Legislatura: 17Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Primo firmatario: GIACOBBE ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 24/07/2014 Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 24/07/2014 Resoconto GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/07/2014
DISCUSSIONE IL 24/07/2014
SVOLTO IL 24/07/2014
CONCLUSO IL 24/07/2014
GIACOBBE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a decorrere dal 1° settembre 1995 sono state previste limitazioni al cumulo dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, secondo modalità individuate dalla tabella F richiamata dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995;
in base all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario (e dal proprio coniuge) nell'anno solare precedente, mentre per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni;
in base all'interpretazione letterale e fortemente restrittiva di tali norme adottata dall'INPS, dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini della determinazione della misura della pensione ai superstiti, si tiene conto non solo dei redditi conseguiti nell'anno precedente, ma anche di quelli conseguiti nello stesso anno per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati;
si determina, quindi, una situazione paradossale, nella quale i lavoratori e le lavoratrici che risultano beneficiari di una pensione di reversibilità e che conseguano il diritto ad una pensione diretta, vedono applicati nei loro confronti limiti di cumulabilità che assumono a riferimento un reddito costituito sia dall'importo della propria pensione, conseguita nell'anno in corso, sia dal reddito da lavoro dell'anno precedente, che non viene più percepito;
in modo del tutto irragionevole si dà quindi luogo ad una decurtazione rilevante del trattamento di reversibilità a causa dell'inserimento dei lavoratori interessati in una fascia reddituale più elevata, che comporta quindi maggiori riduzioni;
appare altresì paradossale che, ai fini del calcolo dei limiti di cumulabilità per la pensione di reversibilità, non sia applicato alcun principio di contestualità, che imporrebbe di considerare come rilevante il reddito dell'anno di percezione della prestazione, come avviene nei casi di prima liquidazione di una prestazione, ai sensi del comma 9 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008;
risulta evidente che il problema si pone in modo particolare per tutti quei lavoratori dipendenti che decidono di lasciare il lavoro, rinunciando al proprio reddito da lavoro, anche in considerazione del percepimento della pensione di reversibilità –:
se sia possibile assumere iniziative di carattere amministrativo volte a rivedere l'interpretazione delle norme richiamate in premessa al fine di evitare che, nel periodo in cui si passa dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato, siano applicate decurtazioni irragionevoli e immotivate ai trattamenti di reversibilità in essere, valutando, in caso contrario, l'opportunità di un intervento normativo in materia. (5-03116)
L'onorevole Giacobbe – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sui possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in materia di liquidazione o di ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, con particolare riferimento alla pensione ai superstiti.
Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che l'articolo 35 del citato decreto-legge n. 207 del 2008 ha introdotto nuove modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, distinguendo le situazioni in cui la verifica del reddito debba essere compiuta contestualmente al primo riconoscimento della prestazione – ai sensi del comma 9 del citato articolo 35 – dalle fattispecie in cui tale verifica sia funzionale alla conferma di una prestazione già in pagamento, ai sensi del comma 8 del predetto articolo.
In particolare, il comma 8 dell'articolo 35 – come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – stabilisce che la verifica del diritto e della misura delle prestazioni già in godimento collegate al reddito debba essere effettuata tenendo conto congiuntamente:
dei redditi per prestazioni – per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 –, conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi dai primi, conseguiti nell'anno solare precedente.
Ne consegue che – nel primo anno di percezione della pensione diretta da parte di un soggetto già titolare della pensione di reversibilità – la situazione reddituale di riferimento sarà data dalla somma del reddito da lavoro conseguito nell'anno precedente con il reddito da pensione percepito nell'anno in corso. Ciò, in quanto il reddito da pensione diretta rientra tra le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati.
Ciò premesso, occorre rilevare che allo stato non risulta possibile assumere idonee iniziative di carattere amministrativo – peraltro già ipotizzate dall'INPS nel 2010 – in quanto, il carattere tassativo delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 non consente deroghe in via interpretativa.
In ogni caso, resta rimessa alla valutazione del legislatore la possibilità di una modifica della disciplina vigente mediante un apposito intervento normativo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
salariato