ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 262 del 11/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/07/2014
Stato iter:
01/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/10/2014
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 01/10/2014
Resoconto PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2014

DISCUSSIONE IL 01/10/2014

SVOLTO IL 01/10/2014

CONCLUSO IL 01/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03211
presentato da
PALMIERI Antonio
testo di
Venerdì 11 luglio 2014, seduta n. 262

   PALMIERI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   in data 2 agosto 2011 le Commissioni riunite V e VII hanno approvato la risoluzione n. 7-00673, riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che impegnava il Governo pro tempore ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorità di cui all'elenco 1 allegato alla risoluzione riportante gli istituti scolastici beneficiari;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato riguardo all'elenco delle scuole beneficiarie di questi contributi, dato che esso comprende anche scuole non statali. Secondo quanto indicato dal comma 239 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, infatti, i contributi sono destinati agli enti territoriali cui è riconducibile la proprietà degli edifici scolastici interessati;
   il Presidente del Consiglio e il ministro interrogato hanno più volte annunciato un piano di finanziamenti per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole;
   la legge 10 marzo 2000, n. 62, dice con chiarezza che il sistema pubblico dell'istruzione è composto dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, di ogni ordine e grado;
   il Consiglio di Stato interpellato dal Ministro ha sospeso l'emissione del parere in attesa di un pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i rapporti con il Parlamento, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'economia –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative affinché si proceda all'approvazione di una norma che chiarisca una volta per tutte la controversia. (5-03211)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03211

  L'Onorevole interrogante chiede quali misure intenda intraprendere il MIUR in merito alla questione relativa al finanziamento con risorse pubbliche di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di scuole private parificate. In particolare, si fa riferimento alla Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite V e VII riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che impegnava il Governo ad attenersi alle priorità di cui all'elenco allegato.
  Il quadro normativo in materia di parità scolastica, a cui è sotteso il principio costituzionale della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, comma 1, della Carta costituzionale, è definito, innanzitutto, dalla legge n. 62 del 2000 che ha introdotto il Sistema nazionale dell'istruzione.
  Tale Sistema, costituito dalle scuole statali e dalle scuole non statali che hanno ottenuto la parità, risponde, a norma dell'articolo 1 della menzionata legge, all'obiettivo prioritario della Repubblica di favorire «l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
  Tale obiettivo presuppone un sistema pluralistico in cui la funzione pubblica di istruzione è esercitata da scuole pubbliche e scuole paritarie ed in cui lo Stato provvede a sostenerle, secondo diverse modalità e con finanziamenti dedicati. Le scuole paritarie, dunque, al pari delle scuole statali, sono istituzioni scolastiche che assolvono ad un «servizio pubblico», come peraltro specificato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 62.
  Nello specifico, difatti, il sistema statale d'istruzione si impernia sia sulla scuola statale che su quella paritaria ed entrambe devono garantire i medesimi standard qualitativi, nel senso che la scuola paritaria può ambire a tale status e mantenerlo solo se ed in quanto esso corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e accolga chiunque richieda di iscriversi compresi alunni e studenti disabili e sia, altresì, caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui alla legge succitata.
  Tuttavia, se è vero che la parità è concepita come un insieme di regole che le scuole non statali sono tenute a rispettare per avere titolo ad esercitare legittimamente il servizio pubblico di istruzione, è altrettanto vero che la verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dall'articolo 1, comma 4, della citata legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento della parità.
  Tra le condizioni individuate quali presupposti necessari sia per il riconoscimento che per il mantenimento nel tempo dello status, è compreso anche l'aspetto strutturale, dovendo le istituzioni scolastiche paritarie garantire, tra l'altro, la «disponibilità di locali, arredi ed attrezzature didattiche proprie del tipo di scuole e conformi alle norme vigenti».
  Tale ultima considerazione pone un significativo problema giuridico-interpretativo che riguarda l'elemento strutturale delle scuole paritarie e il se possa o meno essere oggetto di finanziamento diretto da parte dello Stato.
  Ciò posto, occorre osservare come il principio della parità scolastica di cui alla legge n. 62 del 2000 non estende automaticamente i finanziamenti statali alle scuole private paritarie. Tale principio, infatti, investe la conformazione del servizio scolastico e la compartecipazione di soggetti privati, con pari dignità ed equivalente effetto formativo, all'erogazione del servizio medesimo al pubblico, ma non investe automaticamente il sistema dei finanziamenti e delle forniture di beni e servizi necessari per lo svolgimento del servizio.
  La competenza in materia di edilizia scolastica è degli enti locali (comuni e province) che sono anche proprietari degli immobili aventi natura pubblica. Il finanziamento dello Stato, in tal caso, ha carattere aggiuntivo e di straordinarietà rispetto alla competenza primaria degli enti locali stessi sui suddetti immobili.
  In aggiunta a quanto rappresentato, va evidenziato che lo stesso articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, che prevede il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (individuati nell'elenco 1 allegato alla Risoluzione del 2011 delle Commissioni V e VII), ha quali soggetti beneficiari dei fondi esclusivamente gli Enti territoriali che, ai sensi della legge quadro sull'edilizia scolastica ovvero la legge n. 23 del 1996, sono i proprietari degli edifici scolastici in cui sono ospitate le scuole pubbliche.
  Per questa ragione, come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 4681 del 9 novembre 2012, nel ribadire la sentenza della Sesta Sezione n. 4079/06 (nella quale si sostiene l'illegittimità di erogare finanziamenti per l'edilizia scolastica alle scuole paritarie), ha ritenuto che la «finanziabilità» di tali istituti dovrebbe trarre origine da opportuni interventi del Legislatore che – discostandosi dal dettato della Legge n. 23 del 1996 il cui ambito applicativo è chiaramente circoscritto agli interventi da realizzare sulle strutture edilizie scolastiche di proprietà pubblica, destinate ad appartenere al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti – affermino il principio della piena parità tra scuola pubblica e quella paritaria, nel presupposto dell'unicità del servizio scolastico offerto indistintamente da scuole pubbliche, paritarie private e paritarie degli enti locali.
  In virtù di questo presupposto, le strutture del Ministero stanno lavorando congiuntamente a quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile dell'attuazione della citata Risoluzione, per un approfondimento della tematica in argomento.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0191

EUROVOC :

ambiente scolastico

piano di finanziamento

sicurezza degli edifici

istituto di istruzione

edificio pubblico

istruzione privata