ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18559

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 889 del 21/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18559
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Martedì 21 novembre 2017, seduta n. 889

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 19 novembre 2017 il sito onlineabruzzoweb.it ha pubblicato un articolo dal titolo «Ripristino della pensione Inps a detenuti e condannati per reati “ostativi”»;

   nel testo si dà notizia che il giudice del lavoro di Teramo, Daniela Matalucci, ha disposto il ripristino dell'erogazione della pensione che l'Inps, in base alla legge Fornero, «aveva revocato a migliaia di detenuti e condannati (15.000 secondo dati Inps) per reati “ostativi”»;

   a rendere noto il fatto è stato l'avvocato Fabio Cassisa, che aveva fatto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità civile disposta dall'Inps nei confronti di un suo assistito, L.S., soggetto condannato per gravi reati ostativi (tra cui quello previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, cioè associazione di tipo mafioso), attualmente sottoposto a sospensione della pena per gravi motivi di salute;

   la revoca della pensione — ha spiegato Cassisa – era stata disposta in base all'articolo 2, commi da 58 a 63 della legge n. 92 del 2012, che prevede detta sanzione a carico dei condannati per alcuni dei reati cosiddetti ostativi fino al termine del periodo di esecuzione della pena inflitta;

   con questa sentenza il giudice del lavoro di Teramo ha annullato il provvedimento di revoca emesso dall'Inps, con conseguente ordine di ripristino della prestazione a favore del ricorrente, condannando l'ente previdenziale al versamento degli arretrati dovuti dalla revoca in poi;

   il ricorso era fondato su due distinti motivi di doglianza, entrambi di rilievo costituzionale. Con il primo l'avvocato del ricorrente ha dedotto come la normativa in questione non possa ritenersi applicabile nei confronti di soggetti non detenuti (perché in sospensione della pena per motivi di salute – come il proprio assistito –, o anche perché sottoposti a misure alternative alla detenzione), ancorché condannati in via definitiva per i gravi reati previsti dalla normativa in questione. Diversamente, secondo l'avvocato, si incorrerebbe nella violazione dell'articolo 38 della Costituzione che prevede come principio assoluto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;

   con riferimento al secondo motivo, si rileva che l'avvocato Cassisa, ritenendo che la misura della revoca delle prestazioni assistenziali costituisca una sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale e che, dunque, detta sanzione abbia natura penale, ha eccepito come la stessa non possa trovare applicazione retroattiva, perché detta normativa finirebbe col violare l'articolo 25 della Costituzione (nel caso di specie, il reato era stato commesso dal ricorrente prima dell'entrata in vigore della norma);

   la pronuncia assume grande rilevanza giuridica anche in considerazione del fatto che con essa giudice del lavoro, sulla base dei motivi di ricorso, ha dato una lettura costituzionalmente orientata della norma, e nelle motivazioni della sentenza ha individuato i criteri ermeneutici a sostegno della natura penale della sanzione accessoria, assumendo come non possa legittimarsi alcuna applicazione retroattiva della sanzione accessoria della revoca della prestazione assistenziale, pena l'illegittimità costituzionale del disposto normativo –:

   se corrisponda al vero il fatto che il Ministero della giustizia, in sede di applicazione dell'articolo 2, commi da 58 a 63 della legge n. 92 del 2012, abbia trasmesso all'Inps l'elenco indistinto di 15.000 soggetti detenuti e non, condannati per gravi reati di cui all'articolo 416-bis e altri reati previsti dalla stessa legge, ai quali revocare le prestazioni assistenziali e pensionistiche erogate dall'Istituto;

   se corrisponda al vero che tali prestazioni siano state revocate anche a coloro che erano stati condannati prima dell'entrata in vigore della predetta normativa e a coloro che non erano più detenuti;

   quali iniziative intenda assumere il Governo per fornire indicazioni chiare e univoche agli enti gestori delle citate prestazioni previdenziali e assistenziali.
(4-18559)