Legislatura: 17Seduta di annuncio: 596 del 23/03/2016
Primo firmatario: CAPODICASA ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/03/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/03/2016
CAPODICASA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nel corso dell'anno 2014 ad iniziativa della direzione generale della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stata bandita una procedura di interpello per la nuova attribuzione degli incarichi non dirigenziali di direttore degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;
in esito alla procedura di interpello sono stati esclusi dall'incarico diversi funzionari di area III F3/F4/F5 alcuni dei quali hanno contestato l'esito della selezione lamentando varie violazioni procedurali, di normative vigenti e di determine dirigenziali, oltre che ingiustificati declassamenti e demansionamenti di direttori in servizio che avevano ben meritato nell'espletamento della loro funzione;
a seguito di ricorsi presso i tribunali ordinari, tali procedure sono state dichiarate illegittime, che l'amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese legali ed il giudice ha disposto il rinnovo della procedura di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di segreteria;
con determina n. 147437 del dicembre 2015 è stato pubblicato il nuovo interpello che si discosta nettamente dalla precedente determina, correggendone le più vistose illegittimità che avevano portato ad una alterazione delle corrette procedure di selezione;
tuttavia, come viene lamentato da numerosi aspiranti agli incarichi di direzione di tali uffici, esso presenterebbe altre e ben evidenti profili di dubbia legittimità che potrebbero influenzare l'esito della selezione;
il bando, in particolare, è stato aperto a tutti i funzionari di area III, e non solamente, come previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 545 del 1992, a quelli appartenenti alla fascia F4-F5;
prevede l'imposizione di un limite triennale prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, non prevista da nessuna legge dello Stato ed in aperto contrasto con i principi costituzionali;
tra l'altro, vi è contenuta una curiosa e sproporzionata attribuzione di ben 15 punti al colloquio con il dirigente generale, in grado, secondo l'interrogante, di squilibrare e stravolgere ogni ponderata valutazione dei titoli professionali posseduti dai concorrenti –:
se sia a conoscenza della problematica sopra richiamata;
se, in caso contrario, non ritenga di dover acquisire ogni utile elemento al riguardo;
se, ove riscontrate le suesposte irregolarità, non ritenga di dovere intervenire per riportare a normalità tale procedura e garantire, così, un sereno funzionamento degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie ed il rispetto delle leggi e delle procedure. (4-12631)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):qualificazione professionale
funzionario
ripartizione delle imposte