Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: MAGGIONI MARCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/11/2020
MAGGIONI, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI e LOLINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
l'aumento della fauna selvatica rappresenta una vera e propria emergenza nazionale: nutrie, cinghiali, caprioli ed altre specie sono sempre più frequentemente causa di disagi per le aziende agricole;
basti pensare che soltanto i cinghiali, ad esempio, nel nostro Paese sono passati da 900 mila capi nel 2010 a quasi 2 milioni di oggi (+111 per cento), con un trend in continuo aumento. La situazione ormai è fuori controllo e provoca giorno dopo giorno danni ingenti mettendo a repentaglio la vita delle persone, nelle campagne e nelle strade;
gli orientamenti della Commissione europea stabiliscono che sono da considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le condizioni indicate negli orientamenti stessi. L'intensità dell'aiuto ammesso è pari al 100 per cento sia dei danni diretti subiti dall'azione della specie protetta sia, alla luce delle recenti modifiche, dei costi indiretti sostenuti;
il 6 giugno 2018 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione europea uno schema di decreto, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da utilizzare come base giuridica per la notifica, da parte degli enti concedenti, del regime nazionale sui danni da fauna selvatica protetta;
con decisione C(2019) 772 del 29 gennaio 2019, la Commissione europea ha informato il Governo italiano di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato e, conseguentemente, con nota 9791 del 26 febbraio 2019 il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha comunicato di aver attivato la procedura per la trasmissione alla Conferenza unificata dello schema di decreto interministeriale, che costituisce la base giuridica del regime di aiuto;
nel corso del 2019, in esito alla successiva discussione emersa in sede di Conferenza unificata, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione con la Commissione europea concernente alcune modifiche non sostanziali allo schema di aiuto già notificato, interlocuzione infine positivamente riscontrata dalla Commissione europea con nota C(2019)8522 del 21 novembre 2019 avente ad oggetto «Aiuti di Stato/Italia SA 55614 (2019/N) Modifica del regime di aiuti SA 51285 (2018/N) recante modalità di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti»;
detto regime di aiuto, concernente sia l'indennizzo dei danni da fauna selvatica protetta sia gli investimenti per la prevenzione degli stessi danni, costituisce uno schema «quadro» nazionale che, una volta approvato definitivamente con l'emanazione del decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà quindi essere attivato e declinato dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti gestori delle aree protette nazionali in alternativa al regime de minimis, applicato finora ai fini della corresponsione degli indennizzi di tali danni e dei contributi per la relativa prevenzione;
le aziende agricole presenti nelle aree dei parchi regionali, soprattutto lombardi, hanno implementato sistemi agronomici e di coltivazione rispettosi dell'ambiente, finalizzati anche al miglioramento del paesaggio agrario e dell'agrosistema;
in attesa della formalizzazione del decreto, condizione necessaria affinché le regioni possano attuare la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato e risarcire interamente i danni causati dalla fauna protetta alle imprese agricole, queste sono obbligate al rispetto del massimale de minimis agricolo;
gli agricoltori che operano nelle aree protette da tempo, troppo tempo, stanno aspettando i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica; per la sola regione Lombardia si tratta di una somma di almeno 350.000 euro –:
se non ritengano quanto mai necessaria ed urgente l'emanazione del citato decreto interministeriale affinché le regioni possano avviare la procedura di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti o viventi in aree protette.
(4-07609)