Legislatura: 17Seduta di annuncio: 885 del 14/11/2017
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 14/11/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/11/2017
RAMPELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 19 luglio 2017 alcuni consiglieri di opposizione del consiglio comunale di Latina ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento comunale hanno depositato una mozione consiliare, poi discussa dal consiglio e respinta in data 3 agosto;
in data 29 agosto 2017 i medesimi consiglieri hanno presentato un'ulteriore mozione, protocollata con n. 113242 ed acquisita agli atti come mozione 20/2017;
in data 19 settembre 2017, nell'ambito della conferenza dei capigruppo è stata discussa la richiesta di inserire tale ultima mozione all'ordine del giorno del Consiglio e si è appreso che in merito a tale richiesta il presidente del consiglio comunale aveva sottoposto il testo alla dirigente del servizio «Relazioni Istituzionali con la Città. Appalti e Contratti» per un parere;
in esito al parere espresso dalla dirigente, ledendo manifestamente i diritti dei consiglieri comunali proponenti e non consentendo al consiglio – unico organo deputato – di decidere in merito, il presidente del consiglio comunale ha deciso di non inserire la mozione all'ordine del giorno del consiglio;
il presidente del consiglio comunale quindi, nonostante il chiaro panorama normativo e regolamentare, sancito dall'articolo 43 del testo unico degli enti locali, per l'articolo 16 dello statuto comunale e dagli articoli 35, 38 e 39 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, attraverso una condotta del tutto irrituale rispetto alla funzione ed agli obblighi connessi con l'incarico ricoperto, ha decretato il mancato inserimento della mozione nei lavori del consiglio comunale;
il presidente del consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tra le quali vi è anche la predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio, non è organo meramente di indirizzo politico ma assume la qualifica di pubblico ufficiale con l'obbligo di applicare correttamente la legge;
nelle sopra descritte condotte del presidente del consiglio comunale di Latina si ravvisano alcune gravi irregolarità, tra le quali l'aver, di fatto, «delegato» la formazione dell'ordine del giorno comunale a organo non abilitato, ai sensi della normativa, a concorrere, a qualsiasi titolo, alla formazione dell'ordine del giorno del consiglio, il quale ha, peraltro, espresso un parere del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento agli atti normativi e regolamentari di riferimento;
il parere negativo espresso dalla dirigente, inoltre, era basato sulla presunta inammissibilità della riproposizione di mozione già respinta dal consiglio, nonostante alcuna previsione di legge o regolamentare lo vieti espressamente;
infine, mediante il recepimento del citato parere il presidente ha effettuato una valutazione di merito sull'oggetto della mozione, nonostante il Consiglio di Stato abbia in merito avuto modo di chiarire che «nessun potere è attribuito al Presidente del Consiglio Comunale in ordine alla valutazione nel merito dell'oggetto delle proposte di delibera regolarmente presentate dai consiglieri, spettandogli “esclusivamente” la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati»;
alcuni consiglieri di opposizione del comune di Latina hanno incontrato più volte il prefetto di Latina per rappresentargli la questione –:
di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali esiti abbia avuto l'interlocuzione con il prefetto.
(4-18473)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):amministrazione locale
comune
applicazione della legge