Legislatura: 17Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Primo firmatario: FONTANA CINZIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 FARAONE DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013 MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 25/09/2013
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 08/10/2013 Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 08/10/2013 Resoconto FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/09/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2013
DISCUSSIONE IL 08/10/2013
SVOLTO IL 08/10/2013
CONCLUSO IL 08/10/2013
CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, BELLANOVA, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, COMINELLI, FABBRI, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FARAONE, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, SIMONI, ZAPPULLA e MARANTELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha altresì disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;
non rientrerebbe nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti. Al fine di non subire penalizzazioni, il dipendente, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato;
le stesse precisazioni ed indicazioni operative contenute negli atti dell'Inps forniscono un'interpretazione estensiva e negativa della norma, applicando la penalizzazione alle giornate di astensione per donazioni di sangue;
risulta del tutto incomprensibile tale interpretazione, considerato che la singola giornata di assenza per donazione di sangue si colloca all'interno di una settimana lavorata, i cui contributi sono accreditati settimanalmente;
rischia così di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica che si esprime nella donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti –:
se il Ministro non ritenga di dare indicazioni all'Inps per correggere un'interpretazione così estensiva e negativa della norma e assumere iniziative per assimilare alla prestazione lavorativa effettivamente resa anche l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, garantendo così un adeguato livello di tutela ai soggetti che compiono un prezioso atto di generosità. (5-01062)
Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul riconoscimento – ai fini pensionistici – delle giornate di assenza dal lavoro per effettuare una donazione di sangue.
Per tale ragione fornirò, per esse, una trattazione congiunta.
Gli onorevoli interroganti, in particolare, hanno paventato che l'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica succedutesi fra il 2011 e il 2012 possa tradursi in uno svantaggio a carico dei donatori di sangue, i quali si troverebbero a dover scegliere fra un vero e proprio «slittamento» temporale nell'accesso al pensionamento o l'applicazione di talune penalizzazioni in caso di accesso alla pensione in età inferiore a 62 anni.
Ebbene, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo, certamente intenzionato a rinvenire una soluzione soddisfacente per coloro che adempiono a un compito di alto valore sociale e morale.
Ed infatti, al fine di superare i dubbi interpretativi e garantire uniformità di applicazione delle disposizioni in esame, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando al fine di verificare la possibilità di una soluzione in via amministrativa consenta di affermare tale riconoscimento senza il ricorso ad una apposita previsione normativa.
Nel contempo segnalo che – nell'ambito del procedimento di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – la 1a Commissione permanente del Senato ha approvato un emendamento parlamentare – sul quale il Governo ha reso parere favorevole – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.
Pertanto, laddove l'emendamento in argomento venisse effettivamente trasformato in legge, la questione segnalata troverebbe una soluzione in via legislativa e la soluzione amministrativa dinanzi richiamata non si renderebbe più necessaria.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2011 0201
EUROVOC :pensionato
sciopero
trasfusione di sangue
cassa integrazione