ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 464 del 08/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 04/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 08/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08444
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo di
Lunedì 8 marzo 2021, seduta n. 464

   GERMANÀ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   è stata riscontrata, dagli operatori del settore, nella procedura di smaltimento degli agrumi coltivati nell'area territoriale di Catania e nelle province di Ragusa e Siracusa, la presenza di residui di fitofarmaci superiori ai limiti stabiliti dal regolamento europeo 2020/1085 entrato in vigore alla data del 13 novembre 2020. Tali principi attivi presenti, come detto nel periodo precedente, venivano utilizzati nella maggior parte dei formulati degli insetticidi in commercio utili per combattere i principali infestanti degli agrumi prima dell'entrata in vigore del citato regolamento dell'Unione europea. È rilevare che la mancanza di una norma transitoria per l'entrata in vigore del regolamento 2020/1085 ha determinato gravi problemi per le imprese del settore che non hanno potuto ovviamente adeguarsi in tempi utili alla nuova normativa;

   le imprese del settore quindi oggi si trovano ad aver un prodotto stoccato in magazzino ed oli essenziali non venduti alla data del 13 novembre 2020 che sono stati trattati come fitofarmaci conformemente alla legge n. 396 del 2005 coltivati e prodotti prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo 2020/1085. Ad oggi però tali imprese non hanno potuto rispettare i nuovi limiti imposti, come detto per la mancanza di una norma transitoria, che avrebbe consentito loro di attivarsi in tempo per osservare le disposizioni del regolamento 2020/1085;

   il Ministero della salute e la direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea erano stati messi a conoscenza che potevano insorgere problemi legati al riscontrarsi di residui di Clorpirifos e Clorpirifos metile successivamente alla data prefissata per l'entrata in vigore del citato regolamento dell'Unione europea. Inoltre, è stata avviata nel luglio 2020 una sensibilizzazione nei confronti delle unioni nazionali dei produttori per allertarli delle problematiche che sarebbero scaturite dall'entrata in vigore del citato regolamento dell'Unione europea. Si chiedeva, infatti, di poter programmare e di avere i tempi necessari perché le imprese potessero avviare la propria attività e ritirare dal mercato gli agrumi da destinare a trasformazione. Oggi pertanto i prodotti derivati dalla trasformazione agrumaria secondo i limiti posti dal regolamento 2020/1085 risultano non vendibili –:

   se non sia necessario ed urgente adottare le iniziative di competenza per ritirare dal mercato gli oli essenziali ed i derivati agrumari prodotti lecitamente ai sensi della normativa vigente ma non conformi oggi al regolamento 2020/1085 per la mancanza, come detto in premessa, di una norma transitoria che avrebbe dovuto «dare tempo» alle imprese del settore di adeguarsi alla nuova normativa comunitaria;

   se non sia necessario adottare iniziative per ristorare economicamente le aziende del settore agrumicolo che hanno prodotto lecitamente e che, per la mancanza di una norma che consentisse loro il tempo necessario per adeguarsi alla nuova normativa comunitaria, non hanno potuto osservare il regolamento dell'Unione europea.
(4-08444)