Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 24/11/2020
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/11/2020
MAGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
ad oggi il personale sanitario presente in Italia in possesso di cittadinanza straniera, secondo quanto riportato dall'Associazione medici stranieri in Italia (Amsi), è nel numero di 77.500. La normativa vigente richiede ai cittadini extracomunitari che intendano lavorare nel pubblico impiego, il rispetto di quanto stabilito all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede il riconoscimento del titolo di studio e l'iscrizione in apposite liste compilate presso il Ministero della salute e, per ciò che concerne il personale sanitario, di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiede il possesso del permesso di soggiorno permanente;
considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il Paese, l'articolo 13 comma 1 e comma 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (così detto «cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, stabilisce che in deroga a detti articoli (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per tutto il tempo in cui lo stato di emergenza ha effetto, «le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, [...] a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»;
ciò nonostante, numerosi bandi concorsuali richiedono per quanto concerne il personale medico il requisito della cittadinanza italiana o di Paesi dell'Unione europea e per quanto attiene al restante personale sanitario i già citati requisiti dell'articolo 38 del testo unico sul pubblico impiego, non tenendo in considerazione la novella legislativa prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020 ed escludendo tutti i lavoratori extracomunitari che, anche se in possesso del permesso di lavoro, non posseggono il titolo di soggiorno di lungo periodo;
tra le procedure concorsuali, ad avviso dell'interrogante, avviate in contrasto con la novella legislativa prevista dal decreto- legge n. 18 del 2020, ci sarebbe quella attivata dalla Protezione civile per il reclutamento di 1.500 unità da utilizzare in rinforzo della medicina territoriale, che inserisce tra i requisiti quelli previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
le limitazioni poste in essere nei bandi di cui sopra, oltre ad essere contrarie ad una disposizione di legge, limitano il processo di reclutamento di personale già formato presente sul territorio nazionale che sarebbe indubbiamente utile nella attuale situazione di emergenza sanitaria in atto –:
se il Governo sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali siano le iniziative che intenda intraprendere affinché i bandi già indetti vengano modificati.
(4-07613)