Legislatura: 18Seduta di annuncio: 506 del 12/05/2021
Primo firmatario: BELOTTI DANIELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/05/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/05/2021
BELOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il settore dei servizi socio-sanitari è regolato dalla disciplina statale sui livelli essenziali delle prestazioni, la quale ha lo scopo di uniformare a livello nazionale il contenuto qualitativo dell'attività erogata dagli enti territoriali a favore delle categorie svantaggiate;
i destinatari dei servizi socio-sanitari sono principalmente anziani non autosufficienti, affetti ma patologie post acute fortemente invalidanti che rendono necessario un intervento di assistenza integrato e continuativo, il più delle volte di tipo residenziale o semiresidenziale;
la gran parte dei servizi socio-sanitari integrati sono a carico degli enti locali, che li programmano, ne curano l'erogazione e ne monitorano l'andamento, nell'ambito della disciplina di regolazione concreta ed accreditamento predisposta dalle regioni;
in particolare, durante il periodo emergenziale da Covid-19, i bisogni delle persone fragili sono aumentati, come è aumentato il numero delle persone cui prestare assistenza;
il diritto comunitario e quello interno consentono agli enti locali di programmare e autoprodurre i servizi socio sanitari mediante il modulo organizzativo dell'in house providing;
ad esempio, in Lombardia, vi sono almeno 7 grandi società in house costituite e partecipate da enti locali; esperienze analoghe si registrano per ciascuna realtà regionale, con un numero complessivo di diverse decine di società in house cui i comuni singoli o associati hanno affidato in regime di autoproduzione i propri servizi sociosanitari, esattamente come per le altre forme organizzative della società consortile, dell'azienda speciale o del consorzio intercomunale;
un trattamento fiscale in materia di Iva identico per codeste realtà risponde ad una esigenza di logica ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, oltre che ad una esigenza di parità di trattamento;
l'articolo 10 comma 1, n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che non si applichi l'Iva alle «prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti [...], rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale»; invero, si sono registrate difformità applicative sul regime di esenzione testé citato;
anche diversi pronunciamenti giurisprudenziali (Commissione Tributaria regionale della Lombardia – sentenza 22 febbraio 2016, n. 1017), hanno rafforzato il principio secondo cui una società in house degli enti locali che ha autoprodotto i servizi socio-sanitari per i comuni suoi soci non deve emettere fatture gravate da Iva;
a parere dell'interrogante tale orientamento merita quindi di essere confermato anche al fine di dare stabilità al sistema dei servizi sociali ed evitare che le risorse, già scarse, degli enti locali per fare fronte ai servizi socio-sanitari siano ridotte ulteriormente per versare l'Iva –:
se non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire il regime di esenzione Iva delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali interamente partecipate dagli enti locali secondo il modello dell'in house providing, in considerazione soprattutto della rilevante e operosa attività erogata nei territori a favore delle categorie più svantaggiate.
(4-09255)