Legislatura: 18Seduta di annuncio: 432 del 25/11/2020
Primo firmatario: MORELLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/11/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/12/2020
MORELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS e MANZATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
in base alle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre, 10 novembre e del 13 novembre 2020 adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, è stata imposta la sospensione e/o la forte limitazione dell'esercizio della pesca sportiva nelle regioni caratterizzate come «rosse» e «arancioni»;
dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta ad una Faq, pubblicata il 15 novembre 2020, si apprende infatti come la disciplina della pesca sportiva sia limitata al comune di residenza, nelle «zone arancioni» mentre sia vietata nelle «zone rosse»;
tale posizione, del tutto illogica a giudizio, degli interroganti, contrasta con la definizione che la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri aveva precedentemente fornito in risposta ad una Faq pubblicata in data 5 maggio 2020, in cui la pesca sportiva, riconosciuta a tutti gli effetti come attività sportiva individuale, rientrava tra le attività consentite;
in quella occasione, proprio a ridosso del primo lockdown era stata infatti prevista la ripresa di una serie di pratiche sportive e ricreative, fra le quali la pesca sportiva appunto, ritenendo che le stesse per loro natura potessero essere svolte nel rispetto del distanziamento sociale, senza creare assembramenti; non si comprende come il Governo possa avere adesso maturato una posizione opposta, peraltro non supportata da reali evidenze in termini di ricadute sulla sicurezza sanitaria;
oltretutto, da una Faq del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata il 10 novembre 2020, si deduce chiaramente, contrariamente a quanto è stato poi affermato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, come la pratica della pesca sportiva sia consentita in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, specificando che la stessa possa essere pratica anche nelle «zone rosse»;
l'assoluta indeterminatezza con cui il Governo sta operando nella gestione di questa nuova fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19, rischia di creare un danno pesante al settore e alle tante aziende che vivono di questa realtà, come gli esercizi al dettaglio di articoli sportivi per la pesca che, oltre a non aver ricevuto alcun sussidio dallo Stato, non essendo direttamente interessati dalle misure restrittive, di fatto, hanno perso tutta la domanda proveniente da questo canale –:
se il Governo, attraverso lo strumento che ritenga più idoneo, intenda esplicitare, in linea con quanto affermato nella Faq del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata il 10 novembre 2020, che l'attività della pesca sportiva sia praticabile, senza limiti, su tutto il territorio nazionale, trattandosi di una attività che, al pari delle altre consentite, si svolge in forma individuale e all'aperto, senza rischi per la salute delle persone.
(4-07634)