ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 168 del 06/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/02/2014
Stato iter:
10/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2014
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 10/06/2014
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/02/2014

DISCUSSIONE IL 10/06/2014

SVOLTO IL 10/06/2014

CONCLUSO IL 10/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02085
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Giovedì 6 febbraio 2014, seduta n. 168

   LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4-ter del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, prevede che le graduatorie provinciali dalle quali attingere per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali sono unificate;
   la stessa norma prevede che «la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile»;
   la questione risulta, in verità, nota da tempo agli addetti ai lavori, fattispecie facilmente riscontrabile anche dalle numerose pagine internet dedicate all'argomento;
   quest'ultimo comma, oltre ad essere in evidente contraddizione con i precedenti, i quali sottolineano il carattere di unicità della graduatoria da cui attingere per l'assunzione di questo tipo di personale educativo, viola il principio di uguaglianza e discrimina l'affidamento degli alunni convittori e delle alunne convittrici, attribuito a personale educativo rispettivamente maschile e femminile;
   se, inoltre, si considera che le alunne convittrici iscritte risultano in numero inferiore rispetto agli alunni convittori, se ne deduce che le assunzioni di personale educativo femminile risultano inferiori rispetto alle assunzioni di personale educatore maschile;
   tale norma risulta quindi essere in palese violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione e del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, configurando una situazione di notevole imbarazzo per le istituzioni del Paese, il quale si trova per l'ennesima occasione a fare i conti con questioni che riguardano discriminazioni di genere sia per ciò che concerne il profilo lavorativo dei cittadini sia per ciò che concerne il profilo soggettivo dei cittadini;
   nello specifico vi sono evidenze che una quota consistente delle assunzioni di tale personale avviene con modalità discriminatorie avverso il genere femminile. Vi è inoltre riscontro di numerose segnalazioni pervenute al ministero da Lei presieduto ma, sino ad ora, non vi è evidenza di interessamento alcuno da parte dello stesso Ministero –:
   quali siano gli interventi che intende attuare al fine di evitare discriminazioni di genere che appaiono in palese violazione della Costituzione e della legge. (5-02085)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-02085

  La consistenza organica del personale educativo dei convitti e dei semiconvitti è determinata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che, all'articolo 20, fissa i criteri ai quali le istituzioni educative devono attenersi, basati essenzialmente sul numero dei convittori e delle convittrici. I dirigenti scolastici definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile ed a quello femminile tenendo conto del sesso degli iscritti al convitto. Questo Ministero provvede, in seguito, ad elaborare l'organico e stabilisce, con decreto, l'esatta consistenza organica per ogni singola Provincia. Gli incarichi vengono successivamente conferiti attingendo dalle graduatorie permanenti di livello provinciale, seguendo l'ordine e la posizione occupata da coloro che sono legittimamente iscritti in tali elenchi, in relazione ai posti disponibili.
  La ragione della procedura fin qui descritta, espressamente disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e finora costantemente seguita dalla prassi amministrativa, va ragionevolmente trovata nella circostanza che, trattandosi di attività di sorveglianza da svolgere anche nelle ore serali e notturne, è stato ritenuto opportuno, ai fini della massima tutela degli ospiti, utilizzare un criterio che, nella ripartizione dei posti, attribuisca agli educatori e alle educatrici i posti in proporzione al numero, rispettivamente, dei convittori e delle convittrici, assegnando i predetti compiti al personale dello stesso sesso degli ospiti.
  Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, l'assegnazione di personale dell'uno o dell'altro sesso a particolari mansioni non appare di per sé lesivo dei diritti di parità, ove sia strettamente necessario alla maggiore tutela dei diritti dei singoli (in questo caso, i minori del convitto) e ragionevolmente commisurato alle esigenze considerate. Tuttavia, condividendosi le considerazioni di delicatezza e criticità rispetto alle questioni riferite dall'onorevole interrogante con riguardo ai princìpi costituzionali e al decreto legislativo n. 198 del 2006, la questione è allo studio del Ministero. A tale riguardo, il Ministero è sin da ora disponibile a valutare ogni proposta, anche normativa, proveniente dal Parlamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

istruzione

parita' di trattamento

lavoro femminile

assunzione