ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08463

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 464 del 08/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CAPARVI VIRGINIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 04/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08463
presentato da
CAPARVI Virginio
testo di
Lunedì 8 marzo 2021, seduta n. 464

   CAPARVI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera c), del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il tratto della strada statale 3 «Flaminia» compreso tra Foligno (PG), Nocera Umbra (PG) e Gualdo Tadino (PG), in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è classificato come strada extraurbana secondaria, ossia strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;

   ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del codice della strada, il limite massimo di velocità vigente su strade come quella di cui trattasi è stabilito di norma in 90 km/h per autovetture, autovetture con carrelli appendice, autocaravan (camper), motocicli, autocarri ed autoveicoli per trasporto promiscuo fino a 3.5 t e di 70 km/h per autotreni ed autovetture che trainano rimorchi e caravan (roulotte);

   dal 1° febbraio 2021, il comune di Valtopina (PG), previo nulla osta dell'Anas, in qualità di ente proprietario della strada, ha posto in funzione un rilevatore fisso di velocità al km. 166,00, in ambo i sensi di marcia, attivo per tutte le 24 ore della giornata, su un tratto rettilineo;

   sul predetto tratto stradale è altresì vigente un decreto prefettizio che individua come idoneo l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata;

   pur condividendo l'importanza dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, appare singolare il posizionamento del predetto strumento di rilevatore di velocità, da parte di un comune, senza che si siano evidenziate negli ultimi anni criticità relative ad un elevato livello di incidentalità, criterio questo ritenuto basilare per l'utilizzo dei dispositivi dei mezzi di controllo, come da «Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade» emanata dal Dipartimento di pubblica sicurezza servizio di polizia stradale il 14 agosto 2009, prot. 300/A/l0307/09/144/5/20/3;

   è evidente che il sistema di rilevamento della velocità sopra menzionato appare non corrispondente ai criteri individuati nelle norme citate e che le finalità dello stesso non siano di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale; l'esigenza di imporre una limitazione deve scaturire da effettive necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che il tutto si risolva con l'unico intento di un cospicuo ricavo economico per le amministrazioni competenti, passaggio questo ribadito nel decreto ministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), prot. 777 del 27 aprile 2006 II, direttiva al punto 2.2;

   visto inoltre l'attuale limite di 70 km/h, si evidenzia l'impossibilità da parte dei conducenti di autovetture, senza incorrere nella violazione del superamento del limite consentito, di effettuare ove possibile, la manovra di sorpasso nei confronti degli autotreni che possono viaggiare ad una velocità massima di 70 km/h –:

   se e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, affinché sia valutata l'opportunità di aumentare il limite di velocità nel tratto in questione, per consentire ai conducenti di autovetture di effettuare, ove possibile, la manovra di sorpasso nei confronti degli autotreni che possono viaggiare ad una velocità massima di 70 km/h, senza incorrere nella violazione rilevata dal dispositivo di rilevazione da ultimo installato.
(4-08463)