Legislatura: 17Seduta di annuncio: 35 del 18/06/2013
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 18/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NESI EDOARDO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 18/06/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 18/09/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 18/09/2013 Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/06/2013
DISCUSSIONE IL 18/09/2013
SVOLTO IL 18/09/2013
CONCLUSO IL 18/09/2013
ZANETTI e NESI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 dispone che «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata»;
l'articolo 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 estende l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC anche alle imprese individuali che dovranno comunicare il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013 qualora fossero già state già iscritte alla data del 20 ottobre (mentre quelle non iscritte in precedenza devono indicare il proprio indirizzo di PEC al momento nella domanda di iscrizione);
successivamente a tale data, in caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda fino all'integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e, comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata;
il Ministero dello sviluppo economico, con lettera circolare del 2 aprile 2013, prot. 53687, pubblicata nei giorni scorsi da alcune camere di commercio, oltre a confermare la prassi semplificata di deposito per l'iscrizione dell'indirizzo PEC, ha fornito alcune indicazioni operative. Nella lettera circolare in commento si legge che «Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l'obbligo di cui in parola (l'iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese), alla iscrizione dell'indirizzo PEC nell'INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi». Per il Ministero dello sviluppo economico dunque la PEC è riconducibile solo all'imprenditore;
conseguentemente InfoCamere ha predisposto negli strumenti di compilazione delle pratiche telematiche un avviso all'utenza, segnalando che «L'indirizzo PEC non potrà essere iscritto nel registro Imprese se risulta già dichiarato da un'altra impresa»;
tuttavia lo stesso Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3645/C-2011, con riferimento al corrispondente adempimento relativo alle «imprese costituite in forma societaria» di cui all'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, ha riconosciuto espressamente la possibilità di indicare, nell'ambito della comunicazione in questione, l'indirizzo PEC «di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata»;
tale linea è stata, poi, confermata da due successivi pareri: il parere 16 novembre 2011 n. 217140, con il quale si è ammessa la comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo PEC dello studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici per ogni società cliente, e il parere 16 novembre 2011 n. 217126, con riguardo alla comunicazione di uno stesso indirizzo PEC per due società aventi i soci in comune;
alla luce di quanto sopra, anche le camere di commercio sembrano aver adottato soluzioni diverse. La camera di commercio, industria e artigianato di Venezia, ad esempio, ha dato risposta negativa alla possibilità da parte di un professionista di comunicare la propria PEC «per una o più società», facendo riferimento alla lettera circolare prot. 53687; documento che ha richiamato poi anche per negare la possibilità di associare «più soggetti» allo stesso indirizzo PEC. In senso contrario, invece, la camera di commercio, industria e artigianato di Treviso, che ha differenziato le due posizioni riferite alle società e alle imprese individuali, richiamando rispettivamente la circ. n. 3645/C-2011 e lettera circolare prot. 53687 –:
se non ritenga in tempi rapidissimi, e auspicabilmente prima della scadenza del 30 giugno 2013, fornire chiarimenti utili ad evitare incomprensioni ed interpretazioni diverse, al fine di evitare successivi controlli agli indirizzi non direttamente riconducibili all'imprenditore che il Ministero potrebbe disporre, dando in particolare certezza in merito alla possibilità, anche per gli imprenditori individuali, di domiciliarsi ai fini PEC presso soggetti terzi associabili a più imprese. (5-00373)
Nell'atto in questione viene evidenziato il disorientamento diffuso tra gli operatori circa gli adempimenti di cui all'articolo 16, c. 6, del DL 185/2008 (iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo pec da parte delle società) e all'articolo 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012 (iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo pec da parte delle imprese individuali).
Tale disorientamento sarebbe riconducibile, a parere degli On.li Interroganti, alla mancanza di univocità delle indicazioni ministeriali che in un primo tempo (con circolare n. 3645/C del 3/11/2011) hanno contemplato la possibilità di assolvere all'adempimento in questione, consentendo alle società, di indicare, in luogo dell'indirizzo PEC «proprio» (cioè specifico) dell'impresa, l'indirizzo PEC di un terzo (ad esempio, un professionista di fiducia) eletto come «domicilio digitale»; e che, in un secondo momento (con lettera circolare prot. n. 68168 del 23/04/2013), hanno, in occasione dell'adempimento relativo alle imprese individuali, escluso tale possibilità, richiedendo che l'indirizzo PEC da iscrivere fosse riconducibile «esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi».
Detta disomogeneità, sempre secondo gli On.li Interroganti, si sarebbe riflessa anche sul comportamento che avrebbero assunto le Camere di Commercio in modo differenziato sul territorio, con atteggiamenti conformi ora alla prima posizione ora alla seconda, generando ulteriore confusione tra l'utenza.
Ciò premesso, per meglio comprendere il succedersi degli eventi si ritiene opportuno evidenziare che piuttosto che di un mutamento degli indirizzi ministeriali si debba richiamare l'attenzione sui provvedimenti di legge che hanno comportato un mutamento del quadro normativo di riferimento.
A tale riguardo, si segnala, in primo luogo, il DL n. 5 del 9/02/2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», il cui articolo 47 rubricato «Agenda digitale italiana» prevede quale obiettivo prioritario del Governo la modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
A tale norma si collega l'articolo 1 (rubricato «Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT») e l'articolo 5 il comma 3 del DL 18/10/2012, n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» che introduce il nuovo articolo 6-bis al DLGS 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), che prevede l'istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. Tale indice nazionale è realizzato sulla base degli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e degli ordini o collegi professionali, e l'accesso è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
Le norme sopra richiamate, ove esaminate in un'ottica «di sistema» indicano la volontà del legislatore di accentuare la rilevanza dell'indirizzo di PEC «proprio» delle imprese, in coerenza con la lettera dei citati articolo 16, c. 6, DL 185/08 e articolo 5, cc. 1 e 2, DL 179/2012, ai fini degli adempimenti in questione. In tal senso, la stessa natura «aperta» dell'INI-PEC appare pensata per una comunicazione «punto-punto» per via telematica, che risulterebbe ampiamente svilita dalla presenza, nell'ambito dell'Indice in questione, di indirizzi di posta elettronica certificata «non propri».
Non si può trascurare, inoltre, sempre in un'ottica «di sistema», che analoghi principi sembrano ispirare anche le disposizioni contenute nell'articolo 4 del citato DL 179/2012, in tema di «Domicilio digitale del cittadino», prevedendo l'indicazione di «un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale».
Con la circolare del 23/04/2013 il MiSE ha, quindi, provveduto a chiarire che, alla luce delle norme sopravvenute, l'attuazione in senso semplificativo e di favore per le imprese dell'adempimento di cui all'articolo 16, c. 6, del DL 185/2008, proposta nella precedente circolare n. 3645/C del 2011, era da considerarsi ormai superata, nel senso della necessità dell'indicazione per tutte le tipologie di imprese (a prescindere dal fatto che siano di tipo societario o individuale) di un proprio ed esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata. Ciò non impedirà, naturalmente, di continuare eventualmente a delegare la gestione operativa di tali indirizzi pec univoci, sia da parte delle imprese individuali che da parte delle società, a soggetti terzi o professionisti ovvero, come avviene in taluni casi per le società, alla società del gruppo che cura per tutte alcuni servizi amministrativi comuni.
Ovviamente, avendo nel frattempo, sulla scorta delle indicazioni della citata circolare n. 3645/C del 2011, molte imprese societarie provveduto ad iscrivere nel registro delle imprese un indirizzo PEC non «proprio» ma di un soggetto terzo, si porrà a breve, il problema della graduale transizione anche di tali imprese ad un indirizzo pec pienamente rispondente ai principi sopra illustrati.
In tal senso il MiSE sta provvedendo ad acquisire dal sistema camerale dati aggiornati circa la consistenza del fenomeno, al fine di valutare le più opportune iniziative amministrative (o normative, ove necessario) atte a rendere l'IVI-PEC, ed in ogni caso le basi di dati desumibili dal registro delle imprese, coerenti con gli impegnativi ed innovativi obiettivi contenuti nei citati decreti legge n.5 e n. 179 del 2012.
EUROVOC :posta elettronica