Legislatura: 18Seduta di annuncio: 504 del 10/05/2021
Precedente numero assegnato: 5/05352
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 FRAILIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 LATTANZIO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 SENSI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2021 PALAZZOTTO ERASMO LIBERI E UGUALI 10/05/2021 MURONI ROSSELLA MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 10/05/2021 FUSACCHIA ALESSANDRO MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 10/05/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 10/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 30/06/2022 BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/06/2022
CONCLUSO IL 30/06/2022
QUARTAPELLE PROCOPIO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, FRAILIS, CARNEVALI, DE LUCA, GRIBAUDO, LATTANZIO, PEZZOPANE, PINI, SENSI, SERRACCHIANI, VERINI, PALAZZOTTO, MURONI e FUSACCHIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la direttiva europea (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza si pone l'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, per agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. A tal proposito, l'articolo 4 obbliga gli Stati membri ad adottare misure necessarie per garantire al padre il diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi, senza distinzioni tra i lavoratori;
l'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 istituisce un congedo obbligatorio e un congedo facoltativo per il padre, fruibili dal padre lavoratore dipendente. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Il congedo obbligatorio è stato prorogato per i padri lavoratori dipendenti ed esteso a 10 giorni per l'anno 2021, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva europea (UE) 2019 n. 1158;
tuttavia l'articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012, subordina l'attuazione delle misure per i dipendenti pubblici all'adozione di un provvedimento attuativo del Ministero della pubblica amministrazione, a cui spetta il compito di individuare e definire ambiti, modalità e tempi per armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche mediante iniziative normative. Nel febbraio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito con una nota (8629/2013) che tale disciplina non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, perché è necessario un intervento dello stesso Ministero della pubblica amministrazione;
la mancata adozione del provvedimento attuativo da parte del Ministero della pubblica amministrazione crea un elemento discriminatorio ai danni del padre dipendente pubblico. In particolare, è un trattamento sfavorevole del dipendente pubblico rispetto agli altri lavoratori dipendenti, oltre a costituire una mancata garanzia di un diritto previsto dalla direttiva 2019 n. 1158 e dalla legge n. 92 del 2012 –:
quando il Ministro interrogato adotterà le iniziative necessarie per estendere il congedo di paternità ai dipendenti pubblici, così da adeguare il trattamento per loro previsto a quello degli altri lavoratori dipendenti e dare piena attuazione alla legge e alla direttiva citate.
(4-09234)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver ripercorso la disciplina in materia di congedo di paternità, chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto.
L'interrogante pone una questione di estremo interesse per l'amministrazione e per il sostegno alla genitorialità. Già in uno dei primi atti dei mio mandato – l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali – si è affrontato il tema del welfare contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dai punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.
Sul tema si segnala l'impulso comunitario con la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
La legge 22 aprile 2021, n. 53 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva e lo scorso 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo di attuazione. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022.
Lo schema del decreto legislativo (atto Governo 378) è stato trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme.
Attraverso alcune modifiche contenute al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato testo unico – che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre – è allo studio l'introduzione di una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore mentre il congedo di paternità preesistente è stato qualificato come «alternativo».
Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi venti giorni.
Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.
Questa tipologia di congedo era già stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n 92, che, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, aveva riconosciuto ai padri un solo giorno di congedo obbligatorio, oltre ad un giorno facoltativo da fruire in accordo con la madre ed in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità spettante a quest'ultima.
Nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha reso strutturale la misura, confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022).
È in previsione l'introduzione nel testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo od alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (articolo 18), ma in misura ridotta rispetto a quest'ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.
Aggiungo inoltre che, in linea con la direttiva, saranno equiparate le indennità connesse al congedo di maternità e a quello di paternità. Saranno poi aumentati i mesi di congedo parentale coperti da indennità e sarà innalzata l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dei congedo parentale.
Le novità riguarderanno anche i genitori soli, nell'ottica di un'azione positiva che vada incontro ai nuclei familiari monoparentali.
In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, confermo che nei prossimi mesi si arriverà a una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato.
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):salariato
direttiva comunitaria
impiegato dei servizi pubblici