Legislatura: 17Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2016
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2016 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/08/2016
PARENTELA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
molti espropriati lamentano che l'amministrazione non ha mai pagato loro l'indennità concordata, altri denunciano gli enormi ritardi, anche di molti anni, nella corresponsione della stessa;
a titolo esemplificativo si riporta la vicenda dei Signori S. i quali nel lontano 1985 hanno subito le occupazioni parzialmente illegittime dei propri terreni di 8400 metri quadrati alle quali è seguito nel 1992 un solo esproprio. In ragione della sentenza nn. 1321/2011 e 1155/2013 – entrambe della corte d'appello di Catanzaro – i Signori S. sono creditori dal comune di Sersale (CZ) della somme di euro 299.344,07 e 498.337,90 a titolo di indennità e risarcimento danni. A seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente – avvenuta il 26 luglio 2013 – è seguita la nomina del commissario straordinario. Con comunicazione del 2 dicembre 2014, il primo credito in questione (e cioè quello riveniente dalla sentenza n. 1321/2011) è stato riconosciuto complessivamente per euro 299.344,07 così suddivisi: «nella somma di euro 79.327,89, in favore delle parti Sorbara» e nella somma di euro «207.212,99 da versare nella Cassa Depositi e Prestiti in firma del dispositivo del medesimo provvedimento». Nonostante i solleciti inoltrati dai Signori S. in relazione alla ingiustificata mancata approvazione, fino ad oggi (dopo quasi tre anni), da parte dell'organo straordinario di liquidazione rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nessuna fase di pagamento del suddetto importo (anche prodromica allo stesso) risulta essere stata ancora intrapresa;
inoltre, nulla risulta del credito di euro 498.337,90 (riveniente dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1155/2013 depositata il 7 agosto 2013) passata già da tempo in giudicato, giusti atti di precetto del febbraio 2014 e marzo 2015. Avverso tale ultimo atto precetto l'Amministrazione comunale di Sersale ha proposto opposizione ex articolo 615, 1o comma, del codice di procedura civile. Tuttavia, con ordinanza del 7 ottobre 2015 il tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 1155/2013 confermando l'obbligo del comune di Sersale di adeguarsi al suddetto giudicato ottemperando a quanto statuito nei termini sopra descritti. Tuttavia, anche in questo caso, ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dai signori S. E. e M. nessun pagamento e/o deposito è stato ancora effettuato dal comune di Sersale;
il decreto governativo «salvaimprese» ha dato ai municipi delle risorse per far fronte ai loro creditori di lungo corso;
nel decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2013 è chiaramente specificato che la nomina del commissario straordinario di liquidazione è finalizzata «all'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente»;
a parere dell'interrogante questa è l'ennesima storia dello Stato e degli enti locali che prevaricano il cittadino. A ciò si aggiungono due norme e molto pericolose per l'espropriato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
il comma 5 dell'articolo 20 (l'accettazione dell'indennità provvisoria è irrevocabile);
il comma 3 dell'articolo 45 (l'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perda se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato) –:
se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative affinché vengano tutelati i legittimi interessi degli espropriati, con particolare attenzione circa i tempi di pagamento delle indennità riconosciute;
per quale motivo, nel caso del comune di Sersale citato nelle premesse, non siano stati adottati provvedimenti per l'estinzione dei debiti ai sensi di quanto specificato nel decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2013 e, se alla luce di quanto esposto, non si ritenga che sussistano i presupposti per promuovere una verifica amministrativa-contabile da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica. (4-13946)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):espropriazione
debito
capo di Stato