Legislatura: 17Seduta di annuncio: 64 del 02/08/2013
Primo firmatario: BIASOTTI SANDRO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/08/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 19/09/2013 Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 19/09/2013 Resoconto BIASOTTI SANDRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2013
DISCUSSIONE IL 19/09/2013
SVOLTO IL 19/09/2013
CONCLUSO IL 19/09/2013
BIASOTTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
dal 19 gennaio 2013 la nuova disciplina in materia di patenti di guida è assoggettata al decreto legislativo n. 59 del 2011 «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida» e al decreto legislativo n. 2 del 2013 «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE»;
a tali provvedimenti è seguita circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo n. 2190/Class. 08.03 datata 24 gennaio 2013;
al punto «A6» di detta circolare denominato «luogo e durata della prova pratica», che disciplina il luogo e la durata della prova pratica per il conseguimento delle patenti B-Be-B1, è citato: «La fase III della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 chilometri orari, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico»;
le suddette prove in ambito autostradale comportano un notevole aumento del rischio sia per le persone che prendono posto a bordo dei veicoli delle autoscuole, sia per gli altri utenti della strada;
il grado di preparazione degli allievi candidati, lo stato di ansia legato allo svolgimento dell'esame e delle conseguenze legate a imprevedibili quanto pericolosi comportamenti di difficile gestione da parte degli istruttori, del rischio connesso alle velocità superiori e ai ridotti tempi di intervento, nonché il possibile comportamento degli altri utenti che talvolta non rispettano la segnaletica stradale e le norme di comportamento oltreché la scarsa pubblicità data all'introduzione delle predette norme possono aumentare il livello di rischio;
le sigle degli esaminatori e i documenti di valutazione rischi ipotizzano di chiedere al Ministero competente la possibilità di rendere obbligatoria la dotazione delle autovetture utilizzate per gli esami di guida comprendente: 4 porte; air-bag laterali; poggia testa; doppi comandi per il freno, frizione e acceleratore con segnalatore acustico che entri in funzione ogni volta che gli stessi vengono azionati; segnaletica luminosa con indicazione lampeggiante «ESAME GUIDA IN CORSO»;
le sigle degli esaminatori evidenziano, altresì, la necessità di considerare attraverso direttive precise il comportamento da tenere sull'idoneità di una tratta autostradale colpito da pioggia battente o fondo pericolosamente sdrucciolevole, nonché la presenza di interruzioni per lavori;
l'istruttore, che siede accanto al candidato, in fase di lezioni di guida può intervenire sui comandi in maniera preventiva mentre in fase di esame può agire esclusi mentente in fase correttiva in quanto al verificarsi di errore da parte del candidato un qualunque intervento esterno, anche solo verbale, porterebbe al non superamento della prova;
il nodo autostradale di Genova è caratterizzato, per conformazione e congestione del traffico, da un alto livello di pericolosità aggravato dall'elevato flusso di mezzi pesanti, da lunghi tratti disposti su due corsie spesso non accompagnati da corsia di emergenza, da presenza intensa di cantieri stradali e da svincoli dalla lunghezza ridotta;
l'assessore ai trasporti della regione Liguria, recentemente interrogato sull'argomento, ha risposto citando un suo confronto con la motorizzazione civile di Genova che: «In particolare, nella risposta, per quel che riguarda il punto in questione, ossia l'interpretazione che va data al testo in cui si cita che “la terza prova pratica va condotta, se possibile, su strada al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade, nonché sui diversi tipi di strada urbana, rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare”, la Motorizzazione di Genova ha chiarito, in quella nota, che il “se possibile” debba essere interpretato come “ove possibile”. Dopo, però, nella nota si puntualizza: “ciò significa che gli esami possono essere effettuati anche senza l'utilizzo della sede autostradale, ove esistano strade e superstrade che abbiano caratteristiche simili alle autostrade (ma nella provincia di Genova non esiste questa fattispecie di superstrade); oppure, in quelle località dove l'autostrada o strade simili non esistono (e anche questo non è il nostro caso, avendo tutto l'arco delle tre autostrade che confluiscono a Genova); infine, in situazioni di emergenza, per chiusura, ad esempio, dell'autostrada, o avversità atmosferiche” (ma anche questi sono casi del tutto eccezionali). ...Questo è quanto ad oggi ha puntualizzato la Motorizzazione di Genova. Siccome condivido le Sue preoccupazioni, credo che a questo punto non rimanga – se lo ritiene – che procedere con un intervento nei confronti del Ministero affinché presti maggiore attenzione e fornisca risposte più attinenti alla realtà del nostro contesto genovese, della quale mi pare che in questa risposta la Motorizzazione di Genova non tenga assolutamente conto»;
dalla normativa in essere non è chiaro la locuzione «se possibile» citata nel decreto legislativo n. 59 del 2011 debba intendersi come «possibilità della presenza in prossimità dell'area d'esame di tracciati autostradali o simili» oppure come «possibilità di accesso ad aree autostradali con caratteristiche conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del Codice della Strada» –:
se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se ritenga necessario ed urgente dare interpretazione autentica della locuzione «se possibile» evidenziata in grassetto nella formulazione del testo del decreto legislativo n. 59 del 2011 e se, a seguito di una corretta valutazione del rischio connesso allo svolgimento della prova pratica di guida, ritenga di adottare nuove misure necessarie all'abbattimento totale o parziale del suddetto rischio. (5-00826)
L'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo le criticità connesse allo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente di guida sul territorio di Genova.
In particolare, l'interrogante, facendo riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida, nonché alla circolare applicativa del MIT del 24 gennaio 2013, chiede di conoscere in via interpretativa l'esatta portata della locuzione «se possibile» in relazione all'effettuazione della prova pratica su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili) nonché su diversi tipi di strada urbana, rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
Al riguardo, appare utile ricordare che la disposizione del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, nel recepire la richiamata direttiva n. 126 del 2006, ne replica integralmente il contenuto.
Dalla formulazione delle predette norme non si evince un divieto assoluto di utilizzare percorsi alternativi alle autostrade e superstrade, per cui tale possibilità, tenuto conto dello stato dei luoghi, è rimessa, caso per caso, alla valutazione del soggetto esaminatore.
Assicuro, comunque, che attesa l'effettiva delicatezza della questione sollevata, la stessa sarà oggetto di approfondito esame presso i competenti uffici del MIT, anche a livello periferico, al fine di assicurare linee interpretative omogenee in ordine alla portata della locuzione «se possibile» tenendo conto delle peculiarità di ogni caso concreto.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2011 0059
EUROVOC :rete stradale
equipaggiamento del veicolo
personale di guida
patente di guida
insegnamento della guida
segnaletica