ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA   4/05144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 487 del 28/05/2025
Firmatari
Primo firmatario: MALAGUTI MAURO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/05/2025


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/05/2025
Stato iter:
24/09/2025
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO24/09/2025
NORDIO CARLOMINISTRO  - ( GIUSTIZIA )
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/09/2025

CONCLUSO IL 24/09/2025

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05144
presentato da
MALAGUTI Mauro
testo di
Mercoledì 28 maggio 2025, seduta n. 487

   MALAGUTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella strage di Sinnai, avvenuta l'8 gennaio del 1991, venivano uccisi Gesuino Fadda, suo figlio Giuseppe Fadda, ed Ignazio Pusceddu e nella strage rimaneva ferito Luigi Pinna, testimone chiave nel processo a carico di Beniamino Zuncheddu, accusato di aver commesso la strage;

   nel giugno 1992 Beniamino Zuncheddu veniva condannato all'ergastolo, ma dopo 28 anni, nel 2020, alla luce di nuove prove, il suo caso veniva sottoposto ad un processo di revisione;

   il 27 gennaio 2024, la Corte di appello di Roma, concluso il processo di revisione, ha assolto con formula piena Beniamino Zuncheddu per non aver commesso il fatto;

   Beniamino Zuncheddu è, dunque, vittima di un errore giudiziario per il quale ha scontato ingiustamente 33 anni di carcere, ritrovandosi, dopo la scarcerazione, privo di lavoro, assistenza e risarcimento;

   sebbene già nel marzo del 2024 il tribunale di sorveglianza di Cagliari gli abbia riconosciuto un risarcimento di circa 30 mila euro per aver trascorso oltre metà della sua vita in celle piccole e sovraffollate, Beniamino Zuncheddu rischia di non poter ottenere nemmeno il risarcimento che gli spetterebbe per la lunghissima ingiusta detenzione di cui è stato vittima;

   condannato all'ergastolo e poi assolto, rischia, infatti, di non essere completamente risarcito perché, secondo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di revisione e riportato dalla stampa, «il processo non ha condotto alla dimostrazione della certa e indiscutibile estraneità di Beniamino Zuncheddu, ma semplicemente ha fatto emergere un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza»;

   Zuncheddu negli ultimi anni aveva avuto un decadimento psicofisico evidente, anche legato all'ansia della scarcerazione, con continue richieste di revisione e appelli respinti, che lo ha logorato nel fisico e nello spirito;

   quella di Zuncheddu è una vicenda che ha dell'incredibile, fatta di depistaggi nella fase delle indagini preliminari, della prova-cardine del teste oculare venuta meno, di giudici che hanno avuto una brillante carriera, nonostante abbiano privato della libertà un cittadino innocente e non si siano mai assunti la propria responsabilità, e di un diritto negato alla riparazione per un errore giudiziario che sicuramente non restituirà al signor Zuncheddu la sua vita, ma che potrebbe restituirgli un minimo di dignità e aiutarlo ad affrontare le necessità oggettive dei prossimi anni –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di consentire all'interessato la ripresa di una vita dignitosa;

   se, a fronte di vicende quali quella descritta in premessa, non ritenga sussistere una lacuna strutturale nell'ordinamento in materia di garanzie processuali e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere a riguardo.
(4-05144)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 settembre 2025
nell'allegato B della seduta n. 536
4-05144
presentata da
MALAGUTI Mauro

  Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo indicato in esame concerne la nota vicenda di Beniamino Zuncheddu, assolto con sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 26 gennaio 2024, all'esito del processo di revisione della condanna all'ergastolo precedentemente irrogata a suo carico per la strage di Sinnai, avvenuta l'8 gennaio 1991.
  A parere dell'interrogante, Beniamino Zuncheddu è, dunque, vittima di un errore giudiziario per il quale ha scontato ingiustamente 33 anni di carcere, ritrovandosi, dopo la scarcerazione, privo di lavoro, assistenza e risarcimento.
  L'interrogante soggiunge che, sebbene nel marzo del 2024 il tribunale di sorveglianza di Cagliari abbia riconosciuto a Beniamino Zuncheddu un risarcimento di circa 30 mila euro per aver trascorso oltre «metà della sua vita in celle piccole e sovraffollate», tuttavia lo stesso rischia di non poter ottenere nemmeno il risarcimento che gli spetterebbe per la lunghissima ingiusta detenzione di cui è stato vittima.
  Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro della giustizia «se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di consentire all'interessato la ripresa di una vita dignitosa; se, a fronte di vicende quali quella descritta in premessa, non ritenga sussistere una lacuna strutturale nell'ordinamento in materia di garanzie processuali e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere a riguardo».
  Al fine di fornire risposta ai suddetti quesiti, sono state interpellate, per il tramite della competente Articolazione di questo Dicastero, le Autorità giudiziarie che, a vario titolo ed in diversi momenti, si sono occupate della vicenda giudiziaria in argomento.
  In particolare, il Presidente della corte d'appello di Roma, in data 12 giugno 2025, ha trasmesso la sentenza pronunciata dalla medesima corte all'esito del processo di revisione relativo al caso Zuncheddu.
  Nella nota di trasmissione lo stesso Presidente ha, poi, precisato: «che attraverso l'esame della sentenza sarà possibile ricostruire il contesto processuale e sociale in cui è maturata la vicenda e le criticità che si sono frapposte all'accertamento effettivo della verità, con i problemi specifici e di sistema che alla stessa sono connessi».
  Pur non potendosi compiutamente sintetizzare il lungo e complesso iter processuale che ha visto il suddetto epilogo assolutorio, può rilevarsi che la corte d'appello di Roma, pur avendo assolto Beniamino Zuncheddu «per non aver commesso il fatto», ha ritenuto che, al termine del processo di revisione, sussistesse comunque un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.
  E ciò, fondamentalmente, sulla scorta del fatto che ritrattazioni, contraddizioni e possibili condizionamenti dell'unico testimone oculare superstite avrebbero — a giudizio della corte – compromesso l'attendibilità di quest'ultimo e generato dubbi sull'autenticità dell'identificazione dallo stesso effettuata, così pregiudicando gravemente la prova sulla quale si fondava la condanna, oltre che in ragione della possibile esistenza di altri autori del fatto, circostanza che indebolirebbe l'attribuzione del delitto a Zuncheddu, e di potenziali contaminati da narrazioni esterne della memoria dei testimoni.
  Al riguardo, è stato, pure, interpellato il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che, in data 14 giugno 2025, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito:
  «Per quanto concerne le procedure di competenza di questo Ufficio, delle quali non sembra dolersi l'interrogante, si fa presente che il Signor Beniamino Zuncheddu è stato in carico al Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Cagliari dal 2007, in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta dalla Corte d'Assise di Cagliari dell'8.11.1991 per i delitti di omicidio continuato, tentato omicidio e delitti in materia di armi, commessi l'8.1.1991.
  Il Signor Beniamino Zuncheddu ha avuto un regolare e positivo percorso detentivo che gli ha consentito di beneficiare della liberazione anticipata e di accedere, fin dal 09.10.2006, al beneficio del permesso premio, successivamente in data 12.09.2008 all'ammissione al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 O.P. Proprio in virtù della positiva e graduale sperimentazione esterna, è stato poi ammesso in data 5.08.2017 alla misura alternativa della semilibertà, di cui ha beneficiato continuativamente fino alla sopravvenuta assoluzione in sede di revisione. Al momento della pendenza del giudizio di revisione, erano iscritte davanti a questo Tribunale due procedure.
  La prima iscritta al n. SIUS n. 988/2023 TDS Cagliari avente ad oggetto il reclamo proposto dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cagliari che, decidendo sul reclamo proposto dalla difesa di Beniamino Zuncheddu lo Zuncheddu ai sensi dell'articolo 35-
ter O.P. riconosceva al medesimo il diritto al risarcimento per detenzione in condizioni inumane e degradanti in violazione dell'articolo 3 CEDU quantificando l'ammontare della somma spettante a tale titolo in euro 30.187.00. Questo Tribunale con ordinanza in data 10.10.2023 ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione Penitenziaria, confermando l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento in parola non è stato impugnato ed è ormai in giudicato. Detta procedura è, pertanto ormai definita in senso favorevole allo Zuncheddu.
  L'altra procedura pendente alla data della celebrazione del processo di revisione, ha riguardato la domanda di liberazione condizionale; lo Zuncheddu e la sua difesa, dopo la pronuncia di assoluzione nel processo di revisione, hanno rinunciato, come era ovvio, alla domanda di liberazione condizionale per sopravvenuta carenza di interesse. Anche detta procedura è pertanto ormai definita.».
  Ciò premesso, come è noto, entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, Beniamino Zancheddu potrà agire innanzi alla corte di appello di Roma al fine di ottenere una riparazione commisurata alla durata della espiazione della pena e alle devastanti conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.
  Quanto, invece, alla riparazione per ingiusta detenzione alla quale fa riferimento l'interrogante, sottolineandone il possibile mancato riconoscimento a fronte del dubbio residuato sulla colpevolezza dell'imputato Zuncheddu, l'attuale normativa riconosce tale indennizzo a favore di chi sia stato privato della propria libertà, senza dolo o colpa grave.
  Solo l'accertamento dei profili soggettivi da ultimo richiamati impedirebbe il riconoscimento dell'indennizzo di cui sopra.
  Non si può, infatti, prescindere, in un ordinamento democratico, dal riconoscimento del diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti da chi è stato ingiustamente privato della libertà personale, riparazione che il nostro sistema riconnette anche ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata
ex post come inutiliter data, sulla base di emergenze istruttorie modificate o smentite in sede dibattimentale.
  E ciò indipendentemente dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione e anche in caso di sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma secondo, codice di procedura penale.
  In ogni caso, questa vicenda offre, ancora una volta, l'occasione per riflettere sulla necessità di interventi normativi volti a limitare quanto più possibile i casi di errore giudiziario e ad assicurare una più ponderata decisione sulla privazione o comunque sulla limitazione della libertà personale.
  A tal fine, questo Governo ha emanato la legge n. 114 del 9 agosto 2024, con la quale sono state introdotte significative modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, rappresentate:

   dalla estensione del contraddittorio preventivo in tutte le ipotesi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa (come, ad esempio, quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato ovvero quando si proceda per taluni gravi delitti). In questo modo, ove consentito dalle concrete circostanze, da un lato si eviterà l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro lato si metterà il giudice nelle condizioni di poter avere una interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura;

   dalla collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere (e non anche degli arresti domiciliari, per sottolineare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva carceraria) nella fase delle indagini preliminari (che entrerà in vigore a partire dal 25 agosto 2026). La collegialità pertanto riguarderà solo la più grave delle misure cautelari e verrà prevista solo nella fase delle indagini preliminari.

  Prestando, inoltre, attenzione alle evidenti esigenze di natura organizzativa che conseguiranno da tale novità normativa, soprattutto con riferimento a quelle nascenti dalle incompatibilità, si prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
  Il Ministero della giustizia è impegnato, inoltre, in un attento monitoraggio, non soltanto sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ma anche sulle anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie, sia infine in esito alle informative dei dirigenti degli uffici, anche al fine di valutare l'eventuale sussistenza dei profili disciplinari.
  Ciò nonostante, in prosecuzione dell'attività già avviata, è in corso la riflessione su ulteriori revisioni di carattere garantista del meccanismo processuale – che ha da sempre rappresentato per il Governo una battaglia di civiltà giuridica –, che coinvolge, in particolare, il sistema della custodia cautelare e l'appellabilità delle sentenze di assoluzione, da parte del p.m., in particolare nei casi di assoluzione piena, allo scopo di garantire equilibrio e tutela dei diritti fondamentali e di pervenire ad esiti processuali quanto più possibile epurati da errori giudiziari.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione) :

errore giudiziario

vittima

malattia mentale

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