Legislatura: 17Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014 BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/09/2014 Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014 Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 24/09/2014 Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE GOVERNO 24/09/2014 Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 24/09/2014
SVOLTO IL 24/09/2014
CONCLUSO IL 24/09/2014
PISANO, PESCO, VILLAROSA, BARBANTI, RUOCCO, CANCELLERI e ALBERTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
dal 18 giugno 2013 è in vigore la nuova disciplina civilistica del condominio risultante dalla riforma, ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220, del corpus normativo contenuto negli articoli da 1117 a 1139 del codice civile, negli articoli 63 ss. disp. att. c.c. e in talune leggi speciali (es. legge 9 gennaio 1989, n. 13; legge 9 gennaio 1991, n. 10, e decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5);
tra gli adempimenti amministrativi e contabili introdotti dalla novella legislativa figura l'obbligo, imposto all'amministratore, di accendere e di porre in uso un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nel quale devono transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi, nonché quelle a chiunque erogate per conto del condominio (articolo 1129, comma VII, c.c.);
con la novella legislativa, dunque, viene introdotto il principio della tracciabilità delle somme di gestione condominiale, al fine di prevenire situazioni di scorrettezza nella gestione economica del condominio, nonché di garantire più efficaci strumenti di verifica e controllo, pubblico e privato;
i nuovi obblighi a carico degli amministratori hanno creato non poche preoccupazioni tra gli addetti al settore: in particolare, secondo gli interpreti, la previsione dell'obbligo di cui all'articolo 1129, comma 7, del codice civile, rischia di paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all'amministratore di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente: per tale motivo, la soluzione interpretativa prospettata sembra essere quella di «attenuare» la portata della prescrizione, consentendo all'amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente – anche mediante l'indicazione di una generica causale (ad esempio, «fondo cassa») – purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro nella contabilità condominiale (quindi, per i versamenti, mediante la specificazione della provenienza e del titolo del pagamento; per i prelievi, mediante l'annotazione analitica delle spese effettuate nel registro di contabilità e nel rendiconto condominiale di cui agli articoli 1130 e 1130-bis del codice civile);
tale interpretazione, se confermata dalla prassi applicativa, rischia tuttavia di aggirare le finalità perseguite dalla norma; di contro, l'aderenza al dettato normativo garantirebbe la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie eseguite tramite il conto corrente, agevolandone i controlli: ciò vale ancor di più sul piano fiscale: ad esempio, in tema di ristrutturazioni edilizie, l'Agenzia delle entrate potrebbe facilmente accertare la spettanza delle detrazioni fiscali incrociando le movimentazioni risultanti dal conto corrente con gli importi fatturati;
inoltre, va sottolineato che nell'ordinamento giuridico tributario vigono norme dello stesso tenore letterale di quella in esame: si pensi all'obbligo di tracciabilità di cui all'articolo 25, comma 5, legge n. 133 del 1999 imposto alle associazioni sportive dilettantistiche; ebbene, in tal caso, la prassi applicativa e interpretativa dell'Agenzia delle entrate non ammette alcuna deroga alla disposizione, escludendo l'ammissibilità di prelievi e versamenti in contanti sul conto corrente di importo superiore al limite previsto dalla norma –:
quale interpretazione dell'inciso «è obbligato a far transitare» di cui all'articolo 1129, comma 7, del codice civile, ritenga maggiormente aderente all'interesse dello Stato di prevenire ogni forma di evasione tributaria e come valuti i riflessi che, sul piano dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli fiscali, potrebbero derivare dall’«attenuazione» dell'obbligo di tracciabilità ivi previsto. (5-03617)
In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo, si osserva che l'interpretazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non consente la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie tramite conto corrente e limita l'efficacia e l'efficienza dei controlli fiscali finalizzati a contrasto dell'evasione.
Nondimeno, giova richiamare la Circolare 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, nella quale si specifica che la norma riguardante il limite imposto all'uso di contanti è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che fissa a 1.000 euro tale limite.
La citata circolare specifica che: «Per le predette finalità, la citata norma ritiene "critiche" unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D'altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all'inequivoca titolarità di un soggetto determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti».
Pertanto, è possibile ritenere che tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell'interrogazione.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):controllo fiscale
revisione della legge
organizzazione sportiva