ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 464 del 08/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: BRESCIA GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/03/2021
Stato iter:
20/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2022
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/01/2022

CONCLUSO IL 20/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08478
presentato da
BRESCIA Giuseppe
testo di
Lunedì 8 marzo 2021, seduta n. 464

   BRESCIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune debba essere sottoscritta da un numero minimo di firme;

   l'articolo 28, quarto comma, e l'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 570 del 1960 prevedono che la firma degli elettori debba essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990;

   secondo la decisione 22 febbraio 2002, n. 1087 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, gli articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono «norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. (...) La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista»;

   come emerso da diverse notizie di cronaca e da diverse inchieste della magistratura, tale fase del procedimento elettorale preparatorio risulta esposta a diverse disfunzioni, talvolta con profili di illegittimità che inficiano la parte costituente della competizione democratica;

   alcune disfunzioni sono state ravvisate dal delegato di lista del MoVimento 5 Stelle in occasione della consultazione elettorale per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco di Modugno (Bari) tenutasi nel settembre 2020;

   il 15 gennaio 2021 il delegato ha richiesto l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutta la documentazione in possesso dell'ufficio elettorale, riguardante le deleghe relative all'accertamento e alla richiesta dei certificati dei sottoscrittori presenti nelle liste elettorali, comprensiva del numero di protocollo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle copie fotostatiche estrapolate dagli originali, prodotte dai delegati di lista all'atto della formalizzazione delle candidature detenuti dall'ente, di tutti i candidati sindaci e di tutte le liste collegate ammesse alla competizione elettorale;

   alla data odierna, a tale richiesta non è stato dato alcun riscontro dall'ufficio competente;

   nei mesi scorsi il comune di Modugno aveva risposto con riscontro positivo della seconda commissione elettorale circondariale e dell'ufficio elettorale del 14 settembre 2020, accogliendo l'istanza, pressoché analoga, presentata dallo stesso delegato il 31 agosto 2020;

   facendo seguito a tale istanza, l'ufficio competente fissava un appuntamento per il 25 settembre in modo da definire il cronoprogramma operativo e consentire un corretto esercizio del diritto di accesso nel rispetto della protezione dei dati sensibili;

   sorprendentemente il 30 settembre lo stesso ufficio dava riscontro negativo alla richiesta;

   in data 17 novembre, attraverso comunicazioni intercorse a mezzo pec, si manifestava da parte del segretario generale del comune l'intenzione di sollecitare l'ufficio competente a mettere a disposizione la documentazione richiesta;

   tale vicenda dovrebbe fornire un serio impulso alla digitalizzazione del procedimento elettorale preparatorio, riducendo al minimo i margini di discrezionalità e le ipotesi di illegittimità;

   si ricorda che l'articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 2017 aveva già previsto la sperimentazione della raccolta firme in via digitale per le elezioni politiche, ma il relativo decreto attuativo non è mai stato adottato –:

   se il Governo non intenda promuovere le iniziative di competenza per una digitalizzazione del procedimento elettorale preparatorio, come esposta in premessa.
(4-08478)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 631
4-08478
presentata da
BRESCIA Giuseppe

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si comunica quanto segue.
  Come noto, la procedura di presentazione delle candidature costituisce procedimento complesso e disciplinato da diverse fonti normative, sulla base delle quali questa Amministrazione fornisce ai comuni circostanziate indicazioni esplicative in prossimità di ogni tornata elettorale.
  In tale ambito, l'articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 2017 ha previsto che – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali – sono definite le modalità per consentire, in via sperimentale, la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata.
  In virtù di tale disposizione, è stato a suo tempo costituito un apposito gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, con il compito di analizzare le problematiche da affrontare e di fornire proposte tecnico-operative da recepire nel suddetto decreto ministeriale.
  I problemi di copertura dei conseguenti oneri finanziari hanno tuttavia interrotto l'
iter di adozione del decreto per la mancanza di una necessaria norma di autorizzazione di spesa.
  Va peraltro considerato che, nell'ottica di favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, l'articolo 1, commi da 341 a 344, della legge di bilancio n. 178 del 2020 ha istituito un fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge n. 352 del 1970 (richieste di
referendum e iniziative legislative popolari), stabilendo testualmente che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitate, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352».
  Ciò premesso, si rappresenta che l'eventuale introduzione normativa di una modalità digitale nella raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste richiede grande cautela, soprattutto per quanto concerne la necessità di garantire l'identificazione certa dei sottoscrittori e la sicurezza dei dati personali trattati; occorre infatti considerare che il ricorso a questa modalità di raccolta, per garantire l'identità dei sottoscrittore, non può prescindere dall'uso del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta d'identità elettronica (CIE), strumenti ancora non in possesso di tutti gli elettori.
  È necessario inoltre tener presente che, in una materia particolarmente delicata come quella della presentazione delle liste elettorali, qualsivoglia modifica procedimentale in chiave telematica dovrebbe essere adeguatamente testata in via sperimentale (per evitare la presentazione di firme false o l'utilizzazione di contrassegni di partiti presenti in Parlamento da parte di soggetti non autorizzati).
  Si evidenzia in ogni caso che, attesa la chiara valenza politica della materia di cui trattasi, eventuali riforme in tali ambiti non potranno che essere valutati nelle competenti sedi parlamentari.
  Per quanto concerne Invece il caso specifico di Modugno, il comune ha riferito in proposito di aver provveduto, nella fase endo-procedimentale connessa alla presentazione delle liste dei candidati, all'immediato rilascio dei certificati elettorali (singoli o cumulativi) dei sottoscrittori di ciascuna lista elettorale.
  Per dare esatto adempimento alle disposizioni vigenti in materia, raccolte nella pubblicazione n. 1 del Ministero dell'interno per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e per non incorrere nelle sanzioni previste in caso di ritardo, è stata ritenuta sufficiente la produzione diretta agli uffici delle liste dei candidati e degli elenchi dei sottoscrittori senza ulteriori formalità. L'addetto ai servizi demografici del comune ha quindi predisposto tempestivamente i relativi certificati, consegnandoli ai richiedenti.
  Per quanto attiene infine il riscontro negativo dato alla richiesta di accesso documentale presentata dal locale Movimento 5 Stelle, il comune di Modugno ha precisato di avere in un primo momento consentito l'accesso agli atti, con nota del 14 settembre 2020, ritenendolo limitato alla documentazione prodotte dalle singole liste per la sottocommissione elettorale e, successivamente, rilevato che l'accesso era riferito anche all'elenco dei sottoscrittori propedeutico al rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ne negava l'accesso con nota del 30 settembre 2020.
  Dunque, sempre secondo quanto riferito dal comune, il diniego in questione sarebbe riconducibile non alla mancanza di una volontà ostensiva, ma alle modalità operative sopra descritte che hanno anteposto all'aspetto formale il carattere di urgenza e celerità connesso alla presentazione delle liste. La documentazione richiesta dai promotori dell'accesso (la formale istanza di rilascio di certificati elettorali), infatti, difettava agli atti di ufficio perché la necessità di elaborare con rapidità i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei soggetti sottoscrittori ha fatto ritenere sufficiente, per l'avvio del procedimento, la mera esibizione delle liste dei candidati e degli elenchi dei sottoscrittori.
  Si precisa infine che nessuna delle liste presentate è stata esclusa dalla 6a sottocommissione elettorale circondariale di Modugno, organo deputato alla verifica della documentazione per la presentazione delle candidature; detta sottocommissione ha valutato e accolto, per quanto di competenza, l'istanza di accesso inoltrata dal delegato di lista del Movimento 5 Stelle il 31 agosto 2021 e, con deliberazione n. 257 del 10 settembre 2020, ha consentito l'accesso secondo modalità concordate con lo stesso richiedente, ovviamente nei rispetto delle limitazioni previste in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezione

amministrazione locale

elezioni politiche