Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/11/2020
MARCHETTI, CAPARVI, MORRONE, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e PATASSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con l'emanazione delle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre, 10 novembre e del 13 novembre 2020, adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si è prodotta una forte limitazione dell'esercizio venatorio nelle regioni caratterizzate come «rosse» e «arancioni», per i divieti relativi agli spostamenti che valgono ovviamente anche per i cacciatori;
quella che appare all'interrogante come una totale chiusura del Governo nei confronti dell'attività venatoria non trova riscontri di natura scientifica, visto che la caccia è un'attività che si pratica in quasi totale isolamento e in spazi ampi e lontani dai centri abitati, risultando inoltre in assoluto contrasto con le decisioni assunte da gran parte degli Stati dell'Unione europea, fra cui Austria, Belgio e Germania;
il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore;
l'interesse del mondo venatorio su temi che riguardano l'ambiente, la sostenibilità e la gestione della fauna selvatica, fanno di questa realtà un'indispensabile risorsa a favore di azioni di contenimento delle specie invasive, difesa dell'agricoltura, e più in generale di tutela del territorio;
il cinghiale è l'ungulato più prolifico ed il suo periodo riproduttivo, a differenza delle altre specie, si distribuisce su vari mesi fino all'intero anno, con un picco delle nascite in primavera;
già durante il lockdown della primavera scorsa, gli avvistamenti degli ungulati si sono moltiplicati portando ad oltre due milioni il numero dei cinghiali che hanno potuto circolare senza freni per campagne e città, causando ingenti danni ai raccolti e mettendo a rischio la sicurezza delle famiglie anche nelle poche occasioni in cui era permesso uscire di casa;
un secondo stop alla caccia di contenimento agli ungulati porterà ad un sicuro incremento straordinario della popolazione di cinghiali, con conseguenti ingenti danni alle coltivazioni e alle persone: purtroppo i cinghiali si spingono ormai sempre di più a ridosso dei centri abitati, e sono uno dei fattori più pericolosi relativamente agli incidenti stradali;
l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 stabilisce che la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza, ed ha una durata di cinque anni; l'articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative», assoggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative la «Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia» per la quale è dovuta una tassa di rilascio, di rinnovo e annuale, ciascuna pari a 168 euro, a cui deve aggiungersi un'addizionale di 5,16 euro, prevista dalla nota 4 a margine del citato articolo 5; i cacciatori hanno già pagato una tassa statale a inizio stagione ed è inaccettabile che non possano praticare l'attività, all'aria aperta e lontano da ogni possibilità di contagio, all'interno di tutto il territorio del proprio Ambito territoriale di caccia (Atc) –:
se il Governo intenda adottare iniziative per prevedere, misure di natura economica per la riduzione della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, al fine di risarcire i cacciatori delle regioni classificate come zone a rischio medio-alto che, a causa delle misure stabilite nelle ordinanze ministeriali e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore sopracitati, non possono spostarsi dal comune di residenza;
se il Governo non ritenga di dover riconsiderare l'opportunità di regolamentare il prelievo venatorio in maniera più organica e funzionale, quanto meno all'interno di ogni Atc di appartenenza, al fine di non penalizzare un'intera categoria di cittadini che vedono ingiustamente leso il proprio diritto ad esercitare un'attività per definizione svolta in solitudine e all'aria aperta, al pari delle altre consentite.
(4-07611)