Legislatura: 17Seduta di annuncio: 154 del 17/01/2014
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014 SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/01/2014
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/01/2014 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/01/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 24/07/2014 Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) REPLICA 24/07/2014 Resoconto DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/01/2014
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 24/07/2014
SVOLTO IL 24/07/2014
CONCLUSO IL 24/07/2014
DE ROSA, TRIPIEDI, TERZONI, BUSTO, DAGA, ZOLEZZI, MANNINO e SEGONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il comitato provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, ora comitato beni comuni di Monza e Brianza, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento del 1o dicembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale omogeneo della provincia di Monza e Brianza con il quale si imponeva alle patrimoniali di sottoscrivere uno schema di convenzione con Brianzacque;
per tale ricorso, il cui numero di R.G. è 98/2013, il giorno 13 febbraio 2013, si è tenuta adunanza al Consiglio di Stato, seconda sezione, per la discussione;
la relazione n. 46976 del 10 dicembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, firmata e spedita al Consiglio di Stato, pur non riconoscendo la legittimazione ad agire da parte del ricorrente, nel merito dichiara fondate le istanze del Comitato come segue: «È altresì condivisibile quanto sostiene il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso, in ordine alla mancanza, da parte di Brianzacque srl, dei requisiti giuridici per essere affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato (...). Il conferimento in proprietà delle reti idriche, ad una società per azioni, anche se a capitale interamente pubblico, trasformerebbe le reti medesime in patrimonio aziendale privato e le renderebbe pertanto soggette a trasferimento in favore di un terzo o ad azioni esecutive, con violazione degli articoli 822, 823 e 824 del codice civile;
il Comitato beni comuni Monza e Brianza ha inviato anche alla Autorità garante della concorrenza e del mercato medesima istanza e che l'istruttoria dell'autorità ha di fatto confermato le tesi del Comitato;
il 17 ottobre 2012 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è convocata in adunanza e si è espressa in questi termini: «l'affidamento in house a Brianzacque è avvenuto in assenza dei necessari requisiti per tale forma di affidamento», «questi ultimi, infatti, devono logicamente essere integrati dalla società a ciò individuata, al momento stesso in cui le viene conferito l'affidamento del servizio senza che il possesso integrale degli stessi possa essere rimandato ad un momento successivo nel tempo.»;
successivamente l'AGCM, con nota del 12 febbraio 2013 ha comunicato di aver riaperto una pratica per verificare l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 287 del 1990, ovvero la possibilità di procedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla presentazione del ricorso avverso i provvedimenti adottati dalla provincia di Monza e Brianza;
con nota del 3 maggio 2013 l'AGCM comunicava che: «ogni ulteriore atto di proroga del termine di conclusione del necessario processo di riorganizzazione di Brianzacque integrerebbe una violazione dei principi e delle norme di concorrenza» da rispettarsi, ai sensi della giurisprudenza europea, per un legittimo ricorso all'affidamento in house e sarebbe, pertanto suscettibile di un intervento della stessa Autorità ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990;
sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 44 dell'11 novembre 2013 veniva poi pubblicata ulteriore segnalazione relativa all'illegittimo affidamento del servizio idrico avvenuto a favore di Brianzacque srl;
l'AGCM: o segnala gli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dai vari atti con cui nel tempo il Servizio idrico integrato è stato oggetto di affidamento diretto a Brianzacque senza che ne ricorressero le condizioni, o ribadisce che i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea per ammettere affidamenti diretti devono preesistere all'affidamento, o auspica che, a fronte delle perduranti irregolarità del regime di affidamento diretto del Servizio idrico integrato alla società Brianzacque, questa società, nel rigoroso rispetto del termine del 31 dicembre 2013, possa conformarsi al modello dell’in house providing;
nell'ambito del processo di riorganizzazione che ha portato all'affidamento del servizio a Brianzacque i progetti di fusione che prevedono l'incorporazione delle patrimoniali socie di Brianzacque in questa società (la fusione di ALSI in Brianzacque è appena stata approvata dalle rispettive assemblee), comportano che la stessa acquisisca la proprietà di reti e impianti del servizio idrico; ciò appare in palese violazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 320/2011, con la quale si chiarisce che il vincolo della proprietà pubblica non può essere trasferito a una società che, pur avendo la totalità delle quote nelle mani degli enti, è un organismo di diritto privato e non può essere proprietaria delle reti che sono demaniali e inalienabili (contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 320/2011 e con l'articolo 150, comma 3, del Codice dell'Ambiente);
con la delibera di fusione «inversa» di ALSI SpA in Brianzacque srl si determina inoltre l'estinzione di ALSI SpA, patrimoniale cosiddetta «conforme», in un soggetto nato per essere esclusivamente erogatore del servizio. Tale atto, oltre ad essere secondo gli interrogati illegittimo per il fatto che conferisce il patrimonio ad un soggetto non avente i requisiti per esercitare in house la gestione del sistema idrico integrato, dato che non ha nemmeno la metà del capitale di diretta proprietà dei comuni soci (violazione articolo 150, comma 3 del Codice dell'Ambiente), determina la confusione del consistente patrimonio di ALSI SpA in Brianzacque, che ha un consistente saldo debitorio. Basti pensare che ALSI SpA ha debiti pari al 33 per cento del patrimonio netto, mentre Brianzacque pari al 104 per cento del patrimonio netto (quasi uno stato di default). In tale quadro si segnala anche l'arresto dell'ex presidente Raho e di un funzionario di Brianzacque per episodi di corruzione legati all'inchiesta clean city;
vi è il rischio di applicazione di sanzioni interdittive previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 nei confronti di Brianzacque per atti compiuti dai suoi organi;
in data 3 gennaio 2014 il Consiglio di Stato in relazione al ricorso n. 98/2013 ha richiesto al Ministero di trasmettere copia del fascicolo relativo al contenzioso alla autorità garante della concorrenza e del mercato assegnando 60 giorni di tempo affinché l'Autorità emetta un parere circa la legittimità dell'affidamento a Brianzacque srl;
è necessario evitare che la costante violazione di legge posta in essere dall'ATO di Monza e Brianza determini una irreversibile situazione tale per cui i beni idrici attualmente classificati come beni demaniali in quanto appartenenti alla ALSI SpA definita «patrimoniale conforme» – giacché costituita, prima del 2008, ai sensi dell'articolo 113, comma 13 del TUEL, ovvero prima dell'implicita abrogazione della citata norma, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 23-bis, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, come rileva la Corte Costituzionale con sentenza n. 320/2011, – vengano confusi, per effetto di fusione societaria, nel patrimonio della Brianzacque srl soggetto non avente i requisiti di legge per essere considerata in house e che non può detenere, alla luce dei principi espressi con la suddetta sentenza della Corte costituzionale, la proprietà di reti e impianti, posto che è evidente come il principio di buon andamento, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa sia palesemente violato dall'ATO di Monza e Brianza –:
se il Ministro, stante l'asserita condivisione nel merito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa le ragioni chieste a tutela da parte del Comitato acqua pubblica (ora Comitato Beni Comuni Monza e Brianza) non ritenga, di rivedere le proprie posizioni circa la legittimazione attiva del Comitato, oltre a fornire adeguata collaborazione e supporto all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ove richiesto. (5-01906)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-01906 presentata dall'On. De Rosa e altri, concernente le valutazioni espresse sul Ricorso Straordinario presentato dal Comitato Provinciale di Monza e Brianza, ora Comitato beni comuni di Monza e Brianza, si rappresenta quanto segue.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato (R.G. n. 98/2013), richiamato nell'atto di sindacato ispettivo in parola, è stato proposto dal Sig. Biagio Catena Cardillo, in qualità di referente provinciale del Comitato Provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, contro l'Ufficio d'Ambito Territoriale Omogeneo per la Provincia di Monza e Brianza, contro e nei confronti di Brianzacque s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Territoriale determinava lo schema di convenzione che le società patrimoniali devono sottoscrivere per il riconoscimento dei rimborsi tariffari per il servizio idrico integrato.
In merito a tale ricorso, il Ministro dell'ambiente, con Relazione n. 46976 del 10 dicembre 2010, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, esprimendo l'avviso che lo stesso dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente Comitato.
In particolare, pur non riconoscendo la legittimazione ad agire da parte del ricorrente, nel merito il Ministero dell'ambiente ha dichiarato fondate le istanze del Comitato relativamente alla necessità del parere obbligatorio e vincolante della conferenza dei comuni, nonché in ordine alla mancanza, da parte della Brianzacque s.r.l., dei requisiti giuridici per essere affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato.
In adempimento al parere interlocutorio n. 1177 del 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso al ricorrente la relazione suindicata con gli allegati atti del procedimento, per l'eventuale deposito di controdeduzioni.
Successivamente, con parere interlocutorio n. 98/2013 reso nell'Adunanza del 10 luglio 2013 e rispettivamente del 9 ottobre 2013, il Ministero ha inoltrato al ricorrente copia della memoria dell'A.T.O., depositata in data 5 luglio 2013, assegnando allo stesso il termine ultimo di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni a riguardo. Il Ministero ha trasmesso altresì copia del contenzioso all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, al fine di acquisirne il parere in merito alla legittimità dell'affidamento a Briancacque s.r.l.
In merito al ricorso in oggetto, si deve rilevare che ad oggi, il Consiglio di Stato non si è ancora espresso.
Fermo restando quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente nella Relazione n. 46976, si deve tuttavia tener conto delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia, con le quali diversamente è stata riconosciuta la legittimazione attiva ad agire in capo a soggetti, quali il Comitato in questione (Consiglio di Stato n. 5295/2012 e n. 2095/2013).
Sarà cura, pertanto, del Ministero dell'ambiente valutare le opportune iniziative da intraprendere al fine di uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale e di garantire l'esperibilità di azioni volte alla tutela dell'acqua quale bene comune e pubblico.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BRIANZA
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