Corte Costituzionale, con la sentenza 278/2013, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (...), nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre — che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (...) su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»;
la pronuncia della Consulta non ha censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo, precisando che nel dar corso alle domande di accesso alle origini presentate dagli adottati non riconosciuti alla nascita, si dovrà comunque rispettare scrupolosamente la riservatezza della persona, laddove ha specificato che «sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi è detto»;
a seguito della sentenza n. 278/2013 e considerata la necessità evidenziata di un intervento del legislatore (per costruire un impianto normativo adeguato a conciliare le istanze presentate dagli adottati, mantenendo tuttavia inviolato il diritto della donna all'anonimato), sono state depositate alla Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, il cui iter è in corso presso la Commissione giustizia;
a quanto è dato sapere alcuni tribunali per i minorenni stanno già dando seguito sic et simpliciter ad alcune istanze di accesso all'identità della donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto. In particolare, sembrerebbe che il tribunale per i minorenni di Torino abbia già dato seguito alle istanze presentate da due persone ultraventicinquenni non riconosciute alla nascita di accesso all'identità delle donne che li hanno partoriti;
se tali notizie fossero confermate, tali decisioni potrebbero comportare, in assenza di norme volte a disciplinare la materia con tutte le cautele del caso, il grave rischio di violare il diritto della donna al parto anonimo, così come stabilito all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 –:
se confermato quanto esposto in premessa, quali iniziative intenda assumere per evitare che l'avvio di iniziative giudiziarie per l'accesso all'identità della donna che abbia scelto di non essere nominata al momento del parto in assenza di un quadro normativo chiaro, possano ledere il diritto all'anonimato della persona garantito dalla legge. (5-03780)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritti della donna
condizione della donna
giurisdizione minorile