ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 92 del 08/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 08/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 08/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2013
Stato iter:
16/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/10/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2013
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2013

SVOLTO IL 16/10/2013

CONCLUSO IL 16/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01162
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 8 ottobre 2013, seduta n. 92

   BUSIN e GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 4 ottobre 2013 l'Agenzia delle entrate ha reso noti, a mezzo stampa, alcuni dati relativi ad una operazione condotta dall'Agenzia stessa e denominata «case fantasma»;
   a quanto si apprende dai comunicati stampa, l'operazione ha portato all'individuazione di 1.261.096 unità immobiliari finora senza rendita catastale definitiva, ma non è chiaro se si tratti di «case fantasma» nel senso di edifici costituenti abusi edilizi e fino ad ora completamente sconosciuti alle amministrazioni pubbliche, non solo quelle fiscali, e dunque per i quali non era deducibile nemmeno il proprietario, o di immobili per i quali era in via di definizione la rendita catastale da parte dei proprietari; questo perché si afferma che sono emerse 2,2 milioni di particelle del catasto terreni, oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite nella base-dati catastale, ma poi l'Agenzia delle entrate ha dichiarato che l'operazione ha portato all'attribuzione a soli 492 mila immobili di una rendita presunta di 288 milioni di euro;
   l'Agenzia spiega come si è riusciti ad individuare gli immobili, grazie all'incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree rese disponibili dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per individuare i fabbricati costruiti e presenti sul territorio ma assenti nelle banche dati; non spiega tuttavia come si sia potuto associare gli immobili ai proprietari, nel presupposto che questo dato fosse sconosciuto a tutti gli enti pubblici, anche locali e territoriali, prefigurandosi altrimenti una connivenza;
   il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, in attesa dell'accatastamento definitivo, l'attribuzione d'ufficio di una rendita presunta agli immobili mai dichiarati e non ancora regolarizzati, associando agli stessi una rendita catastale provvisoria;
   le stime rese note dall'Agenzia riferiscono solo di gettito fiscale, in termini di IMU, IRPEF, cedolare secca e imposte di registro, in termini di gettito annuale per il futuro, non chiarendo se ai proprietari di case fantasma, che presumibilmente non hanno pagato imposte dovute da molti anni, verranno imputate, ed in che misura, sanzioni e richieste di imposte pregresse –:
   quali siano modalità e le procedure seguite dall'Agenzia delle entrate per individuare i proprietari di «immobili fantasmi» per assicurare il versamento, in relazione a tali immobili delle annualità pregresse di imposte non versate. (5-01162)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01162

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'operazione condotta dall'Agenzia delle entrate e denominata «case fantasma».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, occorre fornire alcune precisazioni in merito a quanto rappresentato dagli Interroganti, in relazione al numero delle particelle e delle unità immobiliari accertate, nonché sulla circostanza che non sembrerebbe chiaro se si tratti di case fantasma, nel senso di edifici costituenti abusi edilizi... o di immobili per i quali era in via di definizione la rendita catastale da parte dei proprietari;».
  A tal proposito, l'Agenzia conferma quanto già riportato nel comunicato stampa, in merito all'individuazione, mediante la sovrapposizione delle ortofoto con le mappe catastali, di 2.228.000 particelle dei terreni sulle quali sono state attivate le operazioni finalizzate all'accertamento di immobili (o anche porzioni di immobili) sconosciuti in catasto. Tale operazione ha consentito di accertare la presenza di 1.261.000 unità immobiliari urbane e ciò indipendentemente dal fatto che gli immobili fossero abusivi, ovvero realizzati in regola con le norme urbanistiche.
  In relazione a tali unità immobiliari urbane individuate, per circa 492.000 immobili, l'Agenzia ha attribuito, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, una rendita presunta, non avendo provveduto i soggetti interessati agli adempimenti dichiarativi, mentre le restanti unità immobiliari, pari a circa 769.000, sono state censite con rendita definitiva, nella quasi totalità dei casi a seguito dell'avvenuta presentazione degli atti di aggiornamento catastali ad opera dei proprietari.
  Gli Interroganti, inoltre, lamentano che: «l'Agenzia... non spiega tuttavia come si sia potuto associare gli immobili ai proprietari...».
  Al riguardo, si evidenzia che, in linea generale, l'individuazione dei soggetti intestatari delle unità immobiliari urbane accertate è stata effettuata associando alle stesse gli intestatari catastali della particella di Catasto Terreni, ove è ubicato il fabbricato «fantasma», nel rispetto del principio dell'accessione e fatte salve eventuali diverse ulteriori informazioni.
  Gli interroganti, infine, rappresentano che «le stime rese note dall'Agenzia riferiscono solo di gettito fiscale, in termini di IMU, Irpef, cedolare secca e imposta di registro, in termini di gettito annuale per il futuro, non chiarendo se .... verranno imputate, ed in che misura, sanzioni e richieste di imposte pregresse...».
  A tal proposito, l'Agenzia sottolinea che la decorrenza fiscale delle rendite catastali, riguardanti i fabbricati fantasma, è stabilita come di seguito indicato.
  In relazione alle unità immobiliari urbane per le quali i soggetti interessati hanno provveduto alla regolarizzazione catastale, prima della attribuzione della rendita presunta, la decorrenza è stabilita dall'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  Più precisamente, a norma del citato articolo l'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili così individuati comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
  Con riguardo alle unità immobiliari per le quali non sono stati espletati gli adempimenti dichiarativi in argomento l'Agenzia ha attribuito la rendita presunta ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Più in particolare, secondo la norme citata, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio ha notificato gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.
  Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.
  In merito agli aspetti sanzionatori correlati all'accertamento catastale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha inasprito i limiti edittali delle sanzioni amministrative previste in caso di inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e destinazione, come chiarito nella circolare n. 4 del 29 aprile 2011 dell'Agenzia del Territorio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

edificio

ente pubblico

imposta di registro