ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07537

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 363 del 15/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/01/2015
Stato iter:
24/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/02/2015

SOLLECITO IL 05/03/2015

SOLLECITO IL 01/04/2015

SOLLECITO IL 05/05/2015

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 09/07/2015

SOLLECITO IL 03/08/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/09/2015

CONCLUSO IL 24/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07537
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   secondo l'allarme lanciato da Legambiente su 37 sacchetti per la spesa prelevati presso diversi punti vendita della «grande distribuzione organizzata» in sette regioni italiane (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Veneto), ben 20, pari al 54 per cento del totale, sono risultati non conformi alla legge n. 28 del 2012, che ha messo al bando gli shopper non compostabili. Questo risultato è emerso dalla campagna di monitoraggio organizzata da Legambiente, grazie al lavoro dei suoi circoli locali e comitati regionali, effettuata tra la fine di novembre 2014 e le vacanze natalizie per valutare il rispetto della sopraddetta legge che ha permesso all'Italia di mettere al bando i sacchetti di plastica e che purtroppo però continuano ad essere ancora molto diffusi;
   le difformità sono state riscontrate in 5 regioni dove sono stati prelevati i sacchetti non conformi alla legge in vigore: in Campania (7 sacchetti), Basilicata (6), Puglia (3), Calabria (3) e Lazio (1). Mentre i sacchetti prelevati in Lombardia e Veneto sono invece risultati regolari. A livello provinciale la situazione è la seguente: Potenza (6 sacchetti fuori legge), Avellino, Bari e Napoli (3), Vibo Valentia (2), Benevento, Catanzaro e Roma (1). Suddividendo i 20 casi di sacchetti «fuori legge» per punti vendita delle aziende della grande distribuzione, si ottiene, secondo Legambiente, questa classifica: Sigma (5 sacchetti non conformi), A&O (3), Crai, Eurospin e Sisa (2), Conad, Despar/Eurospar, Eurocisette, Imagross, M.A. Supermercati/Gros, Maxisidis/Intersidis (1);
   i sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organico dei rifiuti, devono avere la scritta «biodegradabile e compostabile» e sul sacchetto la citazione dello standard europeo «UNI EN 13432:2002», da ultimo il marchio di un ente certificatore, che tutela il consumatore come soggetto terzo. I sacchetti che non riportano queste specifiche danno altresì un'informazione sbagliata e non sono conformi alla legge;
   secondo la normativa nazionale e comunitaria un materiale plastico per essere definito compostabile deve obbligatoriamente rispettare le caratteristiche di: biodegradabilità: capacità del materiale di essere convertito in anidride carbonica (CO2), grazie all'azione di microrganismi, pari al 90 per cento totale da raggiungere entro 6 mesi (180 giorni); disintegrabilità: frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale; la frazione visibile deve essere inferiore al 10 per cento della massa iniziale; assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio; assenza di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost finale;
   la legge in vigore permette peraltro di ridurre l'inquinamento da plastica e di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, promuovendo per la loro produzione una virtuosa riconversione industriale verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili, come già avvenuto, ad esempio, nel polo industriale di Porto Torres;
   per chi commercializza sacchetti non conformi o false «buste-bio», dal 21 agosto del 2014, le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai 2.500 euro ai 25.000 euro. La multa può essere aumentata fino al quadruplo del massimo, ovvero 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore (articolo 4, legge n. 28 del 2012) –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopraesposti e se essi intendano verificare se ciò corrisponda al vero; quali iniziative urgenti intendano mettere in campo affinché in tutte le regioni d'Italia sia data piena effettività alle norme del decreto-legge n. 2 del 2012 sui sacchetti biodegradabili e compostabili e se non si intendano assumere iniziative anche per tramite degli organismi governativi competenti per provvedere a sanzionare le citate irregolarità, già riscontrate. (4-07537)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 settembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 489
4-07537
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — In tema di sacchi per asporto merci monouso l'Italia si è da tempo orientata, con l'utilizzo di appositi strumenti normativi, verso la loro eliminazione dal commercio, ad eccezione di quelli conformi ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità contenuti nella norma UNI EN 13432:2002 (è attualmente vigente il divieto di commercializzazione previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 convertito in legge n. 28 del 2012).
  Le caratteristiche di biodegradabilità è di compostabilità garantiscono che le borse di plastica, dopo il loro utilizzo, possano essere conferite in impianti per la produzione di compost ed al tempo stesso, qualora siano oggetto di dispersione accidentale, tali borse non comportano impatti significativi sull'ambiente. Difatti il sistema di gestione dei rifiuti organizzato in Italia valorizza il flusso dei rifiuti compostabili attraverso una adeguata rete di raccolta e di impianti di compostaggio.
  Sul tema della commercializzazione dei sacchetti non conformi ai requisiti di legge, il Ministero dell'ambiente è stato di supporto nell'inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Torino, su sacchetti di plastica monouso immessi in commercio in violazione delle norme vigenti, fornendo materiale istruttorio su espressa richiesta del pubblico ministero dottor Raffaele Guariniello. La suddetta inchiesta ha riguardato il reato di commercializzazione di sacchetti in plastica con indicazioni ingannevoli per il consumatore, in quanto venivano commercializzati sacchetti con l'indicazione «biodegradabili» e «compostabili», pur non essendo gli stessi conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002.
  Sulla tematica in questione, il Ministero dell'ambiente ha chiesto un approfondimento tecnico all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha prodotto un parere in merito alla nozione di «biodegradabilità» dei sacchi per asporto merci e alla valenza della norma UNI EN 13432:2002.
  Detto parere, trasmesso dal Ministro dell'ambiente alla procura di Torino, ha evidenziato che la norma armonizzata UNI EN 13432:2002, cui si riferisce il decreto ministeriale 18 marzo 2013 per individuare le sole tipologie di sacchetti monouso commercializzabili, «fornisce indicazioni sulla verifica della biodegradabilità dell'imballaggio, nonché della sua capacità di andare incontro a disintegrazione, solo in termini di biodegradazione controllata, di tipo aerobico o anaerobico, presso impianti di trattamento».
  Altresì «la capacità di subire una degradazione per effetto di un processo di compostaggio rappresenta un elemento di valutazione della sua biodegradabilità in determinate condizioni, ma non può essere inteso come un criterio di valutazione assoluta. Una plastica può essere infatti biodegradabile ma non compostabile, ovvero potrebbe richiedere tempi di disintegrazione e degradazione più lunghi rispetto a quelli previsti dal processo di compostaggio (...). La norma UNI EN 13432:2002 individua quindi la biodegradabilità del materiale in riferimento ad una specifica modalità di trattamento dello stesso e non nei termini più generali di degradazione in qualsiasi condizione ambientale, quale ad esempio lo smaltimento incontrollato».
  ISPRA conclude comunque che «quanto riportato nella norma UNI EN 13432.2002, pur rappresentando un criterio di valutazione della biodegradabilità in determinate condizioni e non un criterio assoluto di valutazione della stessa, può comunque costituire un valido approccio di verifica, tenuto conto che l'imballaggio monouso biodegradabile e compostabile è tipicamente destinato, al termine del suo ciclo di vita, agli impianti di trattamento biologico o meccanico-biologico dei rifiuti», precisando che «gli unici criteri di verifica della biodegradabilità dei sacchi monouso per l'asporto di merci risultano essere quelli stabiliti alla norma UNIEN 13432:2002».
  Con riferimento all'eventualità di una campagna informativa inerente il settore in discorso, il Ministero dell'ambiente è aperto ad ogni eventuale iniziativa da parte dei soggetti interessati preordinata a favorire l'informazione dei consumatori e degli altri soggetti coinvolti nella filiera. Per effetto della legge n. 116 del 2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» è applicabile il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro) relativo alla commercializzazione di sacchetti con l'indicazione «biodegradabili» e «compostabili» non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002.
  Si evidenzia in conclusione che il regime sanzionatorio non contempla disposizioni transitorie, nel mentre il regime dei controlli è demandato alle competenti autorità.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

protezione dell'ambiente

gestione dei rifiuti