ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05796

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 280 del 06/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/08/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/08/2014
Stato iter:
24/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/10/2014

SOLLECITO IL 28/01/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/09/2015

CONCLUSO IL 24/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05796
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

   NESCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   Monica Sabatino, al cui nome era collegata la lista «Rosa Arcobaleno», è stata eletta sindaco di Amantea (Cosenza) alle ultime consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;
   il di lei padre, Giuseppe Sabatino, è responsabile del settore finanziario del comune di Amantea e vicesegretario generale dell'ente;
   l'incarico di vicesegretario generale fu conferito al Sabatino con delibera di giunta municipale del 16 gennaio 1992, senza alcuna interruzione del medesimo, come risulta da apposito documento, protocollo n. 12095 del 25 luglio 2014, rilasciato dal segretario generale del comune di Amantea, dottoressa Maria Luisa Mercuri, al consigliere comunale in carica Francesca Menichino, del Movimento Cinque Stelle;
   nella veste di segretario generale vicario e quindi di notaio del comune di Amantea, il Sabatino – figura in atti del municipio – ha firmato diversi contratti e verbalizzato consigli e giunte comunali, esercitando in costanza temporale le funzioni proprie del ruolo, sia in assenza del segretario generale titolare che durante la cessazione della convenzione «Segreteria comunale Comuni di Amantea, Falerna, Cleto e San Lucido», costituita dal comune di Amantea con deliberazione consiliare del 21 novembre 2013, che prevedeva un unico segretario generale per tutti gli enti sottoscrittori, rimanendo sempre in carica, per il municipio di Amantea, il vicesegretario generale Sabatino;
   il comune di Amantea prese atto della suddetta cessazione con deliberazione del consiglio comunale del 17 aprile 2014, presieduto da Monica Sabatino nella sua veste di presidente dell'organismo municipale;
   il 25 aprile 2014 è iniziata ad Amantea la campagna elettorale per il rinnovo degli organi di governo locale;
   con proprio decreto del 22 maggio 2014, il prefetto di Catanzaro prese atto della stipula di nuova convenzione di segreteria comunale unica, sottoscritta dai comuni di Falerna (Catanzaro), Amantea e Cleto (Cosenza) in data 5 maggio 2014;
   la deliberazione n. 70 del 14 maggio 2014, avvenuta in vacatio del segretario generale Mercuri, conseguente all'avvenuta cessazione del riferito accordo fra comuni, porta espressamente la firma di Giuseppe Sabatino quale «segretario generale» del comune;
   la candidata Monica Sabatino, proprio a seguito dell'esame di eleggibilità e di compatibilità degli eletti di cui alla deliberazione consiliare n. 12 del 10 giugno 2014, ha potuto assumere le funzioni di sindaco del comune di Amantea;
   nella fattispecie, a parere dell'interrogante si ravvisa in tutta evidenza la violazione dell'articolo 61, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel), che stabilisce che non può essere eletto alla carica di sindaco chiunque abbia «ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale»;
   la ratio della predetta norma sta nell'escludere a priori eventuali alterazioni del fatto democratico delle elezioni, che potrebbero derivare da parenti o affini di secondo grado che ricoprano il ruolo di segretario generale;
   nel rispondere all'esposto del consigliere comunale Menichino, del Movimento Cinque Stelle, la prefettura di Cosenza, con nota del 24 luglio 2014, ha significato che la norma di cui all'articolo 61, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel), abbisogna di verifica «delle situazioni di fatto riscontrate presso gli enti locali», così rivolgendosi al Ministero dell'interno per un parere di merito;
   dagli atti che l'interrogante ha potuto visionare non vi è dubbio alcuno sul fatto, riscontrato e riscontrabile, che Giuseppe Sabatino, padre dell'eletto sindaco Monica Sabatino, abbia esercitato dal 1992 le funzioni di segretario generale del comune di Amantea, in particolare non da vicario ma da effettivo facente funzioni nel suddetto periodo di vacatio del segretario generale titolare Maria Luisa Mercuri –:
   se non ritenga di promuovere con urgenza l'azione ex articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000, affinché sia riconosciuta l'ineleggibilità di Monica Sabatino alla carica di sindaco di Amantea, per violazione dell'articolo 61, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel). (4-05796)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 settembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 489
4-05796
presentata da
NESCI Dalila

  Risposta. — A seguito delle ultime consultazioni amministrative tenutesi in data 25 maggio 2014, è stata proclamata eletta alla carica di sindaco del comune di Amantea la dottoressa Monica Sabatino.
  In sede di prima riunione del consiglio comunale, indetto ai fini della convalida degli eletti contestualmente alla verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità alle cariche elettive, è stata sollevata eccezione di ineleggibilità nei confronti della neo eletta sindaco, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti locali). A conclusione della seduta, il Consiglio comunale ha respinto l'eccezione.
  All'esito dell'istruttoria esperita dopo un esposto sull'argomento, è emerso che la neo eletta sindaco è effettivamente legata da rapporto di diretta parentela con il responsabile del settore economico finanziario del comune di Amantea, nonché vicesegretario comunale in caso di assenza od impedimento della titolare dell'ufficio di segreteria.
  Tanto premesso in via di fatto, si osserva quanto segue.
  Le cause di ineleggibilità sono previste allo scopo di garantire l'uguale e libera espressione del voto tutelata dall'articolo 48, primo comma, della Costituzione, rispetto a qualsiasi possibilità di
captatio benevolentiae esercitarle dal candidato o di metus potestatis nei confronti dello stesso. Il fondamento costituzionale delle stesse va anche ravvisato nell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, dal quale si desume che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma può essere esercitato solo in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
  Inoltre, per giurisprudenza costante (Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di cassazione, Sezione I civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504), le norme del Testo Unico Ordinamento Enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, sostanziandosi in una limitazione del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione ed applicazione.
  Per questo motivo e atteso che l'articolo 61 del Testo Unico Ordinamento Enti locali fa esclusivo riferimento, ai fini dell'ineleggibilità, alla figura del «segretario comunale o provinciale», si ritiene ragionevolmente non configurabile, nel caso di specie, la prospettata causa ostativa all'assunzione del mandato elettorale.
  Ciò anche in virtù della considerazione che il segretario comunale ha una stabilità o quanto meno un'abitualità di svolgimento di mansioni che non appare ravvisabile con riguardo alla figura del vicesegretario comunale, il quale, come è noto, è istituzionalmente deputato a svolgere le mansioni di segretario comunale solo in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 13 marzo 1997, n. 2258).
  La predetta opzione ermeneutica ha trovato conferma nell'ordinanza emessa nella causa civile iscritta al n. 1392 del ruolo generale del 2014, con la quale il Tribunale di Paola, investito della questione in argomento, ha ritenuto che le figure del segretario e del vice segretario comunale non siano sovrapponibili, né sotto il profilo normativo né dal punto di vista funzionale e non siano, pertanto, equiparabili ai fini dell'operatività della causa ostativa contemplata dal più volte citato articolo 61.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0267

GEO-POLITICO:

AMANTEA,COSENZA - Prov,CALABRIA

EUROVOC :

eleggibilita'

segretario generale dell'istituzione

comune

elezioni locali