Legislatura: 17Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016 COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016 BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 04/08/2016
SPESSOTTO, DA VILLA, COZZOLINO, BENEDETTI e BRUGNEROTTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 57 della legge regionale del Veneto n. 18 del 2016, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 63 e recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport», autorizza il nomadismo venatorio nella regione Veneto, prevedendo 30 giornate all'anno di libera mobilità per cacciatori vaganti sull'intero territorio regionale e 15 giorni per quelli con appostamento, senza la necessità di chiedere autorizzazione alcuna per muoversi;
come denunciato da tutte le principali associazioni animaliste italiane, tra cui Enpa, Lac, Lav, Lipu-BirdLife Italia e Wwf Italia, le previsioni di tale articolo, promosse dal consigliere di Fratelli d'Italia-Alleanza–azionale-Movimento per la cultura rurale Sergio Berlato, sarebbe in palese contrasto con quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 che lega rigorosamente i cacciatori all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di appartenenza, violando in tal senso quel legame cacciatore-territorio che rappresenta uno dei capisaldi della legge nazionale;
con l'approvazione del suddetto testo di legge, ai cacciatori è consentito di inseguire e cacciare gli uccelli migratori per tutto il territorio regionale del Veneto, anche specie protette come il cormorano, con conseguenti concentrazioni incontrollabili di cacciatori, una pressione venatoria insostenibile sugli uccelli migratori e una serie di conflitti territoriali tra cacciatori che potrebbero rendere la situazione difficilmente gestibile, anche a causa delle difficoltà nell'effettuare i controlli da parte degli organi di vigilanza quali il Corpo forestale dello stato e la polizia provinciale;
una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 124 del 2016 del 5 aprile 2016) ha «bocciato» una norma analoga a quella veneta, in merito all'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia della regione Toscana, considerati troppo grandi e dunque tali da permettere troppa mobilità ai cacciatori;
alla luce di tale recente pronuncia della Corte, la norma di cui in premessa sembrerebbe agli interroganti contenere profili di illegittimità costituzionale, oltre a mettere a serio rischio la sicurezza, considerato il probabile aumento del numero di presenze non regolamentate dei cacciatori –:
alla luce delle considerazioni esposte in premessa, se il Governo non intenda verificare la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alle citate disposizioni della legge della regione Veneto n. 18 del 2016. (4-13951)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):verifica ispettiva
regolamentazione della caccia
protezione degli animali