Legislatura: 17Seduta di annuncio: 486 del 21/09/2015
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2015 SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2015 DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2015 BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/09/2015
RITIRATO IL 22/09/2015
CONCLUSO IL 22/09/2015
SARTI, FERRARESI, SPADONI, DELL'ORCO, DALL'OSSO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
in data 13 novembre 2014 l'interrogante ha depositato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06876 chiedendo delucidazioni in merito alle numerose irregolarità contenute nel «Bando di affidamento per la gestione totale dell'aeroporto di Rimini» emesso dall'ENAC in data 7 maggio 2014. Nell'elenco delle imprecisioni evidenziate, vi era la mancata richiesta, tra i requisiti per poter partecipare alla gara, di alcuna competenza nel settore aeroportuale. Si ritiene opportuno riportare, infatti, il primo quesito dell'interrogazione in questione: «se il Ministro ritenga di dover verificare la validità del bando e del disciplinare di gara, in ragione delle imprecisioni sopra illustrate che, a parere dell'interrogante, non sono trascurabili ai fini della validità della gara e di una nuova gestione corretta ed altresì, sempre con riferimento a tali documenti, se il Ministro non ritenga che la mancata richiesta di esperienza aeroportuale abbia contribuito alla svalutazione dello scalo di Rimini dato che se non in Italia, sicuramente all'estero, si sarebbero trovate imprese con l'esperienza dovuta»;
in data 11 settembre 2015 il Tar di Bologna depositava sentenza di accoglimento del ricorso numero di registro generale 119 del 2015, proposto dal Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini San Marino S.C.R.L., quarto classificato nella graduatoria finale di gara, contro ENAC, accogliendo il secondo motivo del ricorso presentato: «Con il secondo motivo, mirante a censurare in parte qua il bando di gara, il Consorzio ricorrente rileva la violazione dell'articolo 42 del Codice dei Contratti ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità in relazione alla mancata richiesta nel bando dei requisiti di capacità tecnica. Il motivo è fondato»;
dunque il Tar accogliendo il ricorso di cui sopra ha sancito il conseguente annullamento del bando di gara e il sequenziale atto di aggiudicazione confermando di fatto quanto segnalato nell'interrogazione di cui sopra;
la gravità della situazione assume profili drammatici poiché, consultando il sito dell'ENAC, in particolare leggendo i bandi di affidamento della gestione di altri aeroporti come ad esempio quelli di Forlì, Siena, Lampedusa e Pantelleria, si nota che essi sembrerebbero contenere lo stesso identico vizio riscontrato dal giudice amministrativo di Bologna per cui ha dichiarato l'annullamento del bando di affidamento di gestione dell'aeroporto di Rimini –:
che misure abbia intenzione di adottare il Ministro nei confronti di ENAC in ragione della gravità e dei pregiudizi derivanti dalla pubblicazione di bandi di affidamento della gestione di aeroporti predisposti in maniera giudicata illegittima dal Tar di Bologna, sotto il profilo della mancata richiesta dei requisiti di capacità tecnica, e suscettibili di essere oggetto di annullamento in sede giurisdizionale, come già avvenuto per l'aeroporto di Rimini;
vista l'attuale esecutività della sentenza emessa dal Tar di Bologna, come intenda far fronte a tale situazione di urgenza, con particolare riferimento dunque all’«aeroporto Fellini» di Rimini;
come abbia intenzione di procedere il Ministro per quanto attiene alla responsabilità di ENAC per la pubblicazione di un bando giudicato errato e la conseguente aggiudicazione della gara da parte della società AiRiminum risultata priva delle necessarie competenze tecniche e, dunque, che misure intenda mettere in atto riguardo alla responsabilità di ENAC per quelli che gli interroganti ritengono gli ingenti danni economici finora causati, oltre a quelli che potrebbero risultare in seguito all'accoglimento del ricorso con l'ennesima chiusura dell'aeroporto Fellini, con riferimento ai dipendenti dell'aeroporto stesso, ma anche con riferimento all'enorme riflesso sull'economia della città di Rimini che si ritrova ancora una volta senza un aeroporto nonostante lo scandalo del fallimento della precedente società gestrice Aeradria s.p.a. (4-10423)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aeroporto
aviazione civile
gara d'appalto